Cassazione Penale, Sentenza n. 18904/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da scontarsi in Germania. La ricorrente, condannata a 1 anno e 15 giorni per reati ex artt. 594 e 610 c.p., aveva indicato spostamenti prima nel Regno Unito e poi in Germania; il Tribunale ha ritenuto la domanda astrattamente ammissibile alla luce del d.lgs. 15/2/2016 n.38 ma l'ha comunque rigettata per la mancata collaborazione della condannata e per l'impossibilità di effettuare gli accertamenti sulla sua attuale residenza e affidabilità (residenza in località ignota segnalata dalla P.S.). La ricorrente ha censurato il mancato utilizzo dei poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p. e la mancata acquisizione di informazioni tramite il Ministero/Ambasciata, nonché la violazione degli artt. 125 c.p.p. comma 3 e 666 c.p.p. comma 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo ormai possibile eseguire l'affidamento in prova in altro Stato membro ai sensi del d.lgs. n.38/2016 e della decisione quadro 2008/947/GAI, permane l'onere di collaborazione del condannato e la necessità per gli organi italiani di disporre degli elementi per la doppia prognosi ex art.47 Ord. pen. Nel caso specifico il Tribunale ha motivato con elementi documentali (nota del Commissariato di P.S.) la mancata cooperazione e l'assenza di elezione di domicilio in Germania; il documento prodotto in memoria con data pari a quella dell'ordinanza non era noto al Tribunale e non ha alterato la valutazione. Pertanto il rigetto è stato ritenuto congruo e il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 125, comma 3, c.p.p.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente in ordine al dovere di motivazione e alla regolarità del procedimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il rigetto basandosi sui documenti in atti.
Codice di procedura penale
art. 666, comma 5, c.p.p.
Previsione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice; la ricorrente lamentava omissione di attivazione di tali poteri per ottenere informazioni dall'estero, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente il materiale a disposizione e che la mancata collaborazione dell'interessata giustificasse il rigetto.
Codice di procedura penale
art. 677, comma 2‑bis, c.p.p.
Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale; la sentenza richiama l'importanza dell'elezione di domicilio e della collaborazione dell'istante.
Ordinamento penitenziario
Disciplina la valutazione della doppia prognosi necessaria per le misure alternative: la Corte ha sottolineato che senza elementi probatori e collaborazione non è possibile formulare la prognosi favorevole richiesta.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI consentendo l'esecuzione di misure alternative (tra cui l'affidamento in prova) in altri Stati membri; la Corte conferma che la normativa ammette l'esecuzione all'estero ma richiede che l'istanza sia istruita e che l'interessato collabori.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27/11/2008
Fonte comunitaria che ha ispirato il d.lgs. n.38/2016; giustifica la possibilità di eseguire misure alternative in altro Stato membro mediante reciproco riconoscimento e cooperazione.
Decreto legislativo 18/2011 (attuazione norme consolari)
art. 37 d.lgs. n. 71 del 2011
Norma richiamata dalla ricorrente per invocare l'acquisizione di informazioni tramite canali consolari; la Corte osserva che, pur possibile, l'attivazione di tali canali non è automatica quando l'interessato non fornisce dati utili e non collabora.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
art. 2, lett. e) e art. 4, d.lgs. n. 38/2016
Definisce le 'sanzioni sostitutive' e gli obblighi che le caratterizzano; la Corte interpreta l'affidamento in prova come sanzione sostitutiva rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n.38/2016.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.38/2016 l'affidamento in prova può essere eseguito in altro Stato membro ove il condannato risieda legalmente, ma la decisione di ammettere l'esecuzione all'estero resta di competenza degli organi italiani e richiede adeguata istruttoria.
- L'istanza è pregiudicata dalla mancata collaborazione del condannato: l'assenza di indicazioni precise sulla residenza o la mancata elezione di domicilio possono legittimare il rigetto per impossibilità di valutare la doppia prognosi e l'affidabilità.
- Il Tribunale non è tenuto ad attivare procedure estere o consolari se il richiedente non fornisce elementi minimi utili per l'indagine; eventuali richieste d'ufficio devono essere proporzionate e fondate sul materiale già in atti.
- Documentazione prodotta tardivamente o non conosciuta all'atto decisionale (es. allegato con data coincidente al provvedimento) difficilmente inficia la decisione se il giudice ha motivato il rigetto sulla base degli atti in suo possesso.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento, il richiedente deve indicare chiaramente la residenza effettiva all'estero, eleggere domicilio quando richiesto, fornire prove dell'effettiva 'presa in carico' dai servizi sociali esteri e collaborare proattivamente con l'Ufficio di esecuzione penale esterna.
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