Sentenza del 28/11/2016 n. 9045 - Comm. Trib. Prov. Milano
NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - Mancanza della sottoscrizione della busta di spedizione - Inesistenza della notifica - Non sussiste - Mera irregolarità formale sanabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione sostenendo che la busta di spedizione non recasse, sulla parte sinistra, la sottoscrizione del messo speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Secondo tale prospettazione, la mancanza della firma avrebbe determinato l'inesistenza della notifica.
La decisione
L'eccezione è stata respinta. La mancata sottoscrizione della busta da parte del messo speciale costituisce una mera irregolarità formale e non comporta l'inesistenza della notificazione. La fase essenziale è rappresentata dall'attività dell'agente postale, mentre l'attività del messo o dell'ufficiale giudiziario serve principalmente a documentare la spedizione e l'ufficio postale utilizzato. Poiché l'atto ha raggiunto il destinatario ed era idoneo a portare a sua conoscenza le pretese erariali, l'eventuale irregolarità si considera sanata per il conseguimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Norme richiamate
Art. 156, ultimo comma, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma consente di sanare le irregolarità formali della notificazione quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario e abbia realizzato la propria funzione.
Massime di principio
- La mancanza di un requisito formale della busta o della documentazione di spedizione non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione.
- Occorre distinguere tra vizi che impediscono radicalmente la formazione o la riconoscibilità della notifica e mere irregolarità formali.
- Quando il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto conoscerne il contenuto, il raggiungimento dello scopo può sanare il vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Nelle notificazioni postali, l'attività dell'agente postale costituisce normalmente il segmento essenziale del procedimento; le omissioni relative agli adempimenti documentali del soggetto notificante possono avere rilievo meramente formale.
- Per contestare efficacemente una notificazione non basta indicare una carenza formale: è necessario dimostrare che essa abbia impedito la conoscenza dell'atto o compromesso concretamente il diritto di difesa.
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