L.R. Emilia-Romagna 13/2014
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2014 integra la L.R. 29/1997 riconoscendo i cani di accompagnamento delle persone con disabilità, disciplinandone addestramento, assegnazione, certificazione e accesso gratuito su trasporti pubblici, luoghi pubblici ed esercizi aperti al pubblico. Prevede contributi a enti del terzo settore e sanzioni per chi ostacola l’accesso. Le misure finanziarie riguardano l’esercizio 2014 e gli anni successivi nei limiti degli stanziamenti.
Cani di accompagnamento delle persone con disabilità
Cani di accompagnamento delle persone con disabilità
La legge regionale Emilia-Romagna 17 luglio 2014, n. 13 integra la disciplina sulle opportunità di vita autonoma e integrazione sociale delle persone disabili, introducendo una specifica regolazione sui cani di accompagnamento. L’intervento riguarda il territorio regionale e coordina la normativa regionale con quella nazionale in materia di cani guida e trasporto pubblico.
Riconoscimento del ruolo dei cani di accompagnamento
La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento delle persone con disabilità come ausilio, sostegno e supporto alla persona disabile accertata ai sensi della normativa regionale vigente. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge n. 37 del 1974 sulla gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi e dalla normativa nazionale sull’addestramento e l’utilizzo dei cani guida.
Promozione di studi, ricerche, progetti e convenzioni
La Regione promuove studi, ricerche e progetti relativi all’addestramento e all’utilizzo dei cani di accompagnamento, anche d’intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità. Per le medesime finalità può collaborare, anche mediante convenzioni, con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nei settori dell’addestramento e dell’assegnazione dei cani, purché iscritte nei rispettivi registri regionali.
Contributi per addestramento e utilizzo
Per realizzare progetti e corsi di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni e associazioni indicate, a condizione che siano iscritte nei registri regionali competenti. La copertura finanziaria per il 2014 è stata prevista con apposito capitolo di bilancio; per gli esercizi successivi la spesa grava sui finanziamenti della L.R. 29/1997 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.
Definizione delle modalità minime di addestramento e assegnazione
Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta regionale doveva definire, con proprio atto e nel rispetto della normativa vigente, le modalità minime di addestramento, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell’animale e i relativi controlli.
Accesso gratuito sui mezzi di trasporto pubblico
I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dalla persona disabile, possono accedere gratuitamente a ogni mezzo di trasporto pubblico regionale e locale. La persona disabile deve garantire un comportamento adeguato del cane, esibire su richiesta la documentazione identificativa e la certificazione dell’addestramento specifico, e usare museruola e guinzaglio se richiesti dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.
Condizioni di trasporto e tutela del servizio
Il regolamento di servizio del trasporto pubblico regionale e locale può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento. La Carta dei servizi deve definire entro il 31 ottobre 2014 la procedura per contestare le violazioni e l’ammontare dell’indennizzo dovuto alla persona disabile, che non può essere inferiore a 500 euro. L’inosservanza delle disposizioni rileva anche come elemento di valutazione della qualità del servizio.
Accesso a luoghi pubblici, strutture e esercizi aperti al pubblico
I cani di accompagnamento possono accedere ai luoghi pubblici, alle strutture pubbliche e a quelle equiparate presenti sul territorio regionale, nonché agli esercizi commerciali e agli altri esercizi aperti al pubblico. Per le strutture ospedaliere resta ferma la disciplina speciale regionale sul benessere animale.
Sanzioni per ostacolo all’accesso
I titolari degli esercizi aperti al pubblico che impediscono o ostacolano l’accesso alle persone disabili accompagnate dal cane sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. I Comuni individuano i soggetti competenti ad accertare e contestare le violazioni.
Aspetti finanziari
Per il 2014 gli oneri della legge sono coperti mediante istituzione di un capitolo di spesa specifico, con riduzione di stanziamenti già iscritti nella medesima unità previsionale di base e con autorizzazione alla Giunta a disporre le variazioni di bilancio necessarie. Per gli anni successivi valgono i limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati per la L.R. 29/1997.
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