L.R. Emilia-Romagna 7/2014
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge omnibus della Regione Emilia-Romagna che recepisce e coordina direttive UE in materia di energie rinnovabili, prestazione ed efficienza energetica, e riforma inoltre disciplina fieristica, agenzie di viaggio, somministrazione alimenti e bevande, commercio, strutture ricettive, estetisti e ulteriori procedimenti. Molte misure sono transitorie o legate a termini già scaduti, quindi l’utilità applicativa oggi è limitata.
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2014
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2014
La legge contiene una pluralità di interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale emiliano-romagnolo alla normativa dell’Unione europea e di semplificazione di procedimenti settoriali. La parte più rilevante riguarda energia, commercio, turismo, attività fieristiche e somministrazione di alimenti e bevande.
Oggetto e finalità generali
Il provvedimento recepisce e coordina, in ambito regionale, direttive europee su:
- fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- prestazione energetica degli edifici;
- servizi nel mercato interno;
- riconoscimento delle qualifiche professionali.
Inoltre riforma varie discipline regionali tramite modifiche alle leggi su energia, fiere, agenzie di viaggio, somministrazione, commercio in sede fissa, strutture ricettive, estetisti e alcuni procedimenti amministrativi.
Disciplina energetica: fonti rinnovabili, prestazione energetica ed efficienza
La legge interviene sulla legge regionale n. 26 del 2004 introducendo un impianto organico per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE.
Fonti rinnovabili e programmazione energetica
Il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale deve promuovere la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per coprire una quota del consumo finale lordo regionale, articolata in obiettivi annuali e coerente con la programmazione nazionale e con il piano di qualità dell’aria. Il piano promuove anche efficienza e risparmio energetico.
La Regione deve assicurare procedure autorizzative proporzionate e semplificate per gli impianti da fonti rinnovabili, anche mediante atti di coordinamento tecnico per l’applicazione uniforme da parte degli enti locali.
La Giunta definisce:
- sistemi di incentivazione per investimenti privati e pubblici;
- requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici con energia rinnovabile;
- condizioni per soddisfare tali obblighi con soluzioni alternative, anche tramite impianti collettivi.
La Regione può promuovere cooperazione con altre Regioni e con soggetti di altri Stati membri UE per progetti comuni e trasferimenti statistici di energia rinnovabile.
Prestazione energetica degli edifici
Per edifici nuovi, nuovi impianti in edifici esistenti e interventi su edifici/impianti esistenti, un atto di coordinamento tecnico deve stabilire i requisiti minimi di prestazione energetica, compresa la quota di energia da fonti rinnovabili, i criteri di calcolo, la gradualità di applicazione e i casi di esclusione totale o parziale per impossibilità o eccessiva onerosità.
L’atto deve tenere conto di:
- condizioni climatiche e territoriali;
- destinazione d’uso, caratteristiche ed età degli edifici;
- stato dell’arte e innovazione tecnologica;
- fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi;
- uso di impianti centralizzati;
- sistemi di controllo attivo, automazione e contabilizzazione;
- livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi.
Deve inoltre definire modello e contenuti minimi della relazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica.
Certificazione energetica
La Giunta istituisce un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, comprensivo di:
- accreditamento di esperti e organismi;
- sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati;
- sistema di verifica della conformità.
È istituito un organismo regionale di accreditamento, che può essere anche esterno all’organizzazione regionale. La Giunta definisce modalità operative, procedura di rilascio degli attestati, gestione del sistema informativo, programmi annuali di verifica e relative sanzioni, nonché il modello dell’attestato di prestazione energetica.
I soggetti certificatori accreditati devono versare un contributo per ciascun attestato registrato, destinato a coprire i costi di verifica.
Impianti termici
Con regolamento regionale è istituito un regime obbligatorio per esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, un sistema di accreditamento di esperti e organismi, un catasto degli impianti termici e un sistema informativo condiviso.
Il regolamento disciplina anche:
- responsabilità del responsabile dell’impianto o del terzo delegato;
- modalità di manutenzione, controllo, accertamento e ispezione;
- criteri e frequenze delle verifiche;
- provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei requisiti di efficienza;
- modello e contenuti del rapporto di controllo tecnico.
La Regione realizza gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti, affidandoli a soggetti accreditati. I Comuni, in aggregazione, svolgono attività di informazione e assistenza all’utenza. I responsabili degli impianti versano contributi a copertura dei costi del catasto, dell’informazione e delle ispezioni.
I distributori di combustibile devono comunicare ogni anno, entro il 31 marzo, i dati degli impianti riforniti nell’anno precedente.
Obblighi per grandi imprese e sistemi di misurazione
Le imprese non PMI devono effettuare entro il 5 dicembre 2015 un audit energetico su processi produttivi ed edifici, secondo la normativa nazionale di recepimento.
Entro il 31 dicembre 2016:
- devono essere installati contatori individuali di calore o di acqua calda negli edifici serviti da rete o fonte centrale;
- nei condomini e negli edifici polifunzionali devono essere installati sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione.
L’operatore che effettua controllo e manutenzione deve verificare la presenza e la funzionalità di tali sistemi.
Sanzioni e regime transitorio energetico
Sono richiamate le sanzioni del decreto legislativo n. 192 del 2005 per certificazioni non conformi, mancata dotazione di attestato, mancata manutenzione degli impianti, irregolarità del rapporto di controllo tecnico e omissione di segnalazione di violazioni.
Sono previste norme transitorie importanti:
- entro 240 giorni la Regione deve adottare i provvedimenti attuativi su requisiti energetici, certificazione e impianti termici;
- fino ad allora restano in vigore le disposizioni della deliberazione assembleare n. 156/2008;
- le funzioni dell’organismo di accreditamento proseguono temporaneamente secondo la deliberazione n. 429/2012;
- fino al regolamento sugli impianti termici non si applicano le nuove norme sulle ispezioni, restando valide le campagne già avviate;
- gli obblighi per le grandi imprese restano sospesi fino al recepimento statale della direttiva 2012/27/UE.
Ordinamento fieristico regionale
La legge riforma in modo organico la legge regionale n. 12 del 2000.
La Regione valorizza il sistema fieristico come strumento di sviluppo economico e internazionalizzazione, assicurando criteri di concorrenza, imprenditorialità, pari accesso alle strutture espositive e qualità dei servizi.
Qualifica delle manifestazioni e calendario
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali. La qualifica internazionale, nazionale o regionale è attribuita o revocata dalla Regione al momento dell’inserimento nel calendario fieristico regionale e costituisce requisito per l’accesso a promozione, pubblicizzazione e eventuali contributi.
Le manifestazioni locali sono qualificate dai Comuni.
Gli organizzatori devono comunicare lo svolgimento della manifestazione alla Regione o al Comune, con allegato regolamento e dichiarazione sui requisiti. La comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno precedente.
Il calendario fieristico regionale è adottato entro il 30 novembre e pubblicato sul BURERT. Per il calendario locale è previsto un sistema informatizzato con trasmissione e validazione dei dati da parte dei Comuni e della Regione.
Istruttoria, conflitti e criteri preferenziali
Se vi sono più comunicazioni sovrapposte, la Regione promuove un accordo; in mancanza, iscrive la manifestazione ritenuta più idonea in base a criteri come:
- certificazione dei dati sulle presenze;
- capacità professionale e solidità organizzativa/finanziaria;
- specializzazione merceologica;
- ampiezza del programma promozionale.
Vigilanza, sanzioni e promozione all’estero
La vigilanza spetta ai Comuni per le fiere locali e alla Regione per le altre. Sono previste sanzioni pecuniarie per pubblicità o svolgimento difforme, mancata applicazione del regolamento e tariffe difformi, oltre all’esclusione per tre anni da sovvenzioni e contributi in caso di reiterazione.
La Regione può concorrere finanziariamente alla promozione del sistema fieristico sui mercati esteri e può anche partecipare alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.
È istituito un Tavolo per il sistema fieristico regionale e un Osservatorio regionale con rapporto statistico annuale.
Entrata in vigore e norme di attuazione
La Giunta deve adottare entro 180 giorni gli atti di composizione e funzionamento del Tavolo e i criteri applicativi delle qualifiche e delle comunicazioni. Fino ad allora restano validi gli atti previgenti.
Agenzie di viaggio e turismo
La disciplina delle agenzie di viaggio è aggiornata alla normativa turistica statale e al Codice del turismo.
Abilitazione e SCIA
L’esercizio dell’attività è subordinato a SCIA presentata al SUAP del Comune competente, con coordinamento informatico con la Provincia. La SCIA deve contenere dati sull’agenzia, la sede, l’attività, eventuali ulteriori attività, la direzione tecnica e il possesso dei requisiti.
Per l’apertura sono richiesti:
- requisiti strutturali;
- requisiti professionali;
- requisiti di onorabilità.
È consentito svolgere ulteriori attività, purché l’attività di agenzia resti prevalente, valutata su addetti e fatturato.
Le agenzie possono aprire in forma stagionale e possono operare anche esclusivamente via telematica, con esenzione da alcuni requisiti strutturali.
Sede secondaria, elenco, assicurazione e obblighi informativi
L’apertura di sedi secondarie o filiali richiede comunicazione al SUAP.
La Regione pubblica l’elenco aggiornato delle agenzie sul proprio sito. Le Province comunicano aperture e chiusure.
Le agenzie devono stipulare prima della SCIA una polizza assicurativa a garanzia degli obblighi verso i clienti; devono inoltre inviare annualmente alla Provincia la documentazione della copertura. È prevista anche la quota destinata al fondo di garanzia nazionale.
Sanzioni e transitorio
Sono previste sanzioni amministrative per attività senza SCIA, attività difformi, violazioni in materia di programmi di viaggio, gestione in forma non consentita e apertura di sedi secondarie senza comunicazione.
È abrogato il deposito cauzionale: non è più dovuto dall’entrata in vigore della legge e i depositi già costituiti devono essere svincolati d’ufficio entro 180 giorni, se non vi sono pendenze.
Somministrazione di alimenti e bevande
La legge riforma la disciplina regionale, riducendo la programmazione amministrativa e rafforzando il sistema di SCIA e autorizzazione nei casi previsti dal diritto statale.
Ambito e criteri generali
La disciplina non si applica ad agriturismo e turismo rurale, alle strutture ricettive per la somministrazione agli alloggiati e ai loro ospiti, al bed & breakfast familiare e ai circoli privati secondo la normativa statale.
La Giunta regionale fissa direttive generali; i Comuni stabiliscono criteri e requisiti strutturali, e nelle zone tutelate possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture nel rispetto del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Requisiti soggettivi e professionali
Per esercitare occorrono i requisiti morali previsti dalla normativa statale e uno dei requisiti professionali indicati dalla legge, tra cui:
- corso professionale riconosciuto o titolo di studio attinente;
- esperienza biennale nel settore;
- iscrizione pregressa al registro esercenti il commercio.
La Giunta disciplina corsi, durata, materie, prove finali e titoli equipollenti.
SCIA, attività stagionali, temporanee e trasferimenti
L’avvio, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi, nonché il trasferimento di gestione o titolarità, sono subordinati ai titoli previsti dalla normativa statale e alla SCIA ove applicabile.
Le attività stagionali sono consentite per periodi complessivi non inferiori a 30 giorni e non superiori a 240 giorni per anno solare.
Le attività temporanee in occasione di fiere, sagre, feste e riunioni straordinarie richiedono SCIA o autorizzazione nelle zone tutelate; per iniziative religiose, benefiche, solidaristiche, sociali o politiche bastano SCIA, requisiti morali e norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La durata delle attività temporanee non può superare 30 giorni consecutivi.
Orari, chiusure e regime dei titoli
Gli orari sono liberamente determinati dagli esercenti. Le chiusure temporanee devono essere rese note al pubblico e, se superiori a 30 giorni, anche al Comune.
Le autorizzazioni e la SCIA hanno durata a tempo indeterminato e si riferiscono ai locali indicati; per le attività stagionali deve essere indicato il periodo di esercizio.
Sono previste ipotesi di decadenza, sospensione e revoca per inattività, perdita dei requisiti, mancato avvio nei termini, difetto di sorvegliabilità o mancato rispetto dei provvedimenti comunali.
Sanzioni
Sono previste sanzioni per esercizio senza SCIA, attività difformi, violazioni dei programmi, somministrazioni in violazione delle norme sui contratti e sulle informazioni ai consumatori, e apertura di sedi secondarie senza comunicazione.
Commercio in sede fissa e vendita all’ingrosso/dettaglio
La legge modifica la disciplina del commercio in sede fissa, riducendo il rilievo della “programmazione” e introducendo regole più puntuali per le grandi strutture di vendita e per l’esercizio congiunto all’ingrosso e al dettaglio.
Cessa inoltre l’applicazione delle disposizioni di pianificazione provinciale che fissavano il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione.
Vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio
L’esercizio nello stesso locale dell’ingrosso e del dettaglio è assoggettato al regime del commercio al dettaglio. La superficie si calcola sommando le superfici di vendita, salvo che per alcune categorie di prodotti e entro specifiche soglie, nel qual caso si conteggia il 50%.
Le soglie sono:
- 3.000 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti;
- 5.000 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti.
Le categorie di beni agevolate comprendono, tra gli altri, macchine e attrezzature tecniche, materiale elettrico, ferramenta, impiantistica, strumenti scientifici, macchine per ufficio, auto-moto-cicli, combustibili, materiali da edilizia e legnami.
Strutture ricettive e marina resort
La disciplina regionale sulle strutture ricettive viene integrata con la categoria dei marina resort.
Sono qualificati come marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno di unità da diporto ormeggiate in specchi acquei appositamente attrezzati, con requisiti, modalità di apertura, esercizio e classificazione definiti dalla Giunta regionale.
Le nuove disposizioni si applicano solo dalla deliberazione attuativa della Giunta, da adottare entro 90 giorni.
Estetisti
La disciplina regionale sull’attività di estetista viene adeguata alla normativa statale.
La formazione e gli esami per la qualificazione professionale sono realizzati nell’ambito della formazione professionale regionale. I soci partecipanti e i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti ai fini dell’accesso. I Comuni devono disciplinare con regolamento le attività di estetista, comprese quelle svolte a titolo gratuito; fino all’adeguamento restano validi i regolamenti comunali previgenti se compatibili.
Gestione dei boschi e della vegetazione arborea/arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
La legge introduce una disciplina specifica per la manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia nelle aree di pertinenza idraulica, per coordinare la riduzione del rischio idraulico con la tutela ambientale, forestale, paesaggistica e dei siti Natura 2000.
La Regione approva linee guida entro 90 giorni e, entro due anni, programmi di intervento validi dieci anni, eventualmente anche per stralci. I programmi individuano quadro conoscitivo, priorità, tipologie e distribuzione temporale degli interventi.
Gli interventi sono realizzati dalla Regione tramite concessioni o appalti, nel rispetto di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Sono previste partecipazione delle amministrazioni interessate, conferenza di servizi, valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza.
Le disposizioni non si applicano ai lavori urgenti o di somma urgenza.
Ulteriori disposizioni e procedimenti specifici
Il provvedimento contiene anche una serie di interventi puntuali su altre materie:
- estensione della diffida amministrativa a ulteriori fattispecie solo se prevista da leggi regionali di settore;
- modifica della disciplina degli alloggi realizzati per il personale della sicurezza pubblica;
- attribuzione alla Regione delle competenze sulle concessioni demaniali marittime relative ai luoghi per la raccolta dei rifiuti delle navi;
- istituzione del Sistema statistico regionale SiSt-ER;
- proroga al 31 dicembre 2014 di una disposizione finanziaria regionale;
- misure di attuazione dello Small Business Act, con attenzione a semplificazione, consultazione preventiva, test PMI e monitoraggio;
- disciplina transitoria del Consiglio delle Autonomie locali fino al 31 dicembre 2014.
Valutazione di attualità
La legge contiene molte norme settoriali ancora concettualmente rilevanti, ma diverse disposizioni hanno termini attuativi o scadenze ormai superate. La parte energetica, fieristica, somministrazione, turismo, estetisti e urbanistica procedimentale ha valore storico-normativo, ma alcuni obblighi specifici sono oggi assorbiti o superati da discipline successive. Il testo non risulta integralmente obsoleto, ma molte sue previsioni sono non più operative nei termini originari.
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