Risoluzione n. 167 del 21/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il fondo comune lussemburghese FCP, essendo fiscalmente trasparente e privo di soggettività passiva, non può beneficiare direttamente della Convenzione Italia-Lussemburgo. Tuttavia, il fondo pensione olandese sottoscrittore, se residente e soggetto passivo ai fini convenzionali nei Paesi Bassi, è considerato beneficiario effettivo dei redditi di fonte italiana e può quindi applicare la Convenzione Italia-Paesi Bassi, previa idonea documentazione. Si precisano inoltre i documenti richiesti e il regime applicabile alle plusvalenze.
Applicabilità della Convenzione Italia-Paesi Bassi ai redditi di un fondo pensione tramite FCP lussemburghese
Applicabilità della Convenzione Italia-Paesi Bassi ai redditi percepiti tramite FCP lussemburghese
La risoluzione esamina il trattamento convenzionale dei dividendi, degli altri redditi di capitale e delle plusvalenze percepiti da un fondo pensione olandese attraverso un fondo comune d’investimento aperto lussemburghese (FCP). Il tema centrale è l’individuazione del beneficiario effettivo dei redditi di fonte italiana e della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
Fattispecie oggetto dell’interpello
L’istante è un fondo pensione di diritto olandese, appartenente al gruppo ALFA e qualificato nei Paesi Bassi come stichting pensioenfond, cioè ente senza scopo di lucro. Il fondo ha sottoscritto, insieme ad altri fondi pensione del gruppo e all’intermediario Beta, un FCP di diritto lussemburghese, costituito per ottimizzare la gestione degli investimenti.
Il fondo lussemburghese:
- non ha personalità giuridica;
- non è soggetto a imposizione nel Granducato;
- è fiscalmente trasparente;
- è articolato in diversi portafogli separati per territorio e profilo di rischio.
Al fondo istante verrà assegnata una quota di un sub-fondo che investirà anche in società italiane. Gli utili e le perdite degli investimenti sono attribuiti direttamente ai fondi pensione sottoscrittori, senza delibere di distribuzione da parte del FCP, che trasferisce almeno annualmente i redditi ai titolari delle quote. L’intermediario Beta svolge solo funzioni di consulenza e custodia.
Quesiti posti dal contribuente
L’istante chiede chiarimenti su tre profili:
- se il FCP possa essere considerato fiscalmente trasparente;
- se il fondo pensione olandese possa essere considerato beneficiario effettivo dei redditi di fonte italiana percepiti tramite FCP, con applicazione diretta delle aliquote ridotte della Convenzione Italia-Paesi Bassi invece delle aliquote ordinarie del D.P.R. n. 600/1973;
- quale documentazione debba essere presentata al sostituto d’imposta italiano per ottenere il trattamento convenzionale.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante:
- il FCP non sarebbe residente ai fini convenzionali, perché privo di soggettività passiva in Lussemburgo;
- pertanto non potrebbe beneficiare della Convenzione Italia-Lussemburgo;
- il vero beneficiario effettivo dei redditi sarebbe il fondo pensione olandese, residente fiscalmente nei Paesi Bassi e non trasparente;
- di conseguenza dovrebbe applicarsi la Convenzione Italia-Paesi Bassi.
Quanto alla documentazione, il contribuente ritiene sufficiente:
- un certificato di residenza fiscale nei Paesi Bassi;
- la prova del diritto a beneficiare della Convenzione;
- la documentazione degli utili di gestione spettanti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul FCP lussemburghese
L’Agenzia conferma che il FCP lussemburghese, essendo privo di soggettività passiva e non assoggettato a un’obbligazione fiscale illimitata in Lussemburgo, non può essere considerato “persona residente” ai fini convenzionali. Ne deriva che la Convenzione Italia-Lussemburgo non è applicabile direttamente in suo favore.
Applicabilità della Convenzione Italia-Paesi Bassi
La questione viene quindi spostata sul fondo pensione olandese partecipante al FCP. La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006 e il Commentario OCSE, secondo cui il regime dei soci di entità trasparenti può essere esteso ai sottoscrittori di un fondo quando il veicolo svolge funzione meramente interposta e i redditi transitano ai partecipanti, che devono essere effettivamente tassati nello Stato di residenza.
Perché ciò avvenga, devono ricorrere due condizioni:
- lo statuto del fondo deve prevedere l’obbligo di distribuzione annuale degli utili ai sottoscrittori;
- lo Stato di residenza del sottoscrittore deve assoggettare a tassazione gli utili imputati.
Nel caso concreto, la prima condizione risulta soddisfatta perché i redditi sono attribuiti automaticamente almeno una volta l’anno ai sottoscrittori senza delibere di distribuzione.
Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia precisa che essa va letta in coerenza con la nozione convenzionale di residenza: il soggetto deve essere una “persona residente”, cioè un ente assoggettato a imposizione, anche se esente in concreto per ragioni soggettive o oggettive. Il richiamo è al Commentario OCSE e alla prassi sulle persone considerate tali ai fini convenzionali.
Nel caso specifico:
- il fondo istante è un ente senza fine di lucro;
- non è soggetto a imposizione diretta sul reddito delle società nei Paesi Bassi ai sensi dell’art. 5, par. 1, del Dutch Corporate Income Act 1969;
- il certificato dell’Amministrazione finanziaria olandese ne attesta la residenza ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Italia-Paesi Bassi.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ritiene condivisibile la tesi del contribuente: il fondo olandese può essere considerato beneficiario effettivo dei redditi di fonte italiana attribuiti tramite FCP e, quindi, si applicano le aliquote ridotte previste dalla Convenzione Italia-Paesi Bassi in luogo della disciplina del D.P.R. n. 600/1973.
Documentazione necessaria per il trattamento convenzionale
La risoluzione richiama l’art. 27-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, come parametro documentale idoneo anche quando tale articolo non sia direttamente applicabile. In particolare, la documentazione richiesta è:
- una dichiarazione del beneficiario effettivo non residente, con i dati identificativi, la sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione del regime convenzionale e gli elementi necessari per determinare l’aliquota;
- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato di residenza, dalla quale risulti la residenza ai fini della Convenzione.
L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo alla presentazione.
La risoluzione precisa inoltre che, nei casi in cui non si applichi formalmente l’art. 27-ter, i sostituti d’imposta hanno la facoltà, e non l’obbligo, di applicare direttamente esenzioni o aliquote ridotte convenzionali, purché la documentazione dimostri il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione.
Plusvalenze da cessione delle partecipazioni
Con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni oggetto del quesito, la risoluzione richiama l’applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997. Restano comunque fermi i casi di non imponibilità previsti:
- dall’art. 23, comma 1, lettera f), del TUIR;
- dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- il FCP lussemburghese non è residente ai fini convenzionali e non può beneficiare direttamente della Convenzione Italia-Lussemburgo;
- il fondo pensione olandese, in quanto residente nei Paesi Bassi e beneficiario effettivo dei redditi, può applicare la Convenzione Italia-Paesi Bassi;
- per ottenere il trattamento convenzionale occorre produrre una dichiarazione del beneficiario effettivo e un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente olandese;
- per le plusvalenze restano applicabili le regole del D. Lgs. n. 461/1997, ferme le ipotesi di non imponibilità richiamate.
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