Cassazione Civile, Ordinanza n. 39302/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, già socio fino al 5 febbraio 2002 di una società in nome collettivo, aveva ricevuto tre intimazioni di pagamento per IVA e imposte dirette relative agli anni 2000, 2001 e 2002. Gli atti erano stati emessi dall'Ufficio a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dalla società ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, e notificati al contribuente in quanto ritenuto coobbligato solidale per debiti sociali pregressi. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo vizi procedimentali e di merito; in appello aveva inoltre eccepito la violazione del litisconsorzio necessario per mancata chiamata in giudizio della società. La sentenza di merito aveva respinto il gravame. In cassazione il contribuente aveva proposto due motivi di ricorso, ai quali avevano resistito Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente aveva presentato istanza di definizione della controversia ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 e, depositata prova dell'integrale pagamento rateale della somma dovuta, aveva chiesto l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018, rilevando il pagamento integrale della somma dovuta in base alla procedura di definizione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso, poiché la definizione della lite ha assorbito ogni ulteriore questione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi della società
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA della società
art. 3 del d.l. n. 119/2018
utilizzato come fondamento della definizione agevolata della controversia e della conseguente estinzione del giudizio
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata con il pagamento integrale della somma dovuta, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni motivo di ricorso pendente.
- In presenza di una valida procedura di definizione della lite fiscale, la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure originariamente proposte, limitandosi a prendere atto dell'intervenuta definizione del rapporto tributario.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla norma applicabile e, nel caso deciso, restano a carico di chi le ha anticipate.
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