Cassazione Penale, Sentenza n. 2724/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato la misura cautelare carceraria a suo carico in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p. (tentata estorsione) e reati connessi. I motivi riguardano: (i) presunta nullità per mancato rispetto del termine dei tre giorni liberi tra notifica e udienza (notifica 29/7/2024, udienza 6/8/2024) tenendo conto della sospensione feriale; (ii) omesso esame delle deduzioni difensive relative all'attendibilità della persona offesa e al rapporto contrattuale/adempimenti sui lavori; (iii) vizio di qualificazione giuridica dei fatti (tentata estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.), con richiamo alla sentenza Filardo e alla giurisprudenza; (iv) travisamento della prova circa minacce ai familiari della persona offesa; (v) carenza di elementi indiziari diretti sul ruolo concreto del Chiloiro e travisamento probatorio su telefonate attribuite alla sua utenza; (vi) insufficiente motivazione sulla sussistenza e gravità delle esigenze cautelari, con mancata considerazione della giovane età, incensuratezza e marginalità del suo ruolo e sulla non adeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha respinto il primo motivo relativo alla nullità per termini (ritenuto infondato a causa della sospensione feriale e della mancata tempestiva eccezione all'udienza). Ha rigettato in gran parte gli altri motivi attinenti alla qualificazione del fatto e all'attendibilità della persona offesa, richiamando la sentenza di annullamento con rinvio della Seconda Sezione (4 luglio 2024) che aveva indicato come elemento qualificante la circostanza che le minacce fossero rivolte anche ai familiari della vittima, giustificando così la qualificazione come estorsione. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica per carenza della motivazione sulle esigenze cautelari: il Tribunale non ha adeguatamente valutato la giovane età, l'assenza di precedenti e la marginalità del contributo del Chiloiro ai fatti, limitandosi a valorizzarne la presenza silente. Per effetto dell'annullamento non sono adottati provvedimenti consequenziali perché l'indagato risulta libero per effetto di precedente annullamento.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla continuazione e concorso di reati; citata nell'imputazione in relazione alla partecipazione concorrente nei fatti.
art. 56 cod. pen.
Norma sulla tentata commissione del reato; richiamata per la contestazione della tentata estorsione.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto rilevante la circostanza che le minacce siano state proferite anche nei confronti dei familiari della vittima, elemento che può qualificare la condotta come estorsione rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; confrontata con l'art. 629 c.p. per la corretta ricostruzione della fattispecie e la differenziazione fondata sull'elemento psicologico e sulla vittimizzazione di terzi estranei al rapporto contrattuale.
legge 7 ottobre 1969 n. 742
Richiamata dal ricorrente in relazione al termine dei tre giorni liberi tra notifica e udienza; la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce della sospensione feriale dei termini e della mancata tempestiva eccezione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di nullità formali connesse alla celebrazione dell'udienza; la Corte ha valutato la disciplina delle nullità e le preclusioni relative alla mancanza di tempestiva eccezione.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Causa di aumento di pena citata nell'imputazione; menzionata nello stato accusatorio senza impatto sull'esame cautelare qui svolto.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sul giudice del rinvio in materia di misure cautelari; la Corte richiama il vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto affermato in sede di annullamento.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; citata nella sentenza di annullamento con rinvio evocata dalla Corte.
Massime di principio
- Se le minacce sono rivolte anche a familiari terzi rispetto al rapporto contrattuale, la fattispecie può assumere rilevanza estorsiva (art. 629 c.p.) e non rientrare nella mera esercitazione arbitraria delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
- In caso di annullamento con rinvio la Corte di cassazione vincola il giudice del rinvio ai punti di diritto indicati nell'annullamento; il giudice deve limitarsi agli aspetti devoluti e non può riaprire integralmente la valutazione su profili non toccati dalla cassazione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi di fatto.
- Le nullità processuali legate ai termini (es. tre giorni liberi) sono soggette a regole di preclusione/sanatoria: l'inosservanza può integrare nullità generale ma la stessa può essere preclusa se non tempestivamente eccepita in udienza.
- La sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari devono essere motivate tenendo conto della personalità dell'indagato (età, precedenti, legami sociali) e della concreta rilevanza del suo contributo ai fatti; la mera presenza silente non è necessariamente sufficiente a giustificare la carcerazione.
- L'attribuzione di comunicazioni telefoniche a un indagato richiede elementi indiziari diretti significativi; la semplice disponibilità di un'utenza intestata a un familiare e il suo aggancio a celle compatibili non basta sempre a provare l'organizzazione o la direzione dell'evento.
- Le deduzioni difensive sull'attendibilità della persona offesa e sugli antefatti contrattuali possono essere decisive nella qualificazione giuridica dei fatti; il giudice deve motivare espressamente il perché le reputi irrilevanti se si attengono ai punti devoluti dal giudice di rinvio.
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