Risoluzione n. 315 del 22/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate dispone la soppressione di cinque codici tributo usati per versare, tramite F24, la maggiore imposta derivante dall’adeguamento agli studi di settore, precisando che dal 2006 l’adeguamento si versa con i codici dell’imposta a saldo e che l’efficacia decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla risoluzione.
Soppressione di codici tributo F24 per adeguamento agli studi di settore
Soppressione dei codici tributo per l’adeguamento agli studi di settore
La risoluzione dispone la soppressione di alcuni codici tributo F24 istituiti per il versamento della maggiore imposta derivante dall’adeguamento agli studi di settore ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il provvedimento prende atto dell’evoluzione normativa e operativa che rende non più necessari tali codici.
Quadro normativo e precedenti istituzioni
Con le risoluzioni n. 104/E del 19 settembre 2006 e n. 108/E del 28 settembre 2006 erano stati istituiti i codici tributo 4727, 2119, 3811, 3824 e 3842 per consentire il versamento, mediante modello F24, della maggiore IRPEF, IRES, IRAP e delle relative addizionali regionali e comunali all’IRPEF derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.
Successivamente, con la risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007, in attuazione dell’articolo 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di riversamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’IRPEF, il codice tributo 3842 era già stato soppresso e sostituito dal codice tributo 3856.
Motivi della soppressione
La soppressione è disposta perché:
- i codici erano stati istituiti esclusivamente per gestire gli adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto richiamato;
- sono scaduti i termini per l’eventuale ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- a partire dall’anno d’imposta 2006, l’adeguamento agli studi di settore viene versato con lo stesso codice dell’imposta a saldo.
Codici tributo soppressi
Vengono soppressi i seguenti codici tributo:
- 4727, denominato "Irpef - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223";
- 2119, denominato "Ires - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223";
- 3811, denominato "Irap - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223";
- 3824, denominato "Irpef - Addizionale regionale - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223";
- 3856, denominato "Addizionale comunale all'Irpef - Adeguamento studi di settore - art. 37, comma 3, D.L. 04/07/2006, n. 223 (Ris. n. 368/E del 12/12/2007)".
Decorrenza dell’efficacia
L’efficacia operativa della soppressione decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
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