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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 8006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. impugnava due avvisi di accertamento notificati il 28/12/2012 con i quali l'Agenzia, sulla base degli esiti della verifica svolta nei confronti della Srl La Siritide (di cui A.A. era socio al 24,75%) e dell'esame della documentazione fornita su questionario, aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa del contribuente ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, ritenendo non giustificati i versamenti in conto aumento capitale. In primo grado il ricorso era stato accolto; la Commissione regionale (CTR) della Basilicata, però, aveva riformato la sentenza ritenendo validi gli avvisi: ha escluso la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) affermando che quella norma è applicabile alle ipotesi di accessi/ispezioni nella sede dell'esercizio e che, comunque, qui il contraddittorio era stato esperito nell'ambito di una procedura di adesione (contraddittorio del 21/05/2013), oltre a sussistere urgenza per l'imminente scadenza del termine di decadenza. La CTR ha inoltre ritenuto non necessaria l'allegazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 agli avvisi e ha ritenuto insoddisfacenti le prove offerte dal contribuente in ordine alla provenienza delle somme usate per i versamenti, lasciando spazio alla presunzione di riferibilità reddituale da parte dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione e ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi proposti dal ricorrente: il primo motivo (violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e perché introduceva fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito; ulteriori censure sono state dichiarate infondate o assorbite, ed è stato richiamato l'orientamento secondo cui l'accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione ma non rende inefficace l'avviso, nonché il principio che, ove l'amministrazione dimostri i movimenti bancari, spetta al contribuente fornire una prova analitica dell'inclusione o dell'estraneità alla formazione del reddito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    La Corte ha richiamato che la previsione sul contraddittorio endoprocedimentale rileva principalmente in ipotesi di accessi e ispezioni presso la sede dell'esercizio; inoltre, quando invocata per tributi "armonizzati" (es. IVA), la sua violazione produce nullità solo se il contribuente in giudizio dimostra concretamente quali argomenti avrebbe potuto far valere e che tali argomenti non sono meramente pretestuosi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21‑sexies / 21‑septies

    Richiamate nella prospettazione del ricorrente con riferimento al diritto di partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto (verifica a tavolino e procedura di adesione), non sussista un'omissione che comporti invalidità dell'atto impugnato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    La CTR e la Cassazione hanno ritenuto non necessaria la produzione dell'autorizzazione per gli accertamenti finanziari allegata agli avvisi di accertamento per legittimare l'utilizzo delle risultanze bancarie nell'atto impositivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Norma richiamata nel contesto dell'accertamento induttivo: il giudice ha confermato che la ricostruzione induttiva del reddito, fondata su movimenti bancari, è legittima quando l'amministrazione dimostra i flussi e il contribuente non offre prova analitica contraria.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 (accertamento con adesione)

    La Corte ha ribadito che l'istanza di adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; la procedura di convocazione è facoltativa per l'Ufficio e la presentazione dell'istanza non rende automaticamente inefficaci gli avvisi già notificati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2

    Richiamata in relazione alle riprese a tassazione IVA: la Corte non ha ravvisato violazioni formali che ne inficino l'uso da parte dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti probatori.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione dimostra i movimenti bancari rilevanti, si instaura una presunzione a suo favore e spetta al contribuente fornire una prova analitica e documentale per dimostrare l'inclusione di tali somme nella base imponibile o la loro estraneità alla produzione di reddito; prove generiche non sono sufficienti.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. n. 212/2000) rileva in particolare nelle ipotesi di accessi/ispezioni in loco; quando invocato per tributi "armonizzati" va però dimostrato dal contribuente, già nei gradi di merito, in che modo concreto il mancato contraddittorio ha leso le sue difese.
  • Le censure nuove o fatti non dedotti nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: le doglianze devono essere specifiche e documentate nei fascicoli dei giudizi di merito.
  • L'istituto dell'accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione ma non annulla automaticamente gli avvisi di accertamento; la convocazione del contribuente è prevista come facoltà discrezionale dell'Ufficio.
  • Non è sempre richiesta, come allegato formale agli avvisi, la produzione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie: ciò non impedisce l'utilizzo delle risultanze bancarie se l'istruttoria è corretta.
  • In sede di impugnazione è essenziale produrre e indicare puntualmente la documentazione e le ragioni già nella fase amministrativa e nei primi due gradi di giudizio; in assenza di specificità o di prova analitica, il giudice di legittimità non riesamina il merito dei fatti.

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