Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un processo esecutivo nel quale i debitori avevano chiesto l'estinzione dell'esecuzione, deducendo che fosse operante la sospensione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive conseguente alla pubblicazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di estinzione; il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. era stato rigettato dal Tribunale di Firenze e la Corte d'appello aveva confermato. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso principale: il ricorso era redatto in forma 'assemblata', con integrale riproduzione di atti e documenti e senza una chiara, sintetica esposizione dei fatti essenziali della vicenda processuale. In particolare, mancavano indicazioni sufficienti sullo stato e sullo svolgimento dell'esecuzione, sull'eventuale provvedimento formale di sospensione, sulla fase procedurale e sulla rilevanza temporale degli eventi rispetto all'accordo ex art. 182-bis l.f. Tale difetto impediva la comprensione delle censure e la loro valutazione. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato quindi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., ritenendo sostanziale e insuperabile il difetto di esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali alle spese in favore delle due società controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di estinzione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo interpreta come requisito che impone una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla comprensione dei motivi, non una riproduzione integrale e sovrabbondante degli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato insieme al n. 3 per affermare che il difetto di specifica e sintetica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti comporta inammissibilità del ricorso.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per il deposito della memoria.
art. 182-bis l.f.
richiamato per spiegare il contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e il correlato divieto temporaneo di azioni cautelari ed esecutive.
art. 24 Cost.
evocato per collegare il requisito di sinteticità e chiarezza all'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per sottolineare la coerenza del requisito di chiarezza con il giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, sintetica e limitata agli elementi essenziali per comprendere le censure; la mera riproduzione integrale degli atti di causa e dei documenti non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c.
- Un ricorso redatto in forma assemblata, privo di un'autonoma e ordinata narrazione dei fatti processuali rilevanti, è inammissibile quando la Corte non possa ricostruire il concreto svolgimento della vicenda e valutare le doglianze formulate.
- Il difetto sostanziale di esposizione dei fatti, quando impedisce l'intellegibilità delle questioni proposte, preclude l'esame del merito e comporta l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento dell'eventuale ricorso incidentale condizionato.
- Il requisito di sinteticità e chiarezza del ricorso per cassazione è funzionale non solo all'autosufficienza dell'impugnazione, ma anche all'effettività del contraddittorio e alla ragionevole durata del processo, evitando oneri processuali superflui.
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