Cassazione Penale, Sentenza n. 23413/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8/3/2021 che aveva dichiarato la prescrizione del reato di oltraggio a magistrato in udienza per il quale Cattarini era stato condannato in primo grado e, nell'ambito dell'appello promosso dalla parte civile, aveva liquidato il danno in favore di Danelon. Il ricorrente deduceva violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe esaminato nel merito tutte le argomentazioni d'appello (in particolare l'esatto contenuto e la rilevanza intimidatoria delle frasi contestate) e sollecitava anche la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia esaminato le ragioni dell'appellante anche mediante rinvio per relationem alla motivazione di primo grado e abbia correttamente valutato che le frasi proferite dall'imputato avevano carattere minaccioso integrando il reato riconducibile all'art. 343, comma terzo, cod. pen. Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 578 cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto la questione superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021, che ha dichiarato la compatibilità dell'accertamento incidentale con la presunzione di innocenza. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di valutare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto di aver verificato tali profili e di aver comunque esaminato le ragioni dell'appellante
art. 578 cod. proc. pen.
Contestato dal ricorrente in termini di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021, che ha dichiarato la compatibilità dell'accertamento incidentale con il principio della presunzione di innocenza
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale mediante la quale il difensore ha depositato memoria integrativa; non ha mutato l'esito del ricorso
art. 343 cod. pen. (comma terzo)
La condotta di Cattarini è stata ritenuta integrare una minaccia idonea a configurare il reato aggravato previsto dall'art. 343, comma terzo; le frasi finalizzate a indurre la vittima a far rimettere la querela sono state considerate minacciose e non legittima difesa di un interesse
art. 336 cod. pen.
Menzi onata nella motivazione di primo grado come norma rispetto alla quale si era valutata la qualificazione del fatto; la Corte d'appello ha comunque condiviso la ricostruzione che ricondusse le espressioni alla fattispecie aggravata di cui all'art. 343
Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021
Pronuncia richiamata per affermare la compatibilità dell'art. 578 cod. proc. pen. con il principio della presunzione di innocenza; ha reso inammissibile la riproposizione della questione costituzionale
Massime di principio
- La sopravvenuta prescrizione non esime il giudice d'appello dall'esaminare le argomentazioni di merito: tuttavia tale esame può essere compiuto anche per relationem richiamando la motivazione di primo grado purché risulti che le ragioni dell'appellante siano state valutate.
- Le impugnazioni che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze di fatto già valutate in primo grado sono spesso destinate all'insuccesso se non offrono elementi nuovi o vizi motivazionali specifici.
- Le minacce volte a indurre la vittima a compiere o omettere un atto (ad es. far rimettere una querela) possono integrare il reato previsto dall'art. 343 cod. pen., in particolare nelle ipotesi aggravate, quando non si tratti di esercizio legittimo di un diritto.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 578 cod. proc. pen. sono state risolte dalla Corte costituzionale (sent. n. 182/2021); pertanto, oggi l'accertamento incidentale richiesto dall'art. 578 è considerato compatibile con la presunzione di innocenza.
- Chi perde il ricorso può essere condannato oltre che al pagamento delle spese processuali anche alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; è quindi importante valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni fondate su contestazioni fattuali deboli.
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