Risoluzione n. 316 del 23/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione affronta un interpello sull’aliquota IVA applicabile a un prodotto importato come "aceto derivato da fermentazione". Dopo il parere dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto viene classificato come bevanda fermentata/complemento alimentare e non come aceto o condimento; di conseguenza si conclude per l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20% e non di quella ridotta del 10% richiesta dall’istante.
IVA su aceto da fermentazione: aliquota ordinaria
IVA applicabile alle cessioni di aceto derivato da fermentazione
La risoluzione n. 316/E del 23 luglio 2008 esamina un interpello presentato da ALFA Italia S.a.s. di BETA in merito all’aliquota IVA da applicare alla cessione di un prodotto importato dalla Germania e qualificato dal produttore come "aceto derivato da fermentazione". L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, sulla base della classificazione doganale del prodotto, non si tratta di aceto ai fini IVA, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria.
Quesito posto dalla società
La società istante, operante nel commercio all’ingrosso di alimentari, afferma di importare dalla Germania un prodotto assoggettato in quel Paese all’IVA del 7%, perché classificato come aceto derivato da fermentazione. L’etichetta descrive il prodotto come ottenuto da una fermentazione a cascata di ingredienti provenienti da coltivazioni ecologiche e indica tra gli ingredienti:
- acqua;
- limoni;
- datteri;
- fichi;
- noci di cocco;
- soia;
- cipolle;
- vegetale;
- germogli;
- sedano;
- carciofi;
- miglio;
- aromi;
- zafferano.
Il prodotto non contiene conservanti, alcol e zucchero. Alla luce di tali caratteristiche, la società chiede quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni del bene.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante riteneva applicabile l’aliquota IVA del 10%, richiamando il punto 85) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, relativo ad "aceto di vino, aceti commestibili non di vino e loro succedanei" (v.d. 22.10).
Inammissibilità dell’interpello in senso proprio
La Direzione osserva preliminarmente che l’istanza è priva del requisito della preventività, poiché la società applica già l’aliquota IVA ridotta del 10% oggetto del quesito. Per tale ragione, la domanda non può produrre gli effetti tipici dell’interpello ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000, ma può essere trattata solo come consulenza giuridica generale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Inquadramento doganale del prodotto
Per rispondere al quesito è stato ritenuto necessario individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto, acquisendo il parere dell’Agenzia delle Dogane. Sulla base dei test di laboratorio, l’Agenzia ha concluso che il prodotto è un "liquido contenente acido acetico" che non può essere considerato un aceto, perché contiene anche acido lattico in concentrazione quasi doppia rispetto all’acido acetico. Ne deriva che il processo produttivo sarebbe riconducibile a una fermentazione etero-lattica e non a fermentazione acetica.
L’Agenzia delle Dogane ha inoltre osservato che le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2209 precisano che gli aceti e i loro succedanei commestibili sono impiegati per condire o conservare le derrate alimentari e possono essere aromatizzati o addizionati di spezie. Nel caso di specie, invece, il prodotto è destinato ad essere assunto direttamente, diluito in acqua (10 ml in mezzo bicchiere), circostanza che esclude la qualifica di condimento. In considerazione del processo di produzione, della composizione e delle modalità di assunzione, il prodotto è stato ritenuto assimilabile a una bevanda alcolica fermentata/complemento alimentare.
Classificazione tariffaria e conseguenze fiscali
In base a tale impostazione, il prodotto è classificato al codice NC 2206 0059 della tariffa doganale vigente, ai sensi del testo della voce 2206 e delle relative note esplicative del sistema armonizzato. Tale codice corrisponde, più precisamente, alla voce 1907 della tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, posizione non riconducibile ad alcun punto delle Tabelle A, parti II e III, allegate al DPR n. 633/1972.
Per effetto di questa classificazione, la Direzione ritiene che alla cessione del prodotto si applichi l’aliquota IVA ordinaria del 20%, con esclusione dell’aliquota ridotta del 10% invocata dalla società.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’avvertimento che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici. Il documento, quindi, fornisce un orientamento applicativo sulla qualificazione del prodotto e sulla conseguente imposizione IVA, basato essenzialmente sulla sua natura merceologica e non sulla denominazione commerciale o sull’uso dichiarato dall’istante.
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