Sentenza del 20/03/2023 n. 8006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava due avvisi di accertamento notificati il 28/12/2012 con i quali l'Agenzia, sulla base degli esiti della verifica svolta nei confronti della Srl La Siritide (di cui A.A. era socio al 24,75%) e dell'esame della documentazione fornita su questionario, aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa del contribuente ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, ritenendo non giustificati i versamenti in conto aumento capitale. In primo grado il ricorso era stato accolto; la Commissione regionale (CTR) della Basilicata, però, aveva riformato la sentenza ritenendo validi gli avvisi: ha escluso la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) affermando che quella norma è applicabile alle ipotesi di accessi/ispezioni nella sede dell'esercizio e che, comunque, qui il contraddittorio era stato esperito nell'ambito di una procedura di adesione (contraddittorio del 21/05/2013), oltre a sussistere urgenza per l'imminente scadenza del termine di decadenza. La CTR ha inoltre ritenuto non necessaria l'allegazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 agli avvisi e ha ritenuto insoddisfacenti le prove offerte dal contribuente in ordine alla provenienza delle somme usate per i versamenti, lasciando spazio alla presunzione di riferibilità reddituale da parte dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione e ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi proposti dal ricorrente: il primo motivo (violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e perché introduceva fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito; ulteriori censure sono state dichiarate infondate o assorbite, ed è stato richiamato l'orientamento secondo cui l'accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione ma non rende inefficace l'avviso, nonché il principio che, ove l'amministrazione dimostri i movimenti bancari, spetta al contribuente fornire una prova analitica dell'inclusione o dell'estraneità alla formazione del reddito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
La Corte ha richiamato che la previsione sul contraddittorio endoprocedimentale rileva principalmente in ipotesi di accessi e ispezioni presso la sede dell'esercizio; inoltre, quando invocata per tributi "armonizzati" (es. IVA), la sua violazione produce nullità solo se il contribuente in giudizio dimostra concretamente quali argomenti avrebbe potuto far valere e che tali argomenti non sono meramente pretestuosi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21‑sexies / 21‑septies
Richiamate nella prospettazione del ricorrente con riferimento al diritto di partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto (verifica a tavolino e procedura di adesione), non sussista un'omissione che comporti invalidità dell'atto impugnato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
La CTR e la Cassazione hanno ritenuto non necessaria la produzione dell'autorizzazione per gli accertamenti finanziari allegata agli avvisi di accertamento per legittimare l'utilizzo delle risultanze bancarie nell'atto impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Norma richiamata nel contesto dell'accertamento induttivo: il giudice ha confermato che la ricostruzione induttiva del reddito, fondata su movimenti bancari, è legittima quando l'amministrazione dimostra i flussi e il contribuente non offre prova analitica contraria.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 (accertamento con adesione)
La Corte ha ribadito che l'istanza di adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; la procedura di convocazione è facoltativa per l'Ufficio e la presentazione dell'istanza non rende automaticamente inefficaci gli avvisi già notificati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2
Richiamata in relazione alle riprese a tassazione IVA: la Corte non ha ravvisato violazioni formali che ne inficino l'uso da parte dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti probatori.
Massime di principio
- Se l'amministrazione dimostra i movimenti bancari rilevanti, si instaura una presunzione a suo favore e spetta al contribuente fornire una prova analitica e documentale per dimostrare l'inclusione di tali somme nella base imponibile o la loro estraneità alla produzione di reddito; prove generiche non sono sufficienti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. n. 212/2000) rileva in particolare nelle ipotesi di accessi/ispezioni in loco; quando invocato per tributi "armonizzati" va però dimostrato dal contribuente, già nei gradi di merito, in che modo concreto il mancato contraddittorio ha leso le sue difese.
- Le censure nuove o fatti non dedotti nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: le doglianze devono essere specifiche e documentate nei fascicoli dei giudizi di merito.
- L'istituto dell'accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione ma non annulla automaticamente gli avvisi di accertamento; la convocazione del contribuente è prevista come facoltà discrezionale dell'Ufficio.
- Non è sempre richiesta, come allegato formale agli avvisi, la produzione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie: ciò non impedisce l'utilizzo delle risultanze bancarie se l'istruttoria è corretta.
- In sede di impugnazione è essenziale produrre e indicare puntualmente la documentazione e le ragioni già nella fase amministrativa e nei primi due gradi di giudizio; in assenza di specificità o di prova analitica, il giudice di legittimità non riesamina il merito dei fatti.
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