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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1087

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il tolilfluanide come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 7, subordinandone l’impiego a specifiche condizioni riportate nell’allegato. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce la valutazione tecnica svolta a livello UE. Oltre ai requisiti per l’autorizzazione dei biocidi, introduce un obbligo di etichettatura per gli articoli trattati con la sostanza, in ragione della sua classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1.

Approvazione del tolilfluanide come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’approvazione, a livello UE, del tolilfluanide quale principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 7 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda i soggetti che chiedono o rilasciano autorizzazioni di biocidi contenenti tale sostanza, nonché i responsabili dell’immissione sul mercato di articoli trattati con tolilfluanide o contenenti la sostanza. Si applica negli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; l’approvazione decorre dal 1o gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027. Sono previsti requisiti specifici di purezza, condizioni di valutazione del prodotto e obblighi di etichettatura per gli articoli trattati.

Approvazione del tolilfluanide per biocidi del tipo di prodotto 7

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato all’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 7, cioè i "preservanti per pellicole". L’atto si inserisce nel sistema di valutazione e approvazione dei principi attivi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

Il tolilfluanide figurava nell’elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione. La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha trasmesso le proprie relazioni di valutazione con raccomandazioni il 17 marzo 2015. Successivamente, il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato il proprio parere il 9 dicembre 2015, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità competente.

Presupposti dell’approvazione

Dalla valutazione è emerso che i biocidi di tipo 7 contenenti tolilfluanide possono soddisfare i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Sulla base di tale esito, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’approvazione del principio attivo, subordinandola alle condizioni dell’allegato.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, si debba prestare particolare attenzione a:

  • eventuali usi richiesti nell’autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione relativa al principio attivo;
  • le esposizioni, i rischi e l’efficacia con riferimento agli utilizzatori industriali o professionali;
  • gli utilizzatori non professionali di vernici contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole;
  • le acque di superficie, il suolo e le acque freatiche, compreso il rischio derivante dai prodotti di degradazione.

Etichettatura degli articoli trattati

Poiché il tolilfluanide soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, il regolamento impone un obbligo specifico per gli articoli trattati. La persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluanide o che la contiene deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati tecnici del principio attivo e durata dell’approvazione

L’allegato identifica il principio attivo con i seguenti dati principali:

  • nome comune: tolilfluanide;
  • denominazione IUPAC: N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-p-tolilsulfamide;
  • numeri di identificazione: CE 211-986-9 e CAS 731-27-1;
  • purezza minima: 96 % p/p. L’approvazione decorre dal 1o gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027. La nota in allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo utilizzato nella valutazione; il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, con efficacia subordinata alle specifiche e condizioni stabilite nell’allegato.

Ambito tecnico e presupposti della valutazione

Il regolamento si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il tolilfluanide è stato valutato per il tipo di prodotto 7, "preservanti per pellicole", con relazione della Finlandia quale autorità competente e parere del comitato sui biocidi dell’ECHA del 9 dicembre 2015.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

Nell’autorizzazione dei biocidi contenenti tolilfluanide occorre prestare particolare attenzione agli usi eventualmente non considerati nella valutazione del rischio a livello UE, nonché, in ragione dei rischi identificati, alle esposizioni e ai rischi per gli utilizzatori industriali o professionali, per gli utilizzatori non professionali di vernici contenenti la sostanza e per le acque di superficie, il suolo e le acque freatiche, inclusi i prodotti di degradazione.

Obbligo di etichettatura degli articoli trattati

La persona responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati con tolilfluanide o che la contengono deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La previsione è giustificata dal fatto che il tolilfluanide soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dati identificativi, purezza e durata dell’approvazione

L’allegato indica il nome comune tolilfluanide, la denominazione IUPAC N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-p-tolilsulfamide, i numeri CE 211-986-9 e CAS 731-27-1, un grado minimo di purezza del 96 % p/p, la data di approvazione 1o gennaio 2018 e la scadenza dell’approvazione 31 dicembre 2027, per il tipo di prodotto 7.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturatutela dell’ambientesalute e sicurezza

Testo integrale

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