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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’INPS alla richiesta di liquidazione dei sei scatti stipendiali sul Trattamento di Fine Servizio, in esito all’istanza del 24.04.2025 ed alla diffida del 28.05.2025, e di ogni atto connesso e/o conseguente a tale silenzio e per l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202500180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omessa rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio per raggiunti limiti di servizio, con almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo un'istanza e una diffida rimaste senza riscontro, ha inizialmente proposto anche la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto, alla quale ha successivamente rinunciato, insistendo sulla domanda di accertamento del diritto. L'INPS ha sostenuto che la cessazione per limiti di servizio fosse equiparabile alle dimissioni volontarie e non rientrasse nei presupposti normativi; che il beneficio presupponesse il pagamento della contribuzione residua previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; che l'istituto spettasse soltanto al personale della Polizia di Stato e non alle Forze armate o all'Arma dei Carabinieri; che l'Istituto non potesse procedere in assenza del modello PA04 trasmesso dall'amministrazione di appartenenza.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento. Ha ritenuto applicabile agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi i carabinieri, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, estendendone l'applicazione anche a chi chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha escluso che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente formulazione limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, affermando il principio generale della non reviviscenza delle norme abrogate e rilevando la particolare struttura codicistica del d.lgs. n. 66/2010. Ha inoltre chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide soltanto sulla base pensionabile e non sul calcolo del trattamento di fine servizio. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. È stata respinta anche la tesi dell'INPS relativa alla necessità del modello PA04, poiché la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi per la liquidazione del TFS spetta in via esclusiva all'INPS, quale soggetto debitore. L'INPS è stato obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. È stata dichiarata ammissibile la rinuncia alla domanda di annullamento del silenzio-rifiuto, effettuata mediante deposito in giudizio. Le spese sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione si applica anche alle forze di polizia a ordinamento militare e consente, ricorrendone i presupposti, l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS, compreso il caso di collocamento a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma mantiene espressamente applicabile l'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, convertito nella l. n. 468/1987

    al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto

    La disposizione, come sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, è stata ritenuta abrogata dal codice dell'ordinamento militare; non è quindi operativa la limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; nel contesto della codificazione, anche tale disciplina deve ritenersi abrogata.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo previdenziale spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, quando ricorrano i presupposti soggettivi e temporali previsti dalla disposizione.
  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 può rilevare anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio per il personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L'abrogazione di una disposizione che aveva novellato una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria; la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa espressa o certa e indiscutibile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione degli aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi e l'obbligo di corrispondere la prestazione spettano in via esclusiva all'INPS, quale soggetto debitore; l'assenza di una nuova trasmissione o validazione del modello PA04 da parte dell'amministrazione di appartenenza non impedisce la riliquidazione.
  • Sulle somme previdenziali riconosciute in esecuzione della pronuncia spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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