Cassazione Penale, Sentenza n. 1863/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine alla liquidazione delle spese di parte civile, insistendo che le spese non dovevano essere liquidate poiché la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'accordo per l'applicazione della pena o, in subordine, che dovessero essere compensate o comunque liquidate nei limiti previsti dal DM 55/2014; (2) omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha fatto pervenire formale rinuncia al ricorso. Conseguentemente la Corte non ha deciso sui motivi di merito (non è stata accolta la richiesta, avanzata in requisitoria dal Sostituto Procuratore Generale, di annullamento limitato alla quantificazione delle spese con rinvio). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata in data 08/11/2021.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale che regola la deliberazione dell'accordo per l'applicazione della pena (cd. patteggiamento), segnalando il contesto fattuale in cui è stata adottata la sentenza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammessi in cassazione in caso di patteggiamento; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale norma.
DM 55 del 2014
Richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione delle spese di parte civile, postulando che la liquidazione dovesse avvenire entro i parametri di tale decreto; la Corte non ha però esaminato il merito della questione a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, anche se effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta la declaratoria di inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sulle questioni di merito sollevate.
- Se il difensore rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto la rinuncia comporta rischi economici oltre all'abbandono del gravame.
- Contestazioni sulla liquidazione delle spese di parte civile connesse al patteggiamento (ad es. costituzione successiva della parte civile o parametri del DM 55/2014) devono essere proseguite senza rinunciare al rimedio giurisdizionale, altrimenti il giudice di legittimità non potrà valutare il merito.
- La Procura Generale può chiedere soluzioni parziali (es. annullamento limitato alla quantificazione e rinvio), ma tali richieste restano prive di effetto se il ricorrente rinuncia al ricorso; per ottenere l'effetto voluto è necessaria la prosecuzione del gravame.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare con attenzione la strategia difensiva prima di rinunciare al ricorso: se si contesta solo la quantificazione delle spese, può essere preferibile proseguire il gravame per ottenere il rinvio al giudice civile per valore competente.
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