Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 9/2014

RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 9/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’intesa con la Regione Lombardia per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna, disciplinandone organizzazione, gestione, funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo. L’intesa diventa efficace con l’entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica; da tale data sono abrogate le precedenti leggi regionali del 2000 e del 2012.

Ratifica dell’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna

Ratifica dell’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna

La legge della Regione Emilia-Romagna ratifica l’intesa con la Regione Lombardia relativa al riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento si inserisce nel quadro della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e disciplina il funzionamento dell’Istituto nei rapporti tra le due Regioni.

Oggetto e finalità dell’intesa

L’intesa ratificata riguarda:

  • il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
  • le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto;
  • l’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto.

La disciplina deve rispettare i principi del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia sanitaria e i principi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Quadro normativo e limiti alla modifica

La legge precisa che l’intesa è adottata in conformità allo Statuto regionale e ai richiamati decreti legislativi statali. La disciplina risultante può essere modificata solo tramite leggi regionali fondate su nuove intese tra le due Regioni interessate, quindi non unilateralmente.

Designazione dei rappresentanti regionali

Per la Regione Emilia-Romagna, la designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell’Istituto continua a essere regolata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, relativa alle nomine di competenza regionale e alla proroga degli organi amministrativi.

Efficacia dell’intesa e abrogazioni

L’intesa produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica, quindi non immediatamente con la sola approvazione della legge emiliano-romagnola se manca ancora la ratifica dell’altra Regione.

Da quella stessa data cessano di avere efficacia e sono abrogate:

  • la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3, sul riordino dell’Istituto;
  • la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2, recante modifiche alla legge regionale n. 3 del 2000.

Ambito territoriale

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Emilia-Romagna, in coordinamento con la Regione Lombardia per la disciplina dell’Istituto comune alle due Regioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.