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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35826/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere censurando che il Tribunale del riesame, in decisione di rinvio dopo due precedenti annullamenti dalla Corte di cassazione, abbia nuovamente fondato la conferma sugli stessi elementi e sullo stesso ragionamento già ritenuti illogici dalla Suprema Corte. In particolare si contesta che il giudice abbia valorizzato il dato catastale e argomentazioni congetturali circa la disponibilità del terreno dove è stata trovata una granata, mentre secondo il ricorrente andava riconosciuta la suddivisione reale del fondo e l'assenza della sua disponibilità sulla porzione in cui l'ordigno è stato rinvenuto.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e rigetta le censure. Nel motivare conferma che il giudice del rinvio non si è basato su un dato catastale formale ma su elementi di fatto: possesso delle chiavi e dell'accesso esclusivo al fondo, presenza di terreno smosso indicativa di occultamento recente, la cura di un cane collocato nella porzione contigua, il comportamento non collaborativo dell'indagato durante la perquisizione e la sua vicinanza a contesti di 'ndrangheta. La Corte osserva inoltre che l'ipotesi che terzi estranei abbiano occultato la granata è solo congetturale e non idonea a disarticolare la motivazione del giudice. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame: utilizzata per inquadrare il ruolo del Tribunale che decide sulle misure cautelari e sui rinvii disposti dalla Corte di cassazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel delitto: la condotta è stata valutata come commessa in concorso con il nonno.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4

    Norme relative alla disciplina delle armi e materiali bellici; utilizzate per inquadrare il reato di detenzione e porto di ordigno bellico (granata).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione del ricorso in cassazione dopo annullamento con rinvio: il ricorrente ha dedotto violazione dei limiti del riesame, ma la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse nuovamente valutare i fatti basandosi su elementi concreti diversi o meglio motivati.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio può riesaminare i fatti dopo l'annullamento, ma non può riproporre identicamente ragionamenti manifestamente illogici già censurati dalla Corte di cassazione; tuttavia può confermare la misura se fonda la decisione su nuovi o meglio circostanziati elementi di fatto.
  • La rilevanza di elementi 'formali' (es. situazione catastale) è secondaria rispetto alla concreta disponibilità materiale del bene: il giudice deve valutare la conformazione reale del fondo, l'effettivo potere di accesso e uso, le chiavi, la presenza di animali, segni di recente scavo ecc.
  • Ipotesi alternative basate su mere congetture (es. che terzi estranei abbiano occultato l'ordigno) non sono idonee a compromettere una motivazione che si fonda su elementi probatori concreti e concatenati.
  • La qualità di incensurato non esclude la valutazione negativa della pericolosità cautelare se sussistono indizi concreti di collegamento con organizzazioni criminali e comportamenti indicativi di disponibilità dell'arma o di ostacolo alle indagini.
  • In sede di ricorso per cassazione l'insussistenza o la manifesta infondatezza dei motivi può determinare l'inammissibilità e la condanna per spese e al versamento alla Cassa delle ammende; i motivi devono incidere in modo significativo sulla logica del provvedimento impugnato.

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