Sentenza n. 5111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1121/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo dell'iscrizione alla white list, l'interdittiva antimafia e gli atti conseguenziali di ANAC e dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni antimafia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rinnovo dell'iscrizione alla white list, adottato contestualmente all'interdittiva antimafia, nonché per illegittimità derivata l'annotazione ANAC nel casellario informatico e l'avvio del procedimento disciplinare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Con i primi cinque motivi d'appello ha contestato la ricostruzione del quadro indiziario: l'asserita natura fittizia della titolarità della socia unica; il rilievo attribuito alla mancata percezione degli utili e al rapporto di lavoro della socia presso imprese ritenute contigue alla criminalità organizzata; la mancata remunerazione dell'amministratore; l'assenza di elementi idonei a dimostrare il ruolo dominante di un dipendente; la non riconducibilità dei precedenti penali ai reati-spia e la loro non attualità; l'errata valutazione dei rapporti parentali e dei fatti risalenti. Con il sesto motivo ha dedotto l'omessa o erronea applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Con il settimo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti di ANAC e dell'Albo Gestori Ambientali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata su un insieme composito di indizi: legami familiari con soggetti controindicati, precedenti penali di dipendenti e congiunti, mancata percezione degli utili da parte della socia unica nonostante i bilanci positivi, rapporti lavorativi con imprese sospettate di contiguità mafiosa e opacità della posizione dell'amministratore, che non risultava aver percepito compensi per la carica. Tali elementi, considerati sistematicamente e non atomisticamente, sostenevano in modo non illogico la prognosi del più probabile che non circa il rischio di condizionamento mafioso e la possibile intestazione fittizia dell'impresa. Il giudice ha precisato che l'interdittiva ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede la prova di fatti penalmente rilevanti oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi probabilistica fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. La risalenza temporale di alcuni elementi non ne esclude il rilievo, purché la valutazione complessiva consenta di ritenere attuale e concreto il pericolo; nel caso concreto, inoltre, elementi sopravvenuti corroboravano il quadro, senza integrare postumamente la motivazione degli atti impugnati. Quanto all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, il diniego delle misure di prevenzione collaborativa può risultare implicitamente dalle ragioni dell'interdittiva e, nella fattispecie, la molteplicità e reiterazione degli intrecci parentali ed economici evidenziava un inquinamento strutturale incompatibile con il requisito dell'occasionalità. Sono stati respinti anche i motivi relativi agli atti conseguenziali di ANAC e dell'Albo Gestori Ambientali, non essendo venuta meno la legittimità dell'interdittiva. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Gli elementi tipizzati dalla disposizione concorrono, insieme agli ulteriori elementi fattuali valutabili dall'autorità, alla prognosi probabilistica sul pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa costituiscono un'alternativa all'interdittiva per tentativi di condizionamento mafioso occasionali; il loro diniego può risultare implicitamente dalle ragioni poste a fondamento dell'interdittiva quando emerga un quadro di inquinamento strutturale.
art. 21 D.M. 120/2014
È richiamato quale base del procedimento disciplinare avviato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, impugnato per illegittimità derivata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria: per la sua adozione non occorre l'accertamento di responsabilità penali oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti circa il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
- I rapporti di parentela o affinità con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità organizzata possono assumere rilievo quando, valutati secondo il criterio del più probabile che non e in relazione alle concrete caratteristiche del rapporto, consentano di ritenere che la gestione dell'impresa sia collettiva o familiare ovvero che le decisioni imprenditoriali possano essere indirettamente influenzate dalla mafia.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva antimafia o del diniego di iscrizione nella white list devono essere valutati nel loro insieme e non atomisticamente; la pluralità di indizi, anche eterogenei, può sostenere la prognosi di rischio quando la loro lettura sistematica evidenzi un possibile condizionamento della libera attività imprenditoriale.
- Fatti risalenti nel tempo possono fondare un'interdittiva antimafia se, dalla valutazione complessiva delle vicende, emerga comunque un pericolo attuale e concreto di infiltrazione; elementi successivi possono corroborare la ragionevolezza della prognosi originaria, senza integrare postumamente la motivazione del provvedimento.
- Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non richiede necessariamente una motivazione autonoma ed espressa, potendo risultare dalle ragioni dell'interdittiva; tali misure sono incompatibili con un quadro di contatti stabili e di inquinamento strutturale dell'impresa, non riconducibile all'occasionalità del condizionamento mafioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →