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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19504/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un'azione di regolamento di confini, deducendo che una strada comunale avesse occupato abusivamente una porzione della corte di loro pertinenza e chiedendo l'accertamento della linea di confine, il rilascio della porzione occupata o, in subordine, la restituzione del bene se la domanda fosse stata qualificata come rivendica. Il Comune si era opposto, proponendo anche in via riconvenzionale l'usucapione dell'area eventualmente occupata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 950 c.c., 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente trascurato l'atto notarile di divisione dell'11.11.2008 e il frazionamento catastale del 12.8.2008, dai quali a loro dire risultava il confine, oltre ad avere indebitamente privilegiato la prova testimoniale e non le risultanze catastali; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo principale alle testimonianze e avesse mal valutato CTU e mappe catastali, trascurando anche la pretesa incapacità o inattendibilità delle testimoni per interesse economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui censurava il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la presenza di una "doppia conforme", e infondato il profilo di violazione di legge; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'attendibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ribadito che, nell'azione di regolamento di confini, entrambe le parti devono cooperare nell'allegazione e prova di ogni elemento utile, il giudice è libero di determinare il confine sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e solo in via sussidiaria può ricorrere alle risultanze catastali. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    nell'azione di regolamento di confini il giudice deve determinare il confine in base agli elementi di prova ritenuti più attendibili, con il ricorso alle risultanze catastali solo in via sussidiaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non ritenuto violato

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma le censure miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, riservata al merito

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato per contestare l'idoneità dei testimoni, ma la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non è stata ravvisata alcuna erronea distribuzione dell'onere della prova

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    non è stato ravvisato un vero vizio di violazione di legge, poiché le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la censura è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme nel giudizio di merito

  • art. 360 c.p.c., comma 4

    richiamato quale base dell'inammissibilità del motivo per doppia conforme

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. SSUU n. 9611/2024

    richiamata per escludere l'incompatibilità del consigliere autore della proposta a far parte del collegio

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, l'onere di allegare e offrire elementi utili alla delimitazione incombe su entrambe le parti; il giudice non è vincolato da una gerarchia rigida delle prove e può determinare il confine in base agli elementi che reputa più attendibili.
  • Le risultanze catastali hanno valore solo sussidiario e assumono rilievo decisivo soltanto quando gli altri elementi probatori non consentano di individuare con certezza la linea di confine.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la mera valutazione delle prove raccolte.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando ricorra una "doppia conforme" sulle questioni di fatto decise nei due gradi di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti dei vizi processualmente deducibili.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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