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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0181/2020 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di diniego dell'autorizzazione paesaggistica per un intervento di collocazione di briccole per ormeggio, di un pontile galleggiante con ormeggio natanti elettrici da noleggio, deposito biciclette, bagno e chiosco per attività di somministrazione alimenti e bevande, comunicato alla ricorrente il 14 marzo 2022 tramite comunicazione s.u.a.p. del Comune di Quarto d'Altino; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso, in particolare, il parere del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco del 21.01.2021.

Giustizia amministrativa202200813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione sulla legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica né sugli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la collocazione di briccole, pontile galleggiante, ormeggi per natanti elettrici, deposito biciclette, bagno e chiosco per somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nonché gli atti presupposti e connessi, incluso il parere del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dall'Ente Parco costituito in giudizio. Il testo non riporta motivi di illegittimità esaminati dal giudice nel merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, una volta verificati i relativi presupposti processuali.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina dell'estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame del merito della domanda di annullamento.
  • In presenza di un accordo delle parti, le spese di lite possono essere compensate nel provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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