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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1863/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine alla liquidazione delle spese di parte civile, insistendo che le spese non dovevano essere liquidate poiché la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'accordo per l'applicazione della pena o, in subordine, che dovessero essere compensate o comunque liquidate nei limiti previsti dal DM 55/2014; (2) omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di parte civile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha fatto pervenire formale rinuncia al ricorso. Conseguentemente la Corte non ha deciso sui motivi di merito (non è stata accolta la richiesta, avanzata in requisitoria dal Sostituto Procuratore Generale, di annullamento limitato alla quantificazione delle spese con rinvio). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata in data 08/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale che regola la deliberazione dell'accordo per l'applicazione della pena (cd. patteggiamento), segnalando il contesto fattuale in cui è stata adottata la sentenza impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi ammessi in cassazione in caso di patteggiamento; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale norma.

  • DM 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione delle spese di parte civile, postulando che la liquidazione dovesse avvenire entro i parametri di tale decreto; la Corte non ha però esaminato il merito della questione a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso, anche se effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta la declaratoria di inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sulle questioni di merito sollevate.
  • Se il difensore rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto la rinuncia comporta rischi economici oltre all'abbandono del gravame.
  • Contestazioni sulla liquidazione delle spese di parte civile connesse al patteggiamento (ad es. costituzione successiva della parte civile o parametri del DM 55/2014) devono essere proseguite senza rinunciare al rimedio giurisdizionale, altrimenti il giudice di legittimità non potrà valutare il merito.
  • La Procura Generale può chiedere soluzioni parziali (es. annullamento limitato alla quantificazione e rinvio), ma tali richieste restano prive di effetto se il ricorrente rinuncia al ricorso; per ottenere l'effetto voluto è necessaria la prosecuzione del gravame.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare con attenzione la strategia difensiva prima di rinunciare al ricorso: se si contesta solo la quantificazione delle spese, può essere preferibile proseguire il gravame per ottenere il rinvio al giudice civile per valore competente.

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