Cassazione Penale, Ordinanza n. 11401/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, da un lato, aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei capi di imputazione per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, e dall'altro aveva confermato la condanna di primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta (capi A e B) e bancarotta semplice (capo C). Il primo ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione nella valutazione delle prove, sostanzialmente riproponendo censure già formulate in appello. Entrambi i ricorrenti hanno inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo erronea applicazione di legge e carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente non specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello, e comunque diretto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il motivo sulle attenuanti generiche manifestamente infondato, osservando che la motivazione del giudice di merito era immune da illogicità e che, nel diniego delle attenuanti, non è necessaria la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
richiamato solo indirettamente in relazione alle attenuanti generiche? no, non emerge dal testo
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare puntualmente tutti gli altri elementi allegati dalle parti
art. 606 c.p.p.
il sindacato di legittimità non può risolversi in una diversa rivalutazione del fatto o delle prove già apprezzate dal giudice di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi dal giudice di merito, se prive di una critica argomentata della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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