Cassazione Penale, Sentenza n. 29824/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la determinazione del trattamento sanzionatorio decisa in sede di rinvio (sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21/06/2021) dopo la sentenza rescindente della Cassazione. Gli specifici motivi: per Francesco Leone censura di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p. (preclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto ad alcune aggravanti); per Giuseppe Liddi, Daniele Leone e Luca Fontana doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena (anche in relazione alla continuazione); per Daniele Leone rilievi anche sull'art. 62 n.6 c.p.; per Domenico Salamina contestazione dell'applicazione della recidiva e dell'aumento ex art. 63, comma 4, c.p., oltre a censura circa un'aggravante (art. 71 d.lgs. 159/2011) non contestata; per Giuseppe Chiulli censura sulla mancata esclusione della recidiva. Tutti gli imputati erano stati condannati per associazione finalizzata a estorsioni e reati connessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi per difetto di interesse, genericità o per essere fuori dal perimetro del giudizio di rinvio. Ha però parzialmente accolto il ricorso di Domenico Salamina: ha annullato senza rinvio l'aumento applicato ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. (derivante dall'applicazione della recidiva), disponendo la rideterminazione della pena in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e di euro 867,00 di multa. Ha inoltre ritenuto innocuo l'errore materiale relativo al richiamo all'art. 71 d.lgs. 159/2011. Per gli altri ricorrenti i motivi sono stati dichiarati inammissibili e le impugnazioni rigettate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
L'ultimo comma limita il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti soltanto rispetto ad alcune aggravanti elencate; la Corte ha ritenuto irrilevante il profilo costituzionale dedotto da Francesco Leone perché l'aggravante contestata al medesimo non rientra nelle fattispecie soggette a tale limitazione
art. 63, comma 4, cod. pen.
Prevede la possibilità di mitigare l'aumento di pena per recidiva in presenza di particolari comportamenti riparatori; la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento per recidiva nei confronti di Salamina quando le precedenti condanne avevano perduto efficacia penale per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulle generiche è di fatto e il giudice di merito può motivare indicando gli elementi preponderanti (es. precedenti), senza necessità di esaminare tutte le singole deduzioni difensive
art. 62-bis cod. pen.
Previsto come norma agevolativa per adeguare la sanzione in senso favorevole; la Corte sottolinea che la valutazione dell'applicazione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito
art. 71 d.lgs. 159/2011
Richiamato nella motivazione della Corte territoriale ma ritenuto un errore materiale rispetto alla fattispecie; la Cassazione ha valutato l'errore come ininfluente perché la Corte territoriale aveva effettivamente considerato solo la recidiva quale circostanza aggravante concorrente
Giurisprudenza: Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Precedente che stabilisce che l'esito positivo dell'affidamento in prova può far perdere efficacia penale ai precedenti e quindi escludere la recidiva: la Corte lo ha richiamato per escludere l'aumento per recidiva nei confronti di Salamina
Massime di principio
- Per essere ammissibile in Cassazione il ricorso deve mostrare un interesse concreto e una specificità nei motivi: deduzioni generiche o non pertinenti al giudizio di rinvio sono normalmente dichiarate inammissibili
- La questione costituzionale è irrilevante se la norma impugnata non si applica alla fattispecie concreta dedotta dal ricorrente
- Se precedenti penali hanno perso efficacia in seguito a un esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la recidiva non può essere utilizzata per aumenti di pena (applicazione della giurisprudenza Marcianò)
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o illogica; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti che hanno escluso le attenuanti
- Errori materiali o di trascrizione nella motivazione che non incidono sulla valutazione effettiva delle circostanze possono essere considerati 'innocui' e non determinare l'annullamento
- Nel giudizio di rinvio è necessario attenersi strettamente al perimetro delle questioni indicate dalla decisione rescindente: censure estranee a quel perimetro sono inammissibili
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