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Risoluzione

Risoluzione n. 166 del 21/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i contributi erogati dall'IMAIE per finalità di promozione, formazione e sostegno degli artisti non sono compensi né corrispettivi: se corrisposti a persone fisiche non sono soggetti a IRPEF né a ritenuta; se corrisposti a soggetti esercenti attività commerciale si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 DPR 600/1973, con esclusioni e precisazioni per enti non commerciali e ONLUS.

Trattamento fiscale IRPEF delle somme erogate dall'IMAIE ai sensi dell'art. 7, legge n. 93/1992

Trattamento fiscale delle somme erogate dall'IMAIE

La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme che l'IMAIE eroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con particolare riferimento all'applicazione delle ritenute fiscali e al trattamento IRPEF. Il chiarimento riguarda sia le persone fisiche sia i soggetti che svolgono attività commerciale, oltre ai casi di enti non commerciali e ONLUS.

Quadro normativo e natura delle somme

L'IMAIE è un ente con personalità giuridica senza scopo di lucro, finalizzato alla tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e alla promozione degli interessi della categoria. Le somme richiamate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93 del 1992 comprendono:

  • somme per le quali non sono individuabili i titolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1;
  • somme relative a diritti non esercitati entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 5, comma 5;
  • somme relative a compensi maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 93 del 1992 e non riscossi dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, comma 5;
  • il 50% della quota spettante agli artisti interpreti o esecutori per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 3, della legge n. 633 del 1941.

Secondo quanto rappresentato dall'istante, tali somme sono utilizzate per finanziamenti a fondo perduto destinati ad artisti, interpreti o esecutori e a strutture che ne favoriscono formazione, sostegno e promozione, senza alcuna finalità commerciale o retributiva.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia richiama il proprio precedente orientamento in materia IVA, già espresso sulla medesima questione, secondo cui i contributi erogati dall'IMAIE non costituiscono corrispettivi di servizi resi e sono pertanto esclusi dall'IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Il contributo viene qualificato come mero incentivo finalizzato alla promozione, formazione e sostegno dell'attività degli artisti, privo di nesso sinallagmatico con prestazioni rese all'IMAIE.

Effetti ai fini IRPEF per le persone fisiche

Quando le somme sono corrisposte a persone fisiche, esse non rientrano in alcuna delle categorie reddituali previste dall'art. 6, comma 1, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Di conseguenza:

  • non sono soggette a IRPEF;
  • l'IMAIE non deve operare alcuna trattenuta o ritenuta fiscale sulle somme corrisposte.

Ritenuta del 4% per soggetti esercenti attività commerciale

Diversamente, se il contributo è erogato a soggetti esercenti attività commerciale, quali imprese, società o ditte individuali, l'IMAIE deve applicare la ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

La risoluzione richiama il principio secondo cui la ritenuta si applica ai contributi corrisposti ad imprese, con esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali. Viene inoltre precisato, sulla base della risoluzione n. 193/E del 17 giugno 2002, che:

  • per imprese destinatarie del contributo devono intendersi anche soggetti non imprenditori in senso formale, purché producano redditi di natura commerciale o redditi determinati secondo le regole del reddito d'impresa;
  • la ritenuta si applica a qualunque forma di contributo, salvo quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Enti non commerciali e ONLUS

Nel caso di contributi erogati ad associazioni o, più in generale, ad enti non commerciali, occorre distinguere in base alla destinazione delle somme:

  • se il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'ente, l'IMAIE non deve applicare la ritenuta;
  • se il contributo è destinato all'attività commerciale dell'ente, la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 deve essere applicata.

Per le ONLUS, la risoluzione esclude in ogni caso l'applicazione della ritenuta, richiamando l'art. 150 del TUIR e l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997, in forza dei quali tali soggetti svolgono solo attività istituzionali di natura non commerciale e attività direttamente connesse, i cui proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Conclusione operativa

In sintesi, l'IMAIE:

  • non effettua alcuna ritenuta quando i contributi sono corrisposti a persone fisiche non imprenditoriali e tali somme non assumono natura reddituale;
  • applica la ritenuta del 4% quando i contributi sono erogati a soggetti esercenti attività commerciale;
  • valuta caso per caso i contributi destinati a enti non commerciali, in base alla destinazione istituzionale o commerciale;
  • esclude in ogni caso la ritenuta per le ONLUS.

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi siano applicati uniformemente.

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