Corte di giustizia, Sentenza C-573/16
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017. — Air Berlin plc contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), & — xd; Chancery Division. — Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Applicazione di un’imposta dell’1,5% sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri. — Causa C-573/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto UE l’applicazione di un’imposta di bollo del 1,5% sui trasferimenti di azioni ad un servizio di compensazione, quando tali trasferimenti servono solo a consentire la quotazione in borsa o la vendita di nuove azioni e non modificano la titolarità effettiva. Ha inoltre precisato che l’eventuale opzione prevista dal diritto nazionale per evitare il prelievo iniziale non incide sul divieto europeo. Le libertà di circolazione invocate nel rinvio non sono state esaminate, perché la disciplina della raccolta di capitali è già armonizzata dalle direttive pertinenti.
Imposta di bollo su trasferimenti di azioni a un servizio di compensazione in occasione di quotazione in borsa e aumento di capitale: compatibilità con il divieto UE di imposizione sulle operazioni di raccolta di capitali
La questione giuridica
Se gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE e l’articolo 5 della direttiva 2008/7/CE ostino all’applicazione di un’imposta di bollo dell’1,5% sul trasferimento di azioni a un servizio di compensazione, quando il trasferimento è necessario per la quotazione in borsa e non comporta mutamento della titolarità effettiva; se rilevi la circostanza che le azioni siano di nuova emissione e che la normativa nazionale preveda un’opzione alternativa di esenzione al trasferimento iniziale con tassazione delle successive vendite; e se possano assumere rilievo le disposizioni del Trattato CE invocate dal giudice del rinvio.
Principio di diritto
Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 ostano alla tassazione del trasferimento della titolarità giuridica delle azioni a un servizio di compensazione quando tale trasferimento è una mera formalità accessoria imposta per consentire la quotazione o l’acquisto di azioni di nuova emissione e non comporta mutamento della titolarità effettiva; ciò vale anche se il diritto nazionale prevede un meccanismo opzionale che, in alternativa, esenta il trasferimento iniziale e tassa le successive vendite. Le libertà del Trattato non vengono esaminate, perché la materia è disciplinata in modo esaustivo dalle direttive di armonizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 69/335/CEE
- Articoli 10, 11 e 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 69/335/CEE
- Direttiva 2008/7/CE
- Articoli 4, 5 e 6, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2008/7/CE
- Articoli 12, 43, 48, 49 e 56 del Trattato CE
Imposta di bollo sui trasferimenti di azioni a un servizio di compensazione
La Corte, con sentenza della Settima Sezione del 19 ottobre 2017, è stata investita di un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, in una controversia tra Air Berlin plc e la HMRC relativa all’applicazione dell’imposta di bollo britannica su trasferimenti di azioni effettuati per consentire la quotazione in borsa.
Fatti e procedimento principale
Air Berlin aveva trasferito, nel 2006 e nel 2009, la titolarità giuridica di azioni a Clearstream Frankfurt, servizio di compensazione necessario per la quotazione alla Borsa di Francoforte. Tali trasferimenti erano stati assoggettati nel Regno Unito a un’imposta di bollo dell’1,5% ai sensi del Finance Act 1986. La società aveva chiesto il rimborso, ma la HMRC aveva respinto la domanda; il giudice nazionale ha quindi adito la Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- gli articoli 10, 11 e 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 69/335/CEE;
- gli articoli 4, 5 e 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7/CE;
- l’articolo 267 TFUE.
La direttiva 69/335 e la direttiva 2008/7, che la rifonde, perseguono l’armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali e vietano, in linea di principio, la tassazione delle operazioni di emissione, negoziazione e ammissione in borsa di azioni, salvo le eccezioni espressamente previste.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se fosse compatibile con il diritto UE l’imposta di bollo sull’1,5% applicata al trasferimento di azioni a un servizio di compensazione;
- se assumesse rilievo il fatto che il trasferimento fosse necessario per la quotazione in borsa;
- se cambiasse qualcosa la circostanza che la normativa nazionale consentisse al gestore del servizio di compensazione di optare per un regime alternativo, con esenzione del trasferimento iniziale e tassazione delle successive operazioni;
- se l’indisponibilità concreta di tale opzione nel caso di specie potesse incidere sulla risposta.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che, poiché la materia è oggetto di armonizzazione completa da parte delle direttive sulla raccolta di capitali, non occorre esaminare le libertà fondamentali del Trattato invocate dal giudice nazionale: la verifica va compiuta solo alla luce delle direttive stesse.
Per il trasferimento del 2006, la Corte ritiene che il passaggio della titolarità giuridica delle azioni al servizio di compensazione fosse una mera condizione tecnica e accessoria per consentire la quotazione, senza mutamento della titolarità effettiva né della disponibilità economica dei titoli. Per questo motivo, non si tratta di un trasferimento di valori mobiliari autonomamente tassabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 69/335, ma di un’operazione integrata nell’ammissione in borsa, che rientra nel divieto di imposizione sancito dagli articoli 10 e 11.
Per l’operazione del 2009, relativa ad azioni di nuova emissione, la Corte afferma che il primo acquisto di titoli emessi nell’ambito di un aumento di capitale fa parte dell’operazione di emissione stessa. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 vieta anche la tassazione del trasferimento di tali azioni al servizio di compensazione, quando il trasferimento serve solo a proporle all’acquisto.
Quanto all’opzione prevista dal diritto nazionale, la Corte rileva che essa non modifica la natura vietata dell’imposizione, poiché presuppone un comportamento attivo del gestore del servizio di compensazione e, in mancanza di tale scelta, opera comunque una normativa incompatibile con il diritto UE. Il fatto che nel caso concreto l’Air Berlin non potesse imporre l’esercizio dell’opzione rende la circostanza irrilevante ai fini della soluzione della controversia.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha stabilito che:
- gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 ostano alla tassazione del trasferimento dell’intera compagine azionaria a un servizio di compensazione, quando il trasferimento è effettuato solo per la quotazione e non incide sulla titolarità effettiva;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 ostacola la tassazione del trasferimento a un servizio di compensazione di azioni di nuova emissione, quando il trasferimento avviene solo per renderle acquistabili;
- l’esistenza di un’opzione nazionale alternativa non cambia la risposta.
La pronuncia è rilevante per i trasferimenti tecnici di azioni in operazioni di IPO e di aumento di capitale, chiarendo che non possono essere aggirati, tramite formalismi di mercato o meccanismi opzionali, i divieti europei sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali.
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