Regolamento (UE) 2016/1078
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1078 della Commissione, del 4 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1078 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, al fine di determinare il relativo prezzo di entrata. La misura si fonda sulla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e sulle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono aggiornati in allegato per specifici codici NC e origini dei prodotti. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati tramite codici NC indicati nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi ivi elencati. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1078 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si afferma che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi, individuati dall'allegato tramite codici NC e origini dei paesi terzi. I valori si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa settoriale. Il codice "ZZ" è indicato come corrispondente a "altre origini".
Contenuto operativo dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di prodotto e paese d'origine. Tra i codici NC interessati figurano, in particolare, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati a seconda dell'origine dichiarata.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto della misura
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Ambito tecnico e base normativa
La Commissione adotta la misura sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, che consente la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.
Aggiornamento giornaliero dei valori
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in coerenza con l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Elenco dei prodotti e dei valori
L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per le origini indicate mediante i codici dei paesi terzi, il valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Sono interessati, tra gli altri, prodotti identificati dai codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1091
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1090
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1089
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1088
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1087
- Regolamento · 5 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1086
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →