Regolamento (UE) 2016/1090
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 21, subordinandone l’uso a specifiche condizioni di sicurezza, etichettatura e gestione del rischio. L’approvazione si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto della valutazione effettuata dall’autorità competente francese e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA. Il testo stabilisce inoltre la data di decorrenza, la scadenza dell’approvazione e alcune prescrizioni particolari per l’uso professionale, non professionale e per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.
Approvazione del tiocianato di rame come principio attivo esistente da impiegare nei biocidi del tipo di prodotto 21 (prodotti antincrostazione).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 21, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti tiocianato di rame. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato tali biocidi e, in particolare, la fase di autorizzazione e l’uso dei prodotti nell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante per l’eventuale impiego da parte di utilizzatori non professionali, per gli usi industriali o professionali e per i casi in cui possano residuare contaminazioni in alimenti o mangimi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’approvazione decorre dal 1º gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2025.
Approvazione del tiocianato di rame nei biocidi del tipo 21
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato ai biocidi del tipo di prodotto 21, ossia i prodotti antincrostazione. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e prende atto della valutazione dell’autorità competente francese e del parere formulato dal comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto e base normativa
Il tiocianato di rame figurava nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’eventuale approvazione, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Dopo la valutazione del tipo di prodotto 21, il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha ritenuto che i biocidi contenenti tale sostanza possano soddisfare le prescrizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso e di gestione del rischio.
Ambito materiale e dati identificativi
L’allegato individua il principio attivo come tiocianato di rame, denominazione IUPAC tiocianato di rame (I), con numero CE 214-183-1 e numero CAS 1111-67-7. Il grado minimo di purezza utilizzato per la valutazione è fissato al 99,5 % p/p; è tuttavia ammessa l’immissione sul mercato di un principio attivo con purezza diversa, se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.
Condizioni di approvazione e misure di sicurezza
L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni che incidono sia sulla fase di autorizzazione dei biocidi sia sulla loro utilizzazione concreta. Per gli usi industriali o professionali devono essere adottate procedure operative sicure e misure organizzative adeguate; se il rischio di esposizione non può essere ridotto con altri mezzi a livelli accettabili, l’uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Le etichette e, se previste, le istruzioni per l’uso devono inoltre indicare che i bambini devono restare lontani dalle superfici trattate fino alla completa asciugatura. Per le attività di applicazione, manutenzione e riparazione, le etichette e le eventuali schede di dati di sicurezza devono prescrivere che tali operazioni si svolgano in un’area isolata, su supporti rigidi impermeabili con bunding oppure su suolo coperto da materiale impermeabile, così da prevenire perdite e limitare le emissioni nell’ambiente. Eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Uso da parte di non professionali e residui
Qualora i prodotti contenenti tiocianato di rame siano autorizzati per l’uso da parte di utilizzatori non professionali, chi li immette sul mercato deve garantire la commercializzazione con adeguati guanti protettivi. Inoltre, per i prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di introdurre o modificare i limiti massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di riduzione del rischio per evitare il superamento dei limiti applicabili.
Decorrenza, durata ed effetti giuridici
L’approvazione decorre dal 1º gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
Il tiocianato di rame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nell’allegato. L’approvazione è adottata ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Decorrenza e durata dell’approvazione
Secondo l’allegato, la data di approvazione è fissata al 1º gennaio 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2025. La scelta di una scadenza coordinata risponde all’esigenza di consentire il riesame comparato dei rischi e dei benefici dei principi attivi per prodotti antincrostazione.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato indica il nome comune tiocianato di rame, la denominazione IUPAC tiocianato di rame (I), i numeri di identificazione CE 214-183-1 e CAS 1111-67-7, nonché un grado minimo di purezza del 99,5 % p/p. È precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Condizioni per l’uso professionale e industriale
Per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative adeguate; se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati con dispositivi di protezione individuale appropriati.
Prescrizioni di etichettatura e istruzioni d’uso
Le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l’uso devono specificare che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino alla loro completa asciugatura.
Misure per applicazione, manutenzione e riparazione
Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione avvengono in un’area isolata, su supporti rigidi impermeabili con bunding oppure su suolo coperto da materiale impermeabile, per prevenire perdite e minimizzare le emissioni. Eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Utilizzo da parte di non professionali
Se i prodotti contenenti tiocianato di rame sono autorizzati per l’uso da parte di utilizzatori non professionali, chiunque li immetta sul mercato deve garantire che siano commercializzati con adeguati guanti protettivi.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi deve essere verificata la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di riduzione del rischio idonee a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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