Ordinanza n. 469/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Prima, 27 maggio 2026, n. 1542, resa nel giudizio R.G. n. 783/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 9 – “Palermo Tre” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, che aveva ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti relativamente al Lotto 9 di una gara per servizi di pulizia e servizi integrati destinati agli enti del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione regionale ha appellato l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto l’istanza di accesso proposta da un’impresa concorrente, sostenendo l’insussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. Secondo l’Amministrazione, l’impresa istante aveva già conseguito ed eseguito quattro lotti, incluso il Lotto 9, raggiungendo il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla disciplina di gara; l’accesso alle offerte tecniche altrui non sarebbe quindi stato funzionale alla tutela di una posizione ancora utilmente azionabile, ma avrebbe comportato un’indebita acquisizione di documentazione riservata. L’aggiudicataria del Lotto 9 ha aderito sostanzialmente a tale prospettazione. L’impresa istante ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, l’improcedibilità dell’appello, deducendo che l’Amministrazione aveva già eseguito l’ordinanza trasmettendo il link per il download della documentazione, successivamente scaricata, senza formulare alcuna riserva di impugnazione o subordinare l’ostensione all’esito cautelare.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile per acquiescenza dell’Amministrazione all’ordinanza appellata e, comunque, per difetto di interesse concreto e attuale, ritenendo altresì configurabile l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettere b) e c), c.p.a. L’Amministrazione aveva trasmesso la documentazione in esecuzione dell’ordine giudiziale prima della proposizione dell’appello e senza alcuna contestuale riserva. L’impresa istante aveva quindi già acquisito la conoscenza delle offerte tecniche, sicché l’effetto pratico dell’ordine ostensivo, avente natura istantanea e irreversibile, si era consumato. La successiva diffida dell’Amministrazione a non scaricare o utilizzare la documentazione non poteva neutralizzare retroattivamente l’acquiescenza né restituire la segretezza ormai perduta. La riforma dell’ordinanza non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, poiché la conoscenza dei documenti non è suscettibile di restituzione in forma specifica. Il Collegio ha precisato che eventuali limiti all’uso successivo della documentazione o responsabilità per utilizzi eccedenti appartengono a un piano distinto dall’interesse alla riforma dell’ordine di accesso. Sono rimaste assorbite le questioni relative alla spettanza originaria dell’accesso, alla strumentalità difensiva, alla posizione dell’impresa nella gara, al limite massimo dei lotti e all’utilità sostanziale perseguibile nel giudizio principale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale dell’istanza di accesso proposta nel giudizio.
Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Applicato in relazione all’inammissibilità per difetto di interesse e all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, il bene della vita controverso coincide con la conoscenza del documento; quando l’ostensione integrale sia stata eseguita, l’effetto conoscitivo è istantaneo e irreversibile e la successiva riforma dell’ordine ostensivo non può restituire la segretezza perduta.
- L’amministrazione che esegue un ordine di ostensione prima di proporre l’impugnazione e senza formulare una contestuale riserva di gravame presta acquiescenza all’ordine stesso; una successiva diffida o contestazione non è idonea a neutralizzare retroattivamente tale effetto.
- L’impugnazione di un ordine di accesso è inammissibile o improcedibile quando, prima della sua proposizione, l’ostensione sia stata integralmente eseguita e non sia più conseguibile un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile mediante la riforma della decisione.
- Nel giudizio sull’accesso, l’eventuale disciplina dell’uso successivo dei documenti acquisiti, inclusi limiti di utilizzazione, divieti o responsabilità per impieghi eccedenti, è distinta dall’interesse alla rimozione dell’ordine ostensivo e non consente di mantenere l’interesse all’impugnazione ormai priva di utilità restitutoria.
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