Cassazione Penale, Ordinanza n. 03593/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, contestando in sostanza la valutazione della prova dichiarativa posta a base della condanna. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva motivato adeguatamente sull'attendibilità del teste, valorizzando il fatto che, pur dopo iniziali titubanze e alcune imprecisioni, il dichiarante aveva confermato con precisione quanto già riferito, anche a seguito di contestazione, e perché, sul piano logico, la vicenda rendeva verosimile la veridicità del suo racconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla valutazione della testimonianza decisiva, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione non illogica e congrua sulla responsabilità dell'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende per i profili di colpa sottesi all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si limita a contrapporre una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- L'attendibilità di un teste può essere ritenuta anche in presenza di iniziali titubanze o imprecisioni, se il giudice di merito spieghi in modo razionale perché, complessivamente, il racconto resti coerente e confermato.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo logico, delle ragioni per cui la prova dichiarativa è stata reputata affidabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia collegata a profili di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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