Cassazione Civile, Ordinanza n. 17809/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali asseritamente omessi in relazione a quattro rapporti di lavoro svolti presso un esercizio di ristorazione tra il febbraio 2003 e il gennaio 2010, formalmente registrati come collaborazioni coordinate e continuative ma ritenuti subordinati dall'INPS e dalla Corte territoriale. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto esigibile il credito contributivo solo per i periodi non prescritti, individuando il decorso del termine quinquennale rispetto alla notifica del verbale ispettivo. Il ricorrente ha censurato: 1) la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione del verbale di accertamento della DTL, sostenendo che l'atto, provenendo da soggetto diverso dall'INPS, non potesse interrompere la prescrizione del credito contributivo, e che l'interruzione sarebbe derivata solo dalla successiva nota INPS notificata nel 2009; 2) la ritenuta subordinazione dei rapporti e il governo delle prove testimoniali, deducendo che l'onere di dimostrare il vincolo di subordinazione gravasse sull'INPS e che la Corte d'appello avesse attribuito valore a testimonianze inattendibili senza emergere elementi idonei a provare il potere direttivo del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e per violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto i documenti decisivi richiamati (verbale ispettivo e nota INPS), limitandosi a un rinvio ai fascicoli di merito. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del merito delle prove testimoniali, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis1 c.p.c.
indica il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi denunciati come violazione o falsa applicazione di legge
art. 3 L. n. 335/1995
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali
art. 1219 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di costituzione in mora e interruzione della prescrizione
art. 1324 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli atti unilaterali e della loro rilevanza
art. 1392 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro dell'imputazione degli atti e della rappresentanza
art. 2943 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 246 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'ammissibilità/attendibilità della prova testimoniale
art. 2094 c.c.
richiamato per la nozione di subordinazione lavorativa
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte lo interpreta come corollario del requisito di specificità e autonomia del ricorso per cassazione, imponendo l'indicazione precisa degli atti e documenti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità dei motivi impone che gli atti e documenti decisivi siano puntualmente indicati e, se necessario, trascritti o comunque riassunti nel loro contenuto essenziale; il mero rinvio ai fascicoli di merito non basta a soddisfare l'autosufficienza del ricorso.
- L'autosufficienza del ricorso non va intesa in senso eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il ricorso consenta alla Corte di valutare la censura senza dover ricercare autonomamente negli atti di causa i documenti richiamati.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove testimoniali già apprezzate dal giudice di merito, perché ciò trasformerebbe impropriamente il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
- Quando la censura riguarda l'efficacia interruttiva di un atto sulla prescrizione, il documento asseritamente interruttivo deve essere specificamente portato all'attenzione della Corte, essendo decisivo per verificare la fondatezza della doglianza.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare, in realtà, l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura subordinata del rapporto o sulla credibilità dei testi.
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