Cassazione Penale, Sentenza n. 5635/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita relativa alla vendita e alla mancata restituzione della vettura di BRUNO Gennaro. Il ricorrente deduceva: 1) tardività della querela (contestando la tempestività dell'azione penale); 2) insufficienza della motivazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo la legittimità dell'uso e della vendita dell'auto in forza di una scrittura liberatoria e di un mandato a vendere, l'assenza dell'elemento psicologico del reato e chiedendo la riapertura dell'istruttoria per prove sulla titolarità della concessionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla tardività della querela, rilevando che era stata considerata tempestiva la querela presentata da BRUNO in data 25/01/2013, anteriore agli eventi successivi richiamati dalla difesa. Le restanti censure sono state valutate come mere critiche di merito alle valutazioni di fatto e di prova effettuate dai giudici di merito, non ammissibili in sede di legittimità. La decisione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della credibilità delle prove. La Corte ha inoltre respinto la domanda di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevando che la sentenza era stata emessa prima dello spirare del termine prescrizionale tenuto conto della sospensione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
La difesa lamentava la violazione dell'art. 522 c.p.p. per la mancata valorizzazione della mancata restituzione del denaro ricavato dalla vendita; la Corte non ha ritenuto questo vizio decisivo, in quanto la contestazione attiene alla valutazione di merito delle risultanze probatorie.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La fattispecie qualificata è quella di appropriazione indebita: la Corte ha confermato che il mandatario che trattenga definitivamente la cosa affidatagli per la vendita può integrare il reato, richiamando principi giurisprudenziali in materia.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
Principio sul limite della cassazione rispetto ai motivi attinenti alla persuasività o alla diversa valutazione delle prove: sono inammissibili censure che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio non implicante vizio di motivazione manifesto.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 11570 del 21/03/2012 (Lalario)
Affermato che il mandatario che, in violazione del mandato, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita commette appropriazione indebita; principio richiamato e applicato nella ricostruzione del caso.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015 (Nannei)
Sottolinea che l'appropriazione indebita può consistere tanto nell'uso incompatibile con il titolo quanto nell'omissione deliberata della restituzione, entrambe indicatori della volontà di rappresentare dominio sulla cosa.
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata rispetto alla prima denuncia/querela rilevante e agli atti che dimostrano l'appropriazione; successivi sviluppi fattuali non annullano automaticamente una querela già tempestiva.
- In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di credibilità delle prove o proporre una diversa interpretazione delle risultanze di fatto, salvo vizio di motivazione manifesto, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali.
- Il mandatario che, contrario al mandato, omette di restituire o dispone della cosa affidata in modo da affermarne il possesso esclusivo può configurare il reato di appropriazione indebita anche se invoca un titolo contrattuale di natura civilistica.
- Documenti e comportamenti esterni (es. verbali di contravvenzione che attestano utilizzi ripetuti del veicolo) possono essere utilizzati per dimostrare l'interversione del possesso e la destinazione d'uso incompatibile con il mandato.
- Le doglianze che consistono in semplici richieste di integrazione dell'istruttoria o in proposte alternative di valutazione probatoria sono in genere inammissibili in sede di legittimità; tali richieste devono essere formulate e documentate già in sede di merito.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione richiede l'accertamento dei termini prescrizionali tenendo conto di sospensioni e interruzioni; la mera richiesta concorde delle parti non è vincolante se la sentenza è intervenuta prima della scadenza effettiva del termine.
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