Cassazione Penale, Ordinanza n. 11129/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella forma di minore gravità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, vizi di motivazione, erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in tema di attenuanti generiche e eccessività della pena. In sostanza contestava la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento/adeguato apprezzamento delle circostanze favorevoli, senza però indicare specifici elementi positivi di valutazione trascurati o mal valutati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già valorizzato la modestia del fatto riconoscendo la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e aveva giustificato lo scostamento dal minimo edittale sulla base dei plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiama la fattispecie di minore gravità in materia di stupefacenti, già riconosciuta dalla sentenza di merito come indice di modestia dell'episodio
art. 62-bis c.p.
le censure sull'erronea applicazione delle attenuanti generiche sono inammissibili se non indicano specifici elementi favorevoli trascurati o male valutati dal giudice di merito
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica conseguente all'inammissibilità richiede la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sulla pena o sulle attenuanti generiche, senza confrontarsi con le ragioni specifiche poste a base della decisione impugnata e senza indicare elementi di fatto favorevoli non considerati o erroneamente apprezzati.
- La riconduzione del fatto alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti può già costituire adeguato segno di valutazione della modestia del fatto; il mero scostamento dal minimo edittale è legittimo se sorretto da ragioni specifiche, come i precedenti penali dell'imputato.
- La doglianza sulla misura della pena non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, ma deve evidenziare un concreto vizio logico o giuridico della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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