Sentenza n. 3561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5965/2025, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento ricevuto il 24 maggio 2021 di rigetto del Progetto standardizzato (PS) n. CB0000000969, nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, incluso in via subordinata l'art. 2, comma 1 del D.M. 10 maggio 2018, e per l'accertamento del diritto alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti e la relativa condanna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di rilascio dei Certificati Bianchi relativa a un progetto standardizzato di installazione di LED per l'illuminazione stradale
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato al GSE un progetto standardizzato per l'efficientamento dell'illuminazione stradale, dichiarando che i lavori erano iniziati prima della presentazione della domanda. Il GSE ha respinto l'istanza ritenendo che il progetto non possedesse i requisiti del metodo standardizzato, poiché gli impianti risultavano già dotati di misuratori di energia elettrica, e che non potesse essere convertito in progetto a consuntivo, essendo stato avviato prima della domanda. In primo grado la società ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), e dell'allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017, sostenendo che la presenza di misuratori già installati non escludesse il metodo standardizzato e che il presupposto rilevante fosse la non convenienza economica dell'installazione di nuovi misuratori dedicati; dall'altro, in via subordinata, la violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché l'irragionevolezza e contraddittorietà del D.M. 10 maggio 2018, per non avere esteso ai progetti a consuntivo la deroga temporale prevista per i progetti standardizzati. In appello la società ha contestato la qualificazione del progetto come riconducibile al metodo a consuntivo, ha riproposto il difetto di istruttoria e ha sostenuto che, alla luce della disciplina sulla baseline e dell'asserita impossibilità di ottenere risparmi addizionali, non avrebbe potuto presentare tempestivamente un progetto a consuntivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha rilevato che il D.M. 11 gennaio 2017 distingue il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi, dal metodo standardizzato, basato sulla misurazione di un campione rappresentativo e sull'estensione del risultato agli interventi ripetitivi. Il metodo standardizzato ha natura residuale e presuppone sia la ripetitività degli interventi sia la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati. Quando i misuratori sono già presenti e consentono la misurazione effettiva dei consumi, viene meno il presupposto per una quantificazione meramente stimata e non è applicabile il metodo standardizzato. Non era quindi necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, poiché la presenza dei misuratori e l'avvio dei lavori erano circostanze dichiarate dalla stessa società. Il progetto non poteva neppure essere qualificato come progetto a consuntivo, poiché la domanda era stata presentata dopo l'avvio della realizzazione, in contrasto con l'art. 2, lettera o), del D.M. 11 gennaio 2017. La censura contro il D.M. 10 maggio 2018 è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, non essendo mai stata presentata una domanda di progetto a consuntivo; inoltre, il regime differenziato è stato ritenuto non irragionevole, poiché la deroga temporale per i progetti standardizzati era collegata all'assenza delle schede tecniche necessarie per presentare tali progetti, mentre l'asserita impossibilità di presentare progetti a consuntivo dipendeva da valutazioni tecniche e dai requisiti sostanziali di ammissibilità. Il GSE non poteva convertire il progetto in progetto a consuntivo neppure in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, perché la domanda non rispettava il limite temporale dell'avvio successivo alla presentazione dell'istanza. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9 D.M. 11 gennaio 2017
a) metodo a consuntivo ...; b) metodo standardizzato ...
La disposizione distingue il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale, dal metodo standardizzato, fondato sulla misurazione di un campione rappresentativo e applicabile solo in presenza di ripetitività dell'intervento e non convenienza economica dei misuratori dedicati.
Allegato 1, capitolo 2, D.M. 11 gennaio 2017
Il metodo di valutazione standardizzato ... quantifica il risparmio energetico addizionale ... per cui sia dimostrabile: a) la ripetitività del progetto ...; b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati
Il progetto standardizzato è ammesso in via residuale quando la ripetitività consente di estendere la misurazione campionaria e non è economicamente conveniente installare misuratori per i singoli interventi.
art. 2, lettera o), D.M. 11 gennaio 2017
la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso
L'ammissibilità del progetto richiede che l'avvio della realizzazione sia successivo alla presentazione della domanda; il requisito impediva la qualificazione a consuntivo del progetto già avviato.
art. 7, comma 5, D.M. 11 gennaio 2017
Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE
La disciplina impone che i Certificati Bianchi corrispondano a risparmi energetici previamente verificati e certificati.
art. 2 D.M. 10 maggio 2018
sono approvate le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata ... applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto
La deroga temporale è stata prevista per i progetti standardizzati in connessione all'approvazione delle relative tipologie incentivabili e alla precedente assenza delle schede tecniche.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e buona fede
I principi di collaborazione e buona fede non consentono di convertire la domanda in una diversa tipologia progettuale quando manchi un requisito sostanziale e temporale di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel sistema dei Certificati Bianchi, il metodo a consuntivo costituisce il criterio ordinario e preferibile perché consente la misurazione puntuale dei consumi e la verifica effettiva del risparmio energetico; il metodo standardizzato ha carattere residuale e presuppone la ripetitività dell'intervento e la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati.
- Quando gli impianti interessati dal progetto sono già dotati di misuratori funzionanti che consentono la rilevazione diretta dei consumi, non è applicabile il metodo standardizzato, poiché viene meno il presupposto della misurazione soltanto campionaria e stimata.
- La non convenienza economica rileva, ai fini del metodo standardizzato, in rapporto all'installazione o all'integrazione dei misuratori necessari per la misurazione puntuale; essa non può trasformare in progetto standardizzato un intervento per il quale la misurazione effettiva sia già tecnicamente disponibile.
- Un progetto di efficienza energetica non può essere qualificato come progetto a consuntivo se la sua realizzazione è iniziata prima della presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
- I principi di collaborazione e buona fede dell'amministrazione non impongono la conversione d'ufficio di una domanda di progetto standardizzato in domanda di progetto a consuntivo quando quest'ultima non rispetti il requisito temporale dell'avvio successivo alla presentazione dell'istanza.
- La scelta regolatoria di prevedere una deroga temporale soltanto per i progetti standardizzati non è irragionevole quando sia giustificata dall'assenza, per tale tipologia di progetti, delle schede tecniche necessarie alla presentazione delle domande, mentre l'asserita impossibilità di presentare progetti a consuntivo dipenda da valutazioni tecniche sui requisiti di risparmio addizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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