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Risoluzione

Risoluzione n. 318 del 23/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in caso di fusione per incorporazione con effetti fiscali e contabili retrodatati ex art. 172, comma 9, Tuir, la verifica della Thin Cap ex art. 98 Tuir va svolta considerando separatamente le quote di patrimonio netto contabile di ciascuna società partecipante, così come risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente, e poi sommando tali importi al denominatore del rapporto debt/equity. Il parere si applica alla fattispecie 2007 e ricorda che l’art. 98 Tuir è stato poi abrogato dal 1 gennaio 2008.

Corretta determinazione del patrimonio netto contabile ai fini Thin Cap in caso di fusione con effetti retrodatati

Determinazione del patrimonio netto contabile ai fini Thin Cap in caso di fusione retrodatata

La risoluzione affronta il coordinamento tra la disciplina della fusione per incorporazione con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili e la disciplina della Thin Cap di cui all’art. 98 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come debba essere determinato il valore del patrimonio netto contabile da assumere al denominatore del rapporto debt/equity quando la società incorporante abbia partecipato a una fusione con effetti retrodatati ai sensi dell’art. 172, comma 9, Tuir.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA Italiana S.r.l., appartenente al gruppo BETA e interamente controllata da EPSILON International Group Holdings Gmbh, aveva acquisito il 50% del capitale di GAMMA Rent S.p.A., mentre il restante 50% era detenuto da DELTA S.A., anch’essa del gruppo BETA. Con atto del 2007, ALFA ha incorporato GAMMA Rent S.p.A., retrodatando gli effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2007.

A seguito della fusione, ALFA ha aumentato il capitale sociale da euro 133.250.000,00 a euro 140.400.000,00 assegnando l’incremento a DELTA S.A. La società ha chiesto se, ai fini dell’art. 98 Tuir, la sussistenza dei presupposti della Thin Cap debba essere verificata separatamente per incorporante e incorporata oppure unitariamente sulla base di un patrimonio "unico" risultante dalla somma dei rispettivi patrimoni netti contabili alla chiusura dell’ultimo esercizio precedente gli effetti della fusione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società istante sosteneva che la retrodatazione potesse essere letta in due modi:

  • come mera semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi, con conseguente autonomia dei patrimoni e verifica separata della Thin Cap per ciascuna società;
  • oppure come attrazione nella sfera impositiva dell’incorporante di tutte le operazioni delle società partecipanti nel periodo retrodatato, con conseguente considerazione di un patrimonio netto "unico".

Secondo l’istante, la seconda impostazione sarebbe la più coerente, perché consentirebbe di evitare difficoltà nell’attribuzione a patrimoni separati di finanziamenti maturati in un arco temporale in cui la incorporata è destinata a cessare per effetto della fusione. Per il periodo d’imposta 2007, la società proponeva quindi di assumere come parametro di riferimento la somma dei patrimoni netti contabili esistenti al 31 dicembre 2006.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 98 Tuir, introdotto dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, mirava a rendere indeducibili gli interessi passivi relativi a indebitamenti erogati o garantiti da soci qualificati o loro parti correlate, oltre una soglia predeterminata.

La disciplina opera in presenza di specifici presupposti, tra cui:

  • la qualifica di socio qualificato e delle relative parti correlate;
  • la tipologia dei finanziamenti rilevanti;
  • il superamento della soglia di indebitamento fisiologico.

Il rapporto debt/equity rilevante prevede:

  • al numeratore, la somma delle consistenze medie dei finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai soci qualificati e dalle loro parti correlate nel periodo d’imposta;
  • al denominatore, la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dei soci qualificati e delle loro parti correlate.

La Thin Cap si applicava quando il rapporto era superiore a quattro.

Criterio di determinazione del patrimonio netto contabile

L’Agenzia afferma che il patrimonio netto contabile di cui all’art. 98, comma 3, lett. e), Tuir è un valore "puntuale", desunto dal bilancio dell’esercizio precedente, comprensivo dell’utile non distribuito e rettificato in diminuzione per tener conto degli elementi indicati dalla norma.

Richiamando la circolare n. 11 del 17 marzo 2005, viene ribadito che, se la quota di patrimonio netto riferita a un socio subisce modifiche nel corso dell’esercizio, occorre comunque fare riferimento alla quota risultante dal bilancio dell’esercizio precedente. Pertanto, le variazioni della compagine o della quota del socio nel corso dell’anno non incidono sul valore da assumere per il medesimo esercizio.

Effetti della fusione con retrodatazione fiscale e contabile

Nel caso di fusione con effetti fiscali retrodatati, la società incorporante deve determinare il rapporto debt/equity assumendo al denominatore il patrimonio netto contabile complessivo, dato dalla somma dei patrimoni netti contabili di pertinenza dei soci qualificati delle singole società partecipanti alla fusione.

La procedura indicata è la seguente:

  • determinare per ciascuna società partecipante alla fusione la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci qualificati o delle parti correlate, come risultante dal bilancio dell’esercizio precedente;
  • sommare i relativi importi;
  • rettificare in diminuzione tali quote per i componenti patrimoniali elencati dall’art. 98, comma 3, lett. e), Tuir.

L’Agenzia chiarisce quindi che non si deve costruire un patrimonio unitario nel senso prospettato dal contribuente, ma si devono sommare le quote di patrimonio netto delle singole società, ciascuna calcolata secondo il proprio bilancio precedente.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di ALFA, la disciplina dell’art. 98 Tuir andava applicata al periodo d’imposta 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 considerando:

  • per GAMMA Rent S.p.A., la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci qualificati risultante dal bilancio 2006;
  • per ALFA, la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio qualificato EPSILON risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006.

Entrambi i patrimoni netti contabili dovevano poi essere rettificati secondo l’art. 98, comma 3, lett. e), Tuir.

Esito finale e precisazioni

La risoluzione conclude che la quota di patrimonio netto della società incorporata e quella della società incorporante concorrono entrambe al calcolo del denominatore del rapporto debt/equity, ciascuna secondo il proprio bilancio dell’esercizio precedente e con le previste rettifiche.

Il parere è limitato alla disciplina dell’art. 98 Tuir, già abrogato dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto dal 1 gennaio 2008. Resta inoltre ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili elusivi dell’operazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.

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