Cassazione Penale, Sentenza n. 1237/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca (871.311,26 euro) collegato al reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). In sede di riesame la difesa aveva dedotto: a) insussistenza del fumus commissi delicti, anche sotto il profilo soggettivo; b) che l'importo sequestrabile doveva essere limitato alla somma determinata nella omologazione del concordato preventivo (c.d. cram down / transazione fiscale) perché l'omologazione avrebbe avuto efficacia costitutiva; c) che la transazione fiscale/configurazione della procedura conciliativa poteva integrare una causa di non punibilità o comunque escludere il periculum in mora; d) presenza di poste in prededuzione necessarie per la procedura liquidatoria e ostacolate dal vincolo cautelare; e) esistenza di pagamenti già recuperati dall'Agenzia delle Entrate. Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge per omessa motivazione del provvedimento impugnato sulle questioni dedotte in sede di riesame.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il fumus è stato correttamente valutato (la domanda di concordato era stata presentata dopo la scadenza dei termini rilevanti, e non risultano divieti di pagamento o autorizzazioni richieste e negate); l'omologazione del concordato intervenuta successivamente alla consumazione del reato non esclude la configurabilità del reato e non incide sulla determinazione del profitto fino al completo pagamento previsto dalla procedura; perché la transazione fiscale/omologazione produca effetto di causa di non punibilità è necessario l'integrale pagamento delle somme stabilite; ai fini del dissequestro è necessario provare la regolarità dei pagamenti previsti nel piano omologato; le censure relative alle poste in prededuzione non sono state neppure verbalizzate in sede di riesame e pertanto sono inammissibili in Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a un versamento per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (testo originale parzialmente troncato sul punto).
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di omesso versamento di ritenute è reato istantaneo che si perfeziona alla scadenza del termine di legge; l'ammissione o omologazione del concordato posteriore a tale scadenza non elimina la configurabilità del reato
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
La causa di non punibilità per l'integrale pagamento degli importi dovuti opera anche con riferimento alle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento, ma richiede l'integrale pagamento delle somme previste
art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti
Anche ai fini del sequestro (e del suo mantenimento) va valutata la regolarità dei pagamenti previsti dalla procedura di estinzione del debito; in assenza di prova della regolarità non si impone il dissequestro
art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942
Prevede l'omologazione del concordato anche in presenza di opposizione dell'Amministrazione finanziaria (c.d. cram down), con efficacia vincolante per i creditori anteriori
art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942
Regola gli effetti del concordato e le eventuali riduzioni concordate dei debiti tributari nell'ambito delle procedure concorsuali
art. 184 r.d. n. 267 del 1942
Stabilisce l'efficacia liberatoria dell'omologazione del concordato per i creditori anteriori, con possibile incidenza sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria
art. 167 r.d. n. 267 del 1942
Disposizione richiamata sulla gestione dell'impresa durante la procedura concorsuale e sugli atti che richiedono autorizzazione del giudice
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento della censura denunciata in cassazione (violazione di legge per omessa motivazione); la Corte verifica se il motivo sia fondato e se il ricorso sia ammissibile
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma)
Ha ampliato l'applicabilità dell'art. 12-bis, comma 2, estendendo la rilevanza della rateizzazione/estinzioni del debito anche a specifiche fattispecie normative; la Corte ritiene che la verifica delle condizioni del comma 2 debba essere applicata anche ai sequestri disposti prima dell'entrata in vigore
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui per l'applicazione e il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca è necessario accertare esigenze che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo e darne conto in motivazione
Massime di principio
- La presentazione del concordato preventivo o la sua omologazione posteriore alla scadenza del termine di versamento non neutralizzano automaticamente il reato di omesso versamento di ritenute: il reato è istantaneo e si perfeziona alla scadenza del termine
- L'omologazione del concordato può concorrere a integrare la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 soltanto se è seguito l'integrale pagamento delle somme stabilite; senza il pagamento integrale l'omologazione non incide sulla punibilità né sulla determinazione del profitto
- Ai fini del dissequestro dei beni vincolati a confisca è necessario dimostrare la regolarità dei pagamenti previsti dalla procedura di estinzione del debito; l'onere probatorio grava sull'interessato al dissequestro salvo che le informazioni siano già negli atti
- Le valutazioni sul periculum in mora e sulla quantificazione dell'importo sequestrabile devono considerare solo gli adempimenti effettivamente eseguiti e comprovati; accordi o riduzioni contrattuali non ancora integralmente eseguiti non riducono automaticamente il profitto sequestrabile
- Questioni non dedotte nel giudizio di riesame o non verbalizzate in udienza sono precluse in sede di ricorso per cassazione e non possono costituire motivo nuovo di impugnazione
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