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Risoluzione

Risoluzione n. 168 del 21/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la sentenza di condanna nel giudizio di responsabilità contro la Holding BETA sconta l’imposta di registro proporzionale del 3% sulla somma liquidata, mentre la sentenza di opposizione allo stato passivo è soggetta a imposta fissa solo se non incide su diritti patrimoniali; in linea generale viene richiamata l’autonoma tassazione degli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, il giudizio.

Imposta di registro su sentenze in amministrazione straordinaria e opposizione allo stato passivo

Imposta di registro su sentenze in procedura di amministrazione straordinaria

La risoluzione riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di due provvedimenti giudiziari connessi alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge 3 aprile 1979, n. 95 di società del Gruppo BETA. In particolare, l’Agenzia esamina la sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso contro il Cav. Omega BETA e la Holding BETA, e la sentenza di opposizione allo stato passivo proposta dalle società del Gruppo.

Quesito del contribuente

La società istante, ALFA Costruzioni S.p.A., in amministrazione straordinaria, chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da riservare:

  • alla sentenza che definirà il giudizio di responsabilità nei confronti della Holding BETA e del Cav. Omega BETA;
  • alla sentenza che definirà il giudizio di opposizione allo stato passivo.

La società ricostruisce che:

  • la Holding BETA e le società del Gruppo BETA sono state sottoposte a amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1979;
  • le società del Gruppo hanno promosso azione di responsabilità per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla Holding e dal Cav. Omega BETA;
  • il credito delle società del Gruppo è stato ammesso nello stato passivo della Holding con riserva;
  • successivamente sono state proposte opposizioni allo stato passivo ex articolo 98 della legge fallimentare per ottenere l’ammissione senza riserva.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che:

  • per la sentenza sul giudizio di responsabilità, l’imposta di registro in misura proporzionale sorgerebbe solo al momento dell’approvazione del piano di riparto finale, quando sarebbe determinato il quantum da distribuire, con decorrenza del termine di registrazione da tale approvazione;
  • per la sentenza sull’opposizione allo stato passivo, si applicherebbe l’imposta fissa, in quanto il provvedimento inciderebbe sullo stato passivo, già soggetto all’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986.

Principi richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia osserva anzitutto che gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili rilevanti ai fini dell’imposta di registro sono quelli individuati dagli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR. Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se definiscono, anche parzialmente, il giudizio, anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato.

Viene inoltre richiamato il principio della tassazione definitiva unica, secondo cui l’imposta si applica ai singoli provvedimenti che definiscono il giudizio e solo quella relativa al provvedimento che chiude definitivamente la controversia assume carattere di definitività.

Trattamento della sentenza nel giudizio di responsabilità

La sentenza che definisce il giudizio di responsabilità promosso dalle società del Gruppo BETA contro il Cav. Omega BETA e la Holding BETA è ricondotta alla categoria degli atti dell’autorità giudiziaria che recano condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, ai sensi dell’articolo 8, parte I, della Tariffa allegata al TUR.

Per tali atti:

  • la base imponibile è costituita dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta, ai sensi dell’articolo 43 del TUR;
  • si applica l’aliquota del 3 per cento;
  • nel caso concreto, la base imponibile coincide con l’ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice a favore delle società ricorrenti.

Ne consegue che non assume rilievo, ai fini della nascita dell’obbligo di registrazione proporzionale, l’approvazione del piano di riparto finale come prospettato dal contribuente, ma rileva la sentenza di condanna che definisce il giudizio.

Trattamento della sentenza di opposizione allo stato passivo

Quanto alla sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’Agenzia ne evidenzia l’autonomia processuale rispetto ad eventuali ulteriori azioni relative al piano di riparto dell’attivo fallimentare. Tale provvedimento è quindi autonomamente soggetto a registrazione in termine fisso.

L’imposta dovuta è quella prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte I, del TUR, relativa agli atti dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con applicazione dell’aliquota dell’1 per cento.

L’Agenzia motiva tale conclusione richiamando la natura del procedimento di opposizione allo stato passivo, quale rimedio giurisdizionale previsto per le determinazioni assunte nello stato passivo esecutivo e fase di cognizione volta all’accertamento dell’esistenza e dell’efficacia dei crediti nell’ambito della procedura concorsuale.

Piani di riparto e precisazioni ulteriori

Per completezza, la risoluzione precisa che anche il provvedimento di approvazione del piano di riparto può essere autonomamente assoggettato a imposta di registro quando ricorrano determinati presupposti.

A tal fine viene richiamata la circolare del Ministero delle Finanze 30 luglio 1990, n. 58, secondo cui il provvedimento di riparto dell’attivo è soggetto a imposta proporzionale solo nella parte in cui decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e quindi sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori; per il resto, esso resta escluso dalla tassazione proporzionale perché atto di giurisdizione esecutiva privo di effetti traslativi.

Conclusione

La risoluzione conferma che:

  • la sentenza di condanna nel giudizio di responsabilità è tassata con imposta di registro proporzionale del 3% sulla somma liquidata;
  • la sentenza di opposizione allo stato passivo è tassata con imposta di registro dell’1% come atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale;
  • i principi enunciati devono essere applicati con uniformità dalle Direzioni Regionali.

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