Cassazione Penale, Sentenza n. 19631/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Luccisano aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di fermo e custodia cautelare (25/01/2017 - 28/11/2017) in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, da cui è stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 15/06/2020 (18/11/2020). In cassazione ha dedotto, con primo motivo, che la Corte d'appello non ha valutato la prospettata ipotesi di "ingiustizia formale": sosteneva che la Cassazione avesse annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame per questioni legate alle esigenze cautelari, rilevando l'inesistenza dell'ipotesi associativa; perciò il titolo custodiale sarebbe illegittimo e non imputabile a dolo o colpa grave del ricorrente. Con il secondo motivo contestava la qualificazione della sua condotta come colpa grave: affermava che l'errore del giudice cautelare derivava dall'impossibilità di individuare l'oggetto illecito delle conversazioni intercettate e che il suo comportamento non poteva essere ritenuto causalmente efficiente rispetto all'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla Corte territoriale, la quale aveva valutato il caso come ipotesi di ingiustizia sostanziale (art. 314 cod. proc. pen.) e non di ingiustizia formale, poiché l'annullamento della Corte di legittimità sul provvedimento del riesame aveva riguardato solo le esigenze cautelari e non aveva formato giudicato cautelare sull'insussistenza dei presupposti di misura. Sul merito, la Corte ha confermato che il giudice della riparazione valuta in piena autonomia se le condotte del richiedente abbiano concorso con dolo o colpa grave alla detenzione; non va confusa questa valutazione con l'accertamento di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato conversazioni captate (14-15/05/2015) dalle quali emergerebbero elementi ambigui e allusivi a un'attività illecita (discussione su come occultare l'oggetto nel vano della ruota di scorta e la frase sul prendere "subito la pistola" in caso di controllo), circostanze non smentite nel giudizio di merito. Tali comportamenti sono stati considerati gravemente colposi e causalmente rilevanti per l'adozione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte sottolinea la distinzione tra ingiustizia formale e sostanziale e riconosce al giudice la possibilità di valutare autonomamente, ex ante, se vi sia concorso di dolo o colpa grave del richiedente nella causazione della detenzione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione: i motivi sono stati valutati e ritenuti infondati perché non dimostrano vizio di legge o carenza motivazionale rilevante rispetto alla riqualificazione e alla valutazione delle condotte del ricorrente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano le violazioni di legge dedotte.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti, indicata come titolo dell'imputazione originaria nei confronti del ricorrente.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Riguarda il reato associativo in materia di stupefacenti: la Corte osserva che la Suprema Corte aveva escluso l'ipotesi associativa nel giudizio di legittimità, ma ciò non ha prodotto giudicato cautelare tale da invalidare a monte la misura applicata.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti delle esigenze cautelari; la Corte constata che non si è formato giudicato cautelare sull'assenza di tali presupposti, per cui non poteva essere automaticamente riconosciuta l'illegittimità dell'originario provvedimento restrittivo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiami sulle presunzioni operative nell'ambito della partecipazione associativa: la Corte osserva che l'erronea qualificazione dell'associazione non implica automaticamente l'inesistenza di responsabilità ovvero l'assenza di comportamenti che abbiano alimentato il sospetto.
art. 280 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle esigenze cautelari; la decisione rileva che le valutazioni cautelari non sono state definitivamente disattese da un giudicato cautelare sulla loro insussistenza.
art. 611 cod. proc. pen.
Previsione procedurale relativa al trattamento del ricorso: il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo (udienza, relazione del consigliere estensore).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente fra ingiustizia formale e ingiustizia sostanziale: l'annullamento in Cassazione di profili cautelari non sempre costituisce un giudicato tale da far sorgere automaticamente l'ingiustizia formale.
- Il giudice della riparazione opera in piena autonomia rispetto al giudizio penale di merito: valuta "ex ante" se le condotte del detenuto abbiano concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la detenzione, senza riaprire il giudizio di responsabilità penale.
- Il comportamento extra-processuale o processuale del richiedente (es. conversazioni ambigue, autoincolpazioni, mendacio, frequentazioni) può essere valutato come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo se specificamente motivato e non escluso dalla sentenza di assoluzione.
- Il giudice può riqualificare la domanda (causa petendi) purché non modifichi i fatti costitutivi della domanda né privo il controinteressato della possibilità di difendersi; la riqualificazione da ingiustizia formale a sostanziale è lecita se coerente con gli elementi effettivamente dedotti.
- Un'assoluzione per insufficienza probatoria o per impossibilità di individuare l'oggetto illecito non esclude automaticamente che elementi indiziari (es. modalità di occultamento, espressioni che denotano attività illecita) possano aver legittimato, in prima fase, la misura cautelare e influenzato la valutazione sulla riparazione.
- Per chi propone istanza di riparazione è utile documentare e contestare espressamente l'assenza di comportamenti personali che possano essere qualificati come concorso doloso o colposo alla detenzione; altrimenti il giudice della riparazione potrà valorizzare gli elementi indiziari emersi nelle indagini.
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