Cassazione Civile, Ordinanza n. 17212/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un uomo, poi deceduto nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta. Il giudizio fu proseguito da un soggetto che agiva per le figlie del defunto sulla base di una procura relativa alla gestione di una società di fatto tra eredi; la sentenza di opposizione condannò il debitore. Successivamente la società notificò la sentenza e il precetto a tutte le eredi, comprese le figlie e la moglie del defunto. Queste proposero opposizione di terzo deducendo: pretermissione di litisconsorte necessario, perché la procura non avrebbe conferito rappresentanza processuale per le cause personali delle figlie e perché la moglie, coerede, non era stata riassunta; nonché nullità o inesistenza della sentenza per carenze formali dell’intestazione. Il Tribunale accolse l’opposizione, ma la Corte d’appello riformò, ritenendo che le figlie fossero validamente costituite tramite il procuratore e che la moglie, pur pretermessa, non avesse provato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione. In Cassazione le ricorrenti censurano: il vizio di costituzione del giudice d’appello per la presenza di un giudice ausiliario; la sanatoria della procura conferita dall’ex amministratore della società; l’asserito ampliamento del thema decidendum oltre i limiti delle eccezioni; l’erronea esclusione della legittimazione della moglie all’opposizione di terzo e la qualificazione della procura come procura generale anziché institoria; e la ritenuta assorbita/nulla della sentenza opposta per errata intestazione. La resistente propone ricorso incidentale condizionato, sostenendo che gli eredi della parte originaria non siano terzi legittimati all’opposizione di terzo e, in ogni caso, contestando la legittimazione delle ricorrenti nella qualità di eredi della madre deceduta nel corso del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili il quarto motivo, limitatamente alla censura sulla legittimazione della moglie ed erede pretermessa, per sopravvenuta carenza di interesse dovuta al decesso della stessa e al subentro delle figlie senza beneficio d’inventario, e il quinto motivo; rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo; assorbe il ricorso incidentale condizionato. In sostanza, il ricorso principale è rigettato integralmente per una combinazione di infondatezza e inammissibilità. La Corte afferma, però, un principio di diritto favorevole alla legittimazione dell’erede pretermesso come litisconsorte necessario a proporre opposizione di terzo ordinaria quando il decesso del dante causa emerga nel processo e la riassunzione avvenga solo nei confronti di alcuni coeredi. Tuttavia, nel caso concreto tale censura non conduce alla cassazione perché, nelle more, la posizione della madre pretermessa si è confusa con quella delle figlie eredi, rendendo carente l’interesse alla decisione sul motivo. Spese a carico delle ricorrenti principali e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
primo comma; secondo comma
L’opposizione di terzo ordinaria spetta al terzo pretermesso titolare di una posizione autonoma rispetto alla sentenza; gli eredi possono essere legittimati come litisconsorti necessari pretermessi quando la morte della parte originaria emerga nel processo e il giudizio prosegua solo con alcuni coeredi.
art. 102 c.p.c.
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina violazione del contraddittorio; il pregiudizio è insito nella lesione del diritto di partecipazione al processo.
art. 101 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla violazione del contraddittorio e alla necessità della partecipazione delle parti necessarie.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o dell’eccezione, ma può esaminare questioni di rito rilevabili d’ufficio nei limiti del thema decidendum devoluto.
art. 125 c.p.c.
Il difetto di rappresentanza processuale dell’ente può essere sanato dalla successiva costituzione del soggetto effettivamente legittimato.
art. 182 c.p.c.
La carenza di rappresentanza processuale è sanabile con efficacia retroattiva mediante ratifica del soggetto dotato dei poteri rappresentativi.
art. 304 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti senza specifica argomentazione; la Corte rileva che la censura era priva di adeguato supporto.
art. 345 c.p.c.
Le questioni di rito rilevabili d’ufficio possono essere esaminate in appello entro i limiti del giudicato interno e del thema decidendum.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Le doglianze fondate su atti o documenti devono riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la sede processuale; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
Evocato come possibile cornice del principio secondo cui la violazione processuale richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio.
art. 83 c.p.c.
La procura conferita da soggetto non legittimato rappresenta un atto inefficace, non invalido, ed è sanabile tramite ratifica.
art. 77 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle condizioni di rappresentanza e legittimazione processuale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire e sull’interesse all’impugnazione.
art. 1362 c.c.
I canoni ermeneutici del contratto/procura vanno applicati al testo negoziale; la mancata trascrizione del documento impedisce il controllo di legittimità sulla censura interpretativa.
art. 2203 c.c.
L’institore ha poteri limitati all’impresa o agli affari per cui è preposto; non va confuso con un procuratore generale.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno delimita le questioni esaminabili e impedisce di rimettere in discussione capi non devoluti.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non consente di superare i limiti processuali dell’impugnazione, ma impedisce di negare il rimedio al litisconsorte pretermesso quando il contraddittorio non è integro.
artt. 102 e 106 Cost.
Richiamati in relazione alla questione di costituzionalità della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi delle corti d’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario non richiede, per la legittimazione all’impugnazione, la prova di un ulteriore pregiudizio concreto: il pregiudizio è insito nella stessa pretermissione.
- In tema di successione processuale, quando la morte di una parte emerge nel processo e il giudizio prosegue solo con alcuni coeredi, l’erede rimasto fuori è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. come litisconsorte necessario pretermesso.
- Se invece il decesso della parte originaria non emerge nel processo e la sentenza è pronunciata formalmente nei suoi confronti, gli eredi non sono terzi ai fini dell’opposizione ordinaria e conservano i soli mezzi ordinari di impugnazione, salvo la diversa ipotesi dell’opposizione revocatoria per dolo o collusione.
- Il difetto di rappresentanza processuale dell’ente o del soggetto che conferisce la procura al difensore è sanabile, anche in appello, mediante costituzione del soggetto effettivamente legittimato e ratifica dell’operato del falsus procurator, con efficacia retroattiva.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe documenti o atti processuali è inammissibile se non ne riproduce in modo autosufficiente il contenuto essenziale e non indica specificamente dove siano stati prodotti.
- La Corte di cassazione può esaminare questioni di rito rilevabili d’ufficio anche in appello, purché restino entro il thema decidendum devoluto e non siano coperte da giudicato interno.
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