L.R. Emilia-Romagna 9/2014
RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’intesa con la Regione Lombardia per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna, disciplinandone organizzazione, gestione, funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo. L’intesa diventa efficace con l’entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica; da tale data sono abrogate le precedenti leggi regionali del 2000 e del 2012.
Ratifica dell’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna
Ratifica dell’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna
La legge della Regione Emilia-Romagna ratifica l’intesa con la Regione Lombardia relativa al riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento si inserisce nel quadro della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e disciplina il funzionamento dell’Istituto nei rapporti tra le due Regioni.
Oggetto e finalità dell’intesa
L’intesa ratificata riguarda:
- il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
- le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto;
- l’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto.
La disciplina deve rispettare i principi del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia sanitaria e i principi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
Quadro normativo e limiti alla modifica
La legge precisa che l’intesa è adottata in conformità allo Statuto regionale e ai richiamati decreti legislativi statali. La disciplina risultante può essere modificata solo tramite leggi regionali fondate su nuove intese tra le due Regioni interessate, quindi non unilateralmente.
Designazione dei rappresentanti regionali
Per la Regione Emilia-Romagna, la designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell’Istituto continua a essere regolata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, relativa alle nomine di competenza regionale e alla proroga degli organi amministrativi.
Efficacia dell’intesa e abrogazioni
L’intesa produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica, quindi non immediatamente con la sola approvazione della legge emiliano-romagnola se manca ancora la ratifica dell’altra Regione.
Da quella stessa data cessano di avere efficacia e sono abrogate:
- la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3, sul riordino dell’Istituto;
- la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2, recante modifiche alla legge regionale n. 3 del 2000.
Ambito territoriale
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Emilia-Romagna, in coordinamento con la Regione Lombardia per la disciplina dell’Istituto comune alle due Regioni.
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