Sentenza n. 265/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide notificate alle P.A. resistenti in data 13.06.2024, 28.06.2024, 08-10.10.2024, 11.11.2024, 09.05.2025, per chiedere, oltre al resto, di adottare ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL per sospendere la sosta prolungata dei bus in Foro Buonaparte; sopprimere gli stalli esistenti o limitarne l'uso a fermata tecnica di 10-15 minuti; attivare controlli effettivi e sanzioni nei confronti dei trasgressori; disporre verifiche ambientali e sanitarie sull'area (emissioni, inquinamento acustico, igienico-sanitario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide dirette a ottenere l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti e l’attivazione di controlli e verifiche ambientali e sanitarie sulla sosta prolungata degli autobus in Foro Buonaparte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide notificate alle amministrazioni resistenti, volte a ottenere, tra l’altro, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL per sospendere la sosta prolungata degli autobus in Foro Buonaparte, sopprimere o limitare gli stalli alla sola fermata tecnica di 10-15 minuti, effettuare controlli e applicare sanzioni, nonché svolgere verifiche ambientali e sanitarie in materia di emissioni, inquinamento acustico e condizioni igienico-sanitarie. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previa sottoposizione della questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che le procure alle liti depositate non erano speciali: non individuavano l’oggetto del giudizio, l’autorità giurisdizionale adita né il potere specifico di impugnare il silenzio dell’amministrazione, e riguardavano una pluralità di attività estranee al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la domanda avverso il silenzio. Secondo il Collegio, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44 c.p.a., la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore presuppone il conferimento di una procura speciale, idonea a individuare la controversia e il potere di proporre quello specifico giudizio. La mancanza di una procura speciale comporta la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione in senso giuridico, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 44, comma 4-bis, c.p.a., e determina l’inammissibilità del giudizio perché impedisce di collegare validamente l’atto al ricorrente. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c., ritenendolo non espressione di un principio generale e incompatibile con la struttura del processo amministrativo, nel quale la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della recente consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione rilevata d’ufficio che conduce alla definizione del giudizio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti; il TAR dichiara di aver osservato tale adempimento.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare la specifica controversia e il potere di proporre il ricorso.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
È nullo il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge, inclusa la sottoscrizione giuridicamente valida del difensore munito di procura speciale.
art. 44, comma 4-bis, c.p.a.
La nullità del ricorso privo di sottoscrizione nelle forme di legge è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto che impedisce la valida instaurazione del giudizio conduce alla declaratoria di inammissibilità, anche d’ufficio.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio alle norme del processo civile opera solo nei limiti della compatibilità con il processo amministrativo; tale compatibilità è esclusa per l’art. 182, comma 2, c.p.c. nella fattispecie esaminata.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è applicabile al processo amministrativo per sanare la carenza della procura speciale, poiché non è ritenuta espressione di un principio generale ed è incompatibile con la struttura del rito amministrativo.
artt. 50 e 54 TUEL
Erano richiamati nella domanda sostanziale della ricorrente quale base per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità per la definizione preliminare del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve essere speciale e conferita prima della redazione e notificazione del ricorso; deve individuare, almeno mediante elementi idonei, l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giurisdizionale adita, nonché attribuire il potere di proporre quello specifico giudizio.
- La procura generica, riferita a una pluralità di attività o controversie e priva di riferimenti alla specifica impugnazione proposta, non integra il requisito della procura speciale richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
- Nel processo amministrativo, la mancanza della procura speciale determina un difetto di sottoscrizione in senso giuridico e rende nullo il ricorso ai sensi dell’art. 44 c.p.a., anche quando l’atto rechi materialmente la firma del difensore.
- La nullità del ricorso derivante dal difetto di sottoscrizione giuridicamente valida è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e comporta l’inammissibilità del giudizio, poiché impedisce di collegare validamente l’atto introduttivo al ricorrente.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo per sanare la mancanza della procura speciale, in quanto non è espressione di un principio generale ed è incompatibile con la regola del processo amministrativo secondo cui la procura deve precedere la redazione e notificazione del ricorso.
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