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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un processo esecutivo nel quale i debitori avevano chiesto l'estinzione dell'esecuzione, deducendo che fosse operante la sospensione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive conseguente alla pubblicazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di estinzione; il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. era stato rigettato dal Tribunale di Firenze e la Corte d'appello aveva confermato. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso principale: il ricorso era redatto in forma 'assemblata', con integrale riproduzione di atti e documenti e senza una chiara, sintetica esposizione dei fatti essenziali della vicenda processuale. In particolare, mancavano indicazioni sufficienti sullo stato e sullo svolgimento dell'esecuzione, sull'eventuale provvedimento formale di sospensione, sulla fase procedurale e sulla rilevanza temporale degli eventi rispetto all'accordo ex art. 182-bis l.f. Tale difetto impediva la comprensione delle censure e la loro valutazione. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato quindi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., ritenendo sostanziale e insuperabile il difetto di esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali alle spese in favore delle due società controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di estinzione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo interpreta come requisito che impone una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla comprensione dei motivi, non una riproduzione integrale e sovrabbondante degli atti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato insieme al n. 3 per affermare che il difetto di specifica e sintetica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 182-bis l.f.

    richiamato per spiegare il contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e il correlato divieto temporaneo di azioni cautelari ed esecutive.

  • art. 24 Cost.

    evocato per collegare il requisito di sinteticità e chiarezza all'effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per sottolineare la coerenza del requisito di chiarezza con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, sintetica e limitata agli elementi essenziali per comprendere le censure; la mera riproduzione integrale degli atti di causa e dei documenti non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c.
  • Un ricorso redatto in forma assemblata, privo di un'autonoma e ordinata narrazione dei fatti processuali rilevanti, è inammissibile quando la Corte non possa ricostruire il concreto svolgimento della vicenda e valutare le doglianze formulate.
  • Il difetto sostanziale di esposizione dei fatti, quando impedisce l'intellegibilità delle questioni proposte, preclude l'esame del merito e comporta l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento dell'eventuale ricorso incidentale condizionato.
  • Il requisito di sinteticità e chiarezza del ricorso per cassazione è funzionale non solo all'autosufficienza dell'impugnazione, ma anche all'effettività del contraddittorio e alla ragionevole durata del processo, evitando oneri processuali superflui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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