Cassazione Penale, Sentenza n. 2046/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza esecutiva che ha respinto la richiesta di restituzione di beni sottoposti a confisca. Propone due motivi: (1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione perché la confisca sarebbe stata effetto della responsabilità per il reato di riciclaggio (per il quale è stato assolto in sede di rinvio) e, dunque, la restituzione avrebbe dovuto essere disposta al momento dell'assoluzione; la Corte di Appello avrebbe invece ricollegato la confisca alla condanna per associazione per delinquere, ormai definitiva; (2) inosservanza del termine di durata del sequestro (18 mesi) e mancata applicazione, in caso di confisca "estesa", del termine di cui all'art.24 del d.lgs. n.159/2011.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ritiene che la confisca fosse stata disposta in primo grado in relazione sia all'associazione che al riciclaggio; dopo l'annullamento con rinvio per il solo reato di riciclaggio, è divenuta definitiva la condanna per l'associazione e, con essa, la confisca pertinenziale collegata al profitto di quel reato. In sede di rinvio non è stata disposta la restituzione e il ricorrente non ha impugnato in quella sede la statuizione di confisca; pertanto non può rimettere in discussione il presupposto della confisca davanti al giudice dell'esecuzione. Quanto al rimando alla disciplina di prevenzione patrimoniale (art.24 d.lgs. n.159/2011), la Corte rileva che tale norma non è pertinente alla confisca pronunciata nel giudizio penale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
codice penale, art.240 (confisca pertinenziale)
La confisca pertinenziale è collegata al capo di condanna definitivo e mira all'ablazione del profitto o del prezzo del reato; se il capo di reato cui la confisca è pertinenziale resta definitivo, la confisca permane anche se altro capo è stato annullato o assolto.
codice penale, art.240-bis (confisca estesa)
Norma sulla confisca estesa richiamata dal ricorrente ma il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile la disciplina invocata trattandosi di confisca pronunciata nell'ambito di un giudizio penale di cognizione con presupposti difformi rispetto alla prevenzione patrimoniale.
d.lgs. 159/2011, art.24 (termine di durata del sequestro)
art.24 d.lgs. n.159 del 2011
La disposizione regola la durata del sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale; la Corte ha ritenuto tale disciplina non pertinente alla confisca pronunziata in un giudizio penale e dunque non applicabile nel caso concreto.
codice di procedura penale, art.616 (conseguenze dell'inammissibilità)
Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui l'imposizione delle spese processuali e, se del caso, il versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000.
Massime di principio
- Se la confisca è stata pronunciata in via pertinenziale e collegata a un capo di condanna che è poi divenuto definitivo, l'assoluzione su un diverso capo non determina automaticamente la restituzione dei beni.
- Nel caso di decisioni emesse in sede di cognizione (sentenza di primo grado o in sede di rinvio), il soggetto che intende contestare la confisca deve proporre l'impugnazione nella sede e nei termini previsti per il giudizio di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione questioni già definitivamente decise.
- Le norme della disciplina di prevenzione patrimoniale (d.lgs. 159/2011) e i relativi termini di sequestro si applicano alle misure di prevenzione e non automaticamente alle confische pronunciate in un normale processo penale; è essenziale qualificare correttamente la natura della misura per individuare la normativa applicabile.
- Per ottenere la restituzione di beni confiscati occorre sollevare tempestivamente e specificamente la questione nella fase processuale corretta; l'omissione di doglianze in sede di rinvio o nel grado competente può precludere la rilevazione successiva in sede esecutiva.
- La distinzione tra confisca per profitto/pertinenziale e confisca estesa è rilevante per l'individuazione dei presupposti e delle tutele procedurali: verificare sempre a quale tipologia la misura si riferisce prima di invocare regole/termini specifici.
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