L.R. Emilia-Romagna 8/2014
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna semplifica e aggiorna la disciplina regionale su volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile, istituisce la Giornata della cittadinanza solidale e detta norme transitorie per il passaggio ai registri regionali. Molte disposizioni di modifica risultano oggi abrogate nel testo consolidato; resta vigente la disciplina di principio e il quadro transitorio ormai esaurito.
Semplificazione della disciplina regionale su volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile; istituzione della Giornata della cittadinanza solidale
Semplificazione della disciplina regionale su volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile
La legge interviene sull’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile, con finalità di semplificazione e coordinamento con il riordino territoriale e con la disciplina del Terzo settore. Introduce inoltre la Giornata della cittadinanza solidale e contiene norme transitorie per il passaggio ai registri regionali.
Finalità e impostazione generale
Il provvedimento si inserisce nel quadro della legislazione regionale sulla semplificazione amministrativa e sul riordino delle funzioni sul territorio. La Regione dichiara di voler adeguare l’articolazione delle funzioni amministrative in materia di volontariato, associazionismo e servizio civile ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La Regione individua anche nuovi bisogni sociali da intercettare, tra cui:
- accompagnamento di persone in stato di bisogno o fragilità;
- contrasto alla povertà;
- cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
Per tali finalità la Giunta regionale è chiamata a definire caratteristiche e criteri delle attività e dei servizi di interesse regionale, così da garantirne omogeneità e riconoscimento sull’intero territorio regionale. Gli obiettivi possono essere perseguiti anche mediante accordi con comuni, unioni di comuni, soggetti istituzionali, economici e sociali e con il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altri soggetti del Terzo settore.
Giornata della cittadinanza solidale
La legge istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato di settembre. La ricorrenza è finalizzata a promuovere solidarietà, partecipazione al servizio della collettività e crescita civile della comunità regionale.
In tale occasione i cittadini, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato, in ragione della propria competenza professionale o disponibilità operativa.
La Regione assicura ampia comunicazione dell’iniziativa nei propri strumenti istituzionali, anche tramite una sezione dedicata sul sito web, e sollecita gli enti locali a pubblicizzarla e a predisporre attività per coinvolgere e valorizzare i volontari.
Modifiche alla disciplina del servizio civile regionale
La parte più rilevante della legge, nel testo consolidato fornito, riguarda il servizio civile regionale. Il servizio civile regionale viene ricondotto a una funzione di sviluppo e valorizzazione delle esperienze di cittadinanza attiva nel territorio dell’Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e servizio civile.
Sono individuati come strumenti attuativi:
- azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte a studenti, insegnanti, famiglie e frequentanti centri di aggregazione, su temi come primo soccorso, protezione civile, pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali e partecipazione responsabile;
- prestazioni di servizio civile volontario per giovani inseriti nei percorsi di istruzione e formazione, con modalità compatibili con il percorso scolastico e con riconoscimento dell’esperienza;
- prestazioni di servizio civile volontario per giovani fino a 29 anni;
- prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva per obiettori di coscienza, secondo la normativa statale;
- prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e anziani;
- attività formative e di addestramento per volontari, obiettori e responsabili del servizio civile.
La legge prevede che siano favoriti prioritariamente i giovani ricompresi nelle categorie sopra indicate, in particolare quelli coinvolti nei percorsi scolastici e di istruzione/formazione. Si prevede inoltre lo svolgimento del servizio civile all’estero e la partecipazione a missioni umanitarie, con sostegno a progetti degli enti iscritti nell’elenco regionale e in collaborazione con istituzioni dell’Unione europea, Ministero degli affari esteri e ONU.
Trattamento economico e finanziamento del servizio civile
Ai giovani che svolgono servizio civile regionale spetta un assegno nella misura prevista dalla normativa statale richiamata, entro il limite dei posti disponibili e in base allo stanziamento annuale del fondo regionale per il servizio civile. L’importo è indicato nel contratto di servizio civile regionale.
L’attività prestata non configura rapporto di lavoro e l’assegno non ha natura retributiva.
Il finanziamento del fondo regionale per il servizio civile può provenire da:
- risorse statali e comunitarie;
- risorse di enti pubblici;
- risorse regionali destinate alle finalità della legge;
- erogazioni liberali di soggetti privati, anche vincolate a specifici progetti.
È inoltre possibile utilizzare, per le medesime finalità, una quota del fondo speciale regionale per il volontariato, se vincolata, d’intesa con il Comitato di gestione, a sostenere progettualità di servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.
Norme transitorie e prima applicazione
Il passaggio ai registri regionali è disciplinato da un regime transitorio ormai temporalmente esaurito:
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Regione doveva iscrivere nei registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri provinciali abrogati;
- fino alla completa operatività dei registri regionali restavano salve le iscrizioni provinciali pregresse;
- entro 60 giorni la Giunta regionale doveva adottare l’atto previsto per l’associazionismo di promozione sociale;
- entro 180 giorni la Giunta doveva adottare altri atti attuativi previsti dalle discipline richiamate;
- fino al 30 giugno 2015 le Province mantenevano le funzioni di iscrizione, verifica e cancellazione relative ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta.
Decorrenza
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT, con una specifica eccezione per alcune disposizioni che decorrevano dal 1° luglio 2015. Nel testo consolidato fornito, però, molte norme di modifica risultano indicate come abrogate e il quadro transitorio è ormai concluso.
Stato di attualità
Il testo fornito mostra numerose parti già indicate come abrogate, soprattutto quelle di modifica delle precedenti leggi regionali sul volontariato, sull’associazionismo di promozione sociale e su altre disposizioni di sistema. Restano di interesse soprattutto le norme di principio, l’istituzione della Giornata della cittadinanza solidale, la disciplina generale del servizio civile regionale e le norme transitorie, ma queste ultime hanno efficacia ormai esaurita.
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