Sentenza n. 933/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della nota di avvio del procedimento prot. n. 68537 del 29 agosto 2025, a firma tra l’altro del R.U.P. e del Dirigente I e V Settore del comune di Molfetta, e di tutti gli atti richiamati, ivi inclusa la citata comunicazione prot. n. 68184 del 28 agosto 2025 a firma del Dirigente ad interim del Settore Lavori Pubblici; - della proposta di determinazione n. 1641 del 3 novembre 2025 del R.U.P.; - della determinazione dirigenziale n. 1456 del 3 novembre 2025 del comune di Molfetta, notificata in pari data, con cui, in accoglimento della suddetta proposta del R.U.P., il detto Dirigente ha disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 degli atti dell’intera procedura di gara, nonché dell’aggiudicazione efficace e dei provvedimenti di indizione del bando di gara e ogni altro atto presupposto e conseguenziale relativo alla gestione della concessione dell’impianto natatorio comunale “Vincenzo de Cosmo”; - della delibera della Giunta Comunale del comune di Molfetta n. 133/2025, pubblicata sull’Albo pretorio il 2 ottobre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusa la relazione del Segretario Generale, il parere depositato a firma dell'avv. Giuseppe Maralfa, utilizzato quale presupposto istruttorio, ma non osteso nel corso del procedimento, nonché tutte le risultanze istruttorie, i verbali dei tavoli tecnici dell’11 settembre e del 2 ottobre 2025 e per quanto occorra tutti gli atti menzionati nella Determinazione e in tutti gli atti impugnati; - per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all’affidamento della concessione, o in via subordinata, del diritto al risarcimento per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento in autotutela degli atti della gara, dell’aggiudicazione efficace e degli atti presupposti relativi alla concessione dell’impianto natatorio comunale, nonché gli atti collegati e la successiva decisione di indire una nuova gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento aggiudicatario contestava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, gli atti della procedura di gara e l’aggiudicazione della concessione quindicennale dell’impianto natatorio. Deduceva, in sintesi: l’illegittimità dell’autotutela per contrasto con la precedente deliberazione di indirizzo della Giunta comunale e per invasione delle competenze dell’organo politico; il difetto di istruttoria e motivazione; la violazione delle garanzie partecipative, per mancato esame delle osservazioni e introduzione di ragioni nuove rispetto alla comunicazione di avvio; l’omessa ostensione di un parere legale; la violazione della lex specialis, dei principi di certezza, affidamento, par condicio e immodificabilità delle regole di gara; l’erronea commistione tra annullamento e revoca; la carenza dei presupposti di illegittimità originaria o di sopravvenienza; la violazione del principio del risultato, dei principi di buon andamento, proporzionalità, leale collaborazione e buona fede; nonché l’illegittimità della deliberazione di Giunta n. 133/2025. Chiedeva inoltre l’affidamento della concessione o, in subordine, il risarcimento del danno per lucro cessante, danno curriculare, spese di partecipazione e ulteriori esborsi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al rapporto tra la deliberazione di indirizzo della Giunta e l’autotutela dirigenziale, poiché la deliberazione n. 203/2024 si limitava a fissare indirizzi generali e demandava al dirigente la predisposizione degli atti di gara; inoltre, la previsione degli interventi sull’area esterna doveva comunque essere coordinata con il parere della Soprintendenza, che negava espressamente la realizzazione della piattaforma in legno e della piscina ludica. La censura è stata dichiarata inammissibile nella parte diretta contro la futura nuova gara, poiché relativa a poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Quanto alle garanzie partecipative e alla motivazione, il giudice ha qualificato gli atti come plurimotivati e ha ritenuto dirimente, autonomamente sufficiente a sorreggerli, il rilievo secondo cui il progetto presentato dall’aggiudicatario includeva interventi espressamente vietati dalla Soprintendenza, nonostante il parere fosse stato comunicato prima della presentazione dell’offerta. Tale circostanza rendeva non decisivo l’esame delle ulteriori censure. L’omessa ostensione del parere legale è stata ritenuta legittima in quanto l’art. 35, comma 4, lett. b), n. 1, d.lgs. 36/2023 esclude l’accesso ai pareri legali relativi a liti potenziali o in atto sui contratti pubblici; inoltre, le relative argomentazioni erano state recepite nella motivazione dell’atto finale. Il giudice ha escluso la commistione illegittima tra revoca e annullamento, rilevando che, al di là del nomen iuris, l’amministrazione aveva esercitato l’annullamento d’ufficio per vizi di legittimità originari. Sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze sulla futura riedizione della gara. È stata respinta la censura relativa alla data della deliberazione n. 133/2025, poiché è fisiologico che una proposta di deliberazione abbia data anteriore alla seduta nella quale viene approvata. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per la legittimità degli atti sia per l’assenza di un affidamento ragionevole e incolpevole: il raggruppamento conosceva il parere della Soprintendenza prima di presentare l’offerta e aveva comunque inserito nel progetto gli interventi vietati. In ogni caso, le voci di danno erano state richieste in termini forfettari, senza adeguata allegazione e prova. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è legittimo quando fondato su vizi di legittimità originari degli atti di gara e dell’aggiudicazione; il nomen iuris utilizzato dall’amministrazione non è decisivo se il contenuto dell’esercizio del potere corrisponde all’annullamento e non alla revoca.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca, distinta dall’annullamento d’ufficio, riguarda presupposti diversi; nel caso concreto il giudice ha escluso una commistione invalidante poiché le ragioni sostanziali erano riconducibili a vizi originari di legittimità.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Sono inammissibili le censure rivolte contro il contenuto di una futura gara o di atti non ancora adottati, poiché il giudice amministrativo non può anticipare il sindacato su poteri non ancora esercitati.
art. 35, comma 4, lett. b), n. 1, d.lgs. 36/2023
Sono sottratti all’accesso i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato non tutela l’affidamento dell’operatore che, conoscendo il vincolo e il diniego dell’autorità competente, presenti comunque un progetto difforme.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno non esonera il danneggiato dall’onere di allegare e provare l’esistenza del pregiudizio e i suoi elementi costitutivi.
art. 176 d.lgs. 36/2023
La procedura riguardava l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio comunale; il riferimento normativo è richiamato quale base della procedura di concessione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerlo, il rigetto delle censure contro una sola ragione rende superfluo l’esame delle altre, poiché la conservazione dell’atto determina la perdita di interesse all’esame dei motivi residui.
- La deliberazione di indirizzo politico che individua finalità, modalità generali e durata dell’affidamento non impedisce al dirigente competente di esercitare l’autotutela sugli atti attuativi della gara quando emergano vizi di legittimità, né implica che ogni elemento contenuto in documenti istruttori o progettuali costituisca un indirizzo politico immodificabile.
- L’annullamento d’ufficio degli atti di gara e dell’aggiudicazione è legittimo quando la procedura sia stata costruita o l’offerta sia stata valutata sulla base di interventi non realizzabili perché vietati dal parere dell’autorità preposta alla tutela, soprattutto se tale parere era stato comunicato al concorrente prima della presentazione dell’offerta.
- La conoscenza preventiva, da parte dell’operatore economico, del parere ostativo dell’autorità competente esclude, in presenza di un’offerta comunque difforme, la configurabilità di un affidamento ragionevole e incolpevole tutelabile ai fini della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.
- La liquidazione equitativa del danno non può fondarsi su percentuali o quantificazioni forfettarie non accompagnate dall’allegazione e dalla prova degli elementi costitutivi del danno, del nesso causale e della sua effettiva consistenza.
- Il giudice amministrativo non può sindacare in via anticipata il contenuto di una futura procedura di gara o di atti non ancora adottati, essendo inammissibili le domande riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati.
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