Risoluzione n. 304 del 21/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che una società che concede locali in sublocazione a medici di base e fornisce servizi di segreteria rientra nella nozione di struttura sanitaria privata, ma non è tenuta alla riscossione accentrata per i compensi dei medici convenzionati con il SSN. L’obbligo sussiste solo per le prestazioni mediche e paramediche rese in rapporto diretto con il paziente, non per quelle svolte in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Riscossione accentrata dei compensi per attività medica e paramedica nelle strutture sanitarie private
Riscossione accentrata dei compensi per attività medica e paramedica nelle strutture sanitarie private
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 38 a 42, della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto l’obbligo di riscossione accentrata dei compensi per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte in strutture sanitarie private. Il chiarimento riguarda in particolare una società che affitta locali a medici di medicina generale e presta servizi di segreteria.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA SRL svolge attività immobiliare e presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi e informativi a favore di operatori sanitari. Nell’ambito di tale attività:
- ha concesso in sublocazione alcune unità immobiliari ad uso studio medico a medici di medicina generale;
- ha messo a disposizione un servizio di segreteria.
La società chiede se, in tale contesto, sia obbligata alla riscossione dei compensi dovuti ai medici per l’attività di lavoro autonomo svolta nei locali sublocati, ai sensi dell’art. 1, commi da 38 a 42, della legge n. 296 del 2006.
Posizione della società istante
La società ritiene di non essere tenuta alla riscossione accentrata perché, a suo avviso:
- non sarebbe una “struttura sanitaria privata” ai fini della norma;
- i medici di base operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- la disciplina si applicherebbe solo ai compensi derivanti da prestazioni rese in base a un rapporto diretto con il paziente.
Secondo l’istante, le prestazioni dei medici convenzionati con il SSN sarebbero invece rese in forza del rapporto con la ASL competente, e quindi escluse dall’obbligo di riscossione accentrata.
Quadro normativo e prassi richiamati
La Direzione richiama:
- l’art. 1, commi da 38 a 42, della legge n. 296 del 2006, in vigore dal 1° marzo 2007;
- la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007;
- la risoluzione n. 270 del 27 settembre 2007.
La norma impone alle strutture sanitarie private che ospitano professionisti, mettono a disposizione locali o li concedono in affitto, di effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per attività mediche e paramediche svolte all’interno della struttura.
Nozione di struttura sanitaria privata
La risoluzione conferma che per “strutture sanitarie private” devono intendersi:
- società;
- istituti;
- associazioni;
- centri medici e diagnostici;
- ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzato, operante nel settore dei servizi sanitari e veterinari.
Viene inoltre ribadito che la nozione è individuata soprattutto in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività medica o paramedica. Sono quindi ricomprese anche le strutture che:
- mettono a disposizione locali ad uso sanitario con le attrezzature necessarie;
- organizzano servizi strumentali all’esercizio della professione medica o paramedica.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la concessione in sublocazione di locali ad uso studio medico professionale, unita alla fornitura di servizi di segreteria funzionali all’attività medica, integra una condotta che va oltre la mera messa a disposizione di locali. Per questo motivo, la società istante viene qualificata come struttura sanitaria ai sensi del comma 38.
Presupposto oggettivo della riscossione accentrata
Pur riconoscendo la natura di struttura sanitaria della società, la Direzione precisa che occorre verificare anche il presupposto oggettivo della disciplina.
La riscossione accentrata riguarda i compensi:
- spettanti a esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica;
- correlati a prestazioni sanitarie rese in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente;
- riconducibili al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
Esclusione dei compensi dei medici convenzionati con il SSN
La fattispecie riguarda medici di medicina generale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La risoluzione chiarisce che tali prestazioni:
- trovano fondamento nel rapporto convenzionale tra professionista e SSN;
- hanno natura privatistica di prestazione d’opera professionale con caratteristiche di parasubordinazione;
- sono rivolte a soddisfare le finalità istituzionali del SSN;
- comportano un onere economico a carico del SSN, nei cui confronti viene emessa la fattura.
Di conseguenza, non sussiste il presupposto oggettivo per la riscossione accentrata, perché non si tratta di prestazioni rese direttamente al paziente nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto.
Obbligo residuo della struttura sanitaria
La struttura sanitaria privata resta invece obbligata a provvedere alla riscossione accentrata dei compensi relativi a:
- ogni altra attività medica;
- ogni altra attività paramedica;
quando tali prestazioni siano rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente e quindi fuori dall’ambito delle attività convenzionali del SSN.
Conclusione della risoluzione
La Direzione conclude che:
- la società istante, per effetto della sublocazione dei locali e dei servizi di segreteria, rientra nella nozione di struttura sanitaria privata;
- tuttavia, non è obbligata alla riscossione accentrata dei compensi dovuti ai medici di famiglia per l’attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l’obbligo opera solo per le prestazioni sanitarie rese in rapporto diretto con il paziente.
La risoluzione precisa infine che la risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, e che le Direzioni regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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