Ordinanza n. 2519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare della candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare proposta da una candidata e, conseguentemente, aveva ritenuto meritevole di tutela cautelare la contestazione relativa alla valutazione di un elaborato. Dal testo emerge che il TAR aveva ravvisato l’inidoneità del giudizio espresso a rendere comprensibile la corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova. Il Ministero ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare, sostenendo implicitamente l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare e la correttezza della valutazione espressa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l’appello fosse assistito da fumus boni iuris, poiché l’affermazione del TAR circa l’inidoneità del giudizio valutativo risultava generica e non sufficientemente specifica. Ha inoltre considerato che non emergevano profili evidenti di irragionevolezza nella valutazione della prova, anche avuto riguardo al contenuto complessivo dell’elaborato. Non sono state disposte misure cautelari a favore della candidata. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’appellata.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riforma di un’ordinanza del TAR è giustificata quando la valutazione del primo giudice sull’illegittimità del provvedimento amministrativo si fonda su un’affermazione generica, non adeguatamente correlata agli elementi concreti della controversia.
- Nelle procedure selettive, in assenza di evidenti profili di irragionevolezza o manifesta illogicità, la valutazione della prova non può essere sospesa in via cautelare sulla base della sola contestazione della sua non condivisibilità o di una motivazione ritenuta genericamente insufficiente.
- Il sindacato cautelare sulla valutazione di una prova selettiva richiede la verifica di profili manifesti di irragionevolezza anche alla luce del contenuto complessivo dell’elaborato e non può arrestarsi a una considerazione isolata del giudizio espresso.
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