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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29824/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione del trattamento sanzionatorio decisa in sede di rinvio (sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21/06/2021) dopo la sentenza rescindente della Cassazione. Gli specifici motivi: per Francesco Leone censura di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p. (preclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto ad alcune aggravanti); per Giuseppe Liddi, Daniele Leone e Luca Fontana doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena (anche in relazione alla continuazione); per Daniele Leone rilievi anche sull'art. 62 n.6 c.p.; per Domenico Salamina contestazione dell'applicazione della recidiva e dell'aumento ex art. 63, comma 4, c.p., oltre a censura circa un'aggravante (art. 71 d.lgs. 159/2011) non contestata; per Giuseppe Chiulli censura sulla mancata esclusione della recidiva. Tutti gli imputati erano stati condannati per associazione finalizzata a estorsioni e reati connessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi per difetto di interesse, genericità o per essere fuori dal perimetro del giudizio di rinvio. Ha però parzialmente accolto il ricorso di Domenico Salamina: ha annullato senza rinvio l'aumento applicato ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. (derivante dall'applicazione della recidiva), disponendo la rideterminazione della pena in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e di euro 867,00 di multa. Ha inoltre ritenuto innocuo l'errore materiale relativo al richiamo all'art. 71 d.lgs. 159/2011. Per gli altri ricorrenti i motivi sono stati dichiarati inammissibili e le impugnazioni rigettate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    L'ultimo comma limita il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti soltanto rispetto ad alcune aggravanti elencate; la Corte ha ritenuto irrilevante il profilo costituzionale dedotto da Francesco Leone perché l'aggravante contestata al medesimo non rientra nelle fattispecie soggette a tale limitazione

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Prevede la possibilità di mitigare l'aumento di pena per recidiva in presenza di particolari comportamenti riparatori; la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento per recidiva nei confronti di Salamina quando le precedenti condanne avevano perduto efficacia penale per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulle generiche è di fatto e il giudice di merito può motivare indicando gli elementi preponderanti (es. precedenti), senza necessità di esaminare tutte le singole deduzioni difensive

  • art. 62-bis cod. pen.

    Previsto come norma agevolativa per adeguare la sanzione in senso favorevole; la Corte sottolinea che la valutazione dell'applicazione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito

  • art. 71 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nella motivazione della Corte territoriale ma ritenuto un errore materiale rispetto alla fattispecie; la Cassazione ha valutato l'errore come ininfluente perché la Corte territoriale aveva effettivamente considerato solo la recidiva quale circostanza aggravante concorrente

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Precedente che stabilisce che l'esito positivo dell'affidamento in prova può far perdere efficacia penale ai precedenti e quindi escludere la recidiva: la Corte lo ha richiamato per escludere l'aumento per recidiva nei confronti di Salamina

Massime di principio

  • Per essere ammissibile in Cassazione il ricorso deve mostrare un interesse concreto e una specificità nei motivi: deduzioni generiche o non pertinenti al giudizio di rinvio sono normalmente dichiarate inammissibili
  • La questione costituzionale è irrilevante se la norma impugnata non si applica alla fattispecie concreta dedotta dal ricorrente
  • Se precedenti penali hanno perso efficacia in seguito a un esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la recidiva non può essere utilizzata per aumenti di pena (applicazione della giurisprudenza Marcianò)
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o illogica; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti che hanno escluso le attenuanti
  • Errori materiali o di trascrizione nella motivazione che non incidono sulla valutazione effettiva delle circostanze possono essere considerati 'innocui' e non determinare l'annullamento
  • Nel giudizio di rinvio è necessario attenersi strettamente al perimetro delle questioni indicate dalla decisione rescindente: censure estranee a quel perimetro sono inammissibili

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