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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al ricorrente con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 15/02/2022, divenuta irrevocabile l'11/03/2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore e procuratore speciale del ricorrente hanno successivamente comunicato, tramite PEC, la rinuncia al ricorso. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione resa dall'interessato o dal suo difensore comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso per le cause previste, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non sussistono elementi che escludono la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che, salvo elementi a prova contraria, la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può essere presunta e giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso, anche se comunicata dopo la sua presentazione, determina l'inammissibilità e impedisce l'esame del merito.
  • La rinuncia deve essere manifestata con modalità valide (ad es. tramite difensore munito di procura e comunicazione formale come la PEC); se contestata, la validità può essere valutata e impugnata.
  • L'inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo prova che la rinuncia sia avvenuta senza colpa (es. per errore inevitabile, incapacità del difensore, mancanza di mandato).
  • Per evitare la sanzione è utile produrre immediatamente elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (es. mancanza di delega, errore materiale del difensore, coercizione).
  • Se non si intende rinunciare all'impugnazione, è cruciale agire tempestivamente per revocare o impugnare la dichiarazione di rinuncia: una volta accertata la rinuncia valida dal giudice, non è possibile proseguire il ricorso.

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