Risoluzione n. 320 del 24/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la limitazione dell’80% prevista dall’art. 102, comma 9, TUIR si applica ai costi per apparecchiature terminali solo se queste possono essere utilizzate anche per fini non imprenditoriali; se invece sono tecnicamente destinate a un uso esclusivamente aziendale, i costi restano integralmente deducibili secondo le regole ordinarie.
Deducibilità dei costi per apparecchiature terminali per comunicazione elettronica ad uso pubblico
Deducibilità dei costi per apparecchiature terminali e reti private virtuali
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei costi sostenuti da una società che fornisce servizi di Information & Communication Technology e utilizza linee dedicate e reti private virtuali per trasmettere dati alle banche clienti. Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 102, comma 9, del TUIR, distinguendo tra apparecchiature e costi suscettibili di uso promiscuo e componenti tecnici impiegabili solo per finalità imprenditoriali.
Quesito posto dal contribuente
La società istante opera con linee telefoniche dedicate, non accessibili dall’esterno, utilizzate esclusivamente per la trasmissione dei dati necessari all’erogazione dei servizi bancari. Nel servizio di rete trasmissione dati impiega una infrastruttura interna denominata “Intranet”, composta da router e switch, e mette a disposizione di ciascuna banca una rete privata indipendente mediante tecnologie quali Mpls, Vpn, Vrf e Vlan.
Ciascuna rete privata è separata dalla rete comune tramite firewall, in modo da consentire lo scambio di informazioni solo tra utenti autorizzati e impedire accessi esterni. La società chiede quindi quale sia il corretto trattamento fiscale dei costi relativi alla realizzazione e gestione di tale rete privata, e in particolare se tali costi possano concorrere integralmente alla formazione del reddito.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La società ritiene che le spese per la realizzazione e l’utilizzo delle reti descritte debbano essere interamente deducibili, senza applicazione della limitazione prevista dall’articolo 102, comma 9, TUIR. A suo avviso, si tratta infatti di costi inerenti a servizi strettamente strumentali all’attività d’impresa, privi di qualsiasi possibilità, anche solo potenziale, di essere sostenuti per finalità diverse.
Inquadramento normativo
La Direzione richiama l’articolo 102, comma 9, del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell’80%.
Viene inoltre richiamata la definizione di servizi di comunicazione elettronica contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che include i servizi forniti di norma a pagamento e consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva.
Il documento precisa che la nozione di trasmissione dei segnali è ampia e comprende diverse modalità tecnologiche, come cavo, radio, fibre ottiche, altri mezzi elettromagnetici, reti satellitari, reti terrestri mobili e fisse, commutazione di circuito e di pacchetto, compreso Internet.
Finalità della norma limitativa
La risoluzione ricorda che il regime di parziale deducibilità è nato per le spese di telefonia mobile, con una soglia iniziale del 50%, poi elevata all’80% ed estesa anche alla telefonia fissa. La ratio della norma è quella di limitare, sin dall’origine, la rilevanza fiscale dei costi per beni e servizi che, per le loro caratteristiche tecniche, possono soddisfare anche esigenze personali dell’utilizzatore.
In presenza di costi suscettibili di utilizzo promiscuo, la limitazione legale opera automaticamente e non consente valutazioni caso per caso sull’effettiva destinazione del bene all’attività d’impresa.
Richiamo alla prassi precedente
La Direzione richiama la risoluzione 22 maggio 2008, n. 214/E, nella quale è stato affermato che l’articolo 102, comma 9, TUIR ha natura di norma di sistema, dettata per evitare un utilizzo privatistico del bene, e non può quindi essere disapplicata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Chiarimento conclusivo della Direzione
Ferme restando le precisazioni di principio, la risoluzione distingue il caso delle apparecchiature terminali che, per specifiche caratteristiche tecniche, non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. In tali ipotesi, i relativi costi non rientrano nel campo oggettivo dell’articolo 102, comma 9, TUIR e sono quindi deducibili secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
La Direzione afferma che, quando manca in concreto la possibilità di un uso diverso da quello imprenditoriale, deve prevalere il principio di inerenza e i componenti negativi sono integralmente deducibili. La norma limitativa trova invece applicazione solo se emergono elementi di fatto che facciano ritenere un utilizzo non esclusivamente imprenditoriale delle apparecchiature.
Esito operativo
In base alle informazioni fornite dal contribuente, i costi relativi alle particolari apparecchiature descritte risultano deducibili secondo le regole ordinarie, in quanto funzionali a un uso esclusivamente aziendale. Tuttavia, se dovessero emergere circostanze diverse, tali da dimostrare un possibile utilizzo anche non imprenditoriale, si applicherebbe la limitazione dell’80% prevista dall’articolo 102, comma 9, TUIR.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano correttamente osservati dagli uffici.
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