Regolamento (UE) 2016/1091
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1091 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli, sulla base della disciplina dell'OCM unica e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici merceologici e origini paesi terzi. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, con riferimento a specifici codici NC e a determinate origini paesi terzi. I valori sono usati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1091: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e funzione del meccanismo
Il testo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili e servono come parametro per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti interessati, secondo la logica derivante dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per singoli codici NC e per le rispettive origini extra-UE. L'allegato include, tra gli altri, prodotti identificati dai codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati per paese terzo e con il codice ZZ che indica le altre origini.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dal 6 luglio 2016.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta gli importi in euro per 100 kg, distinti per codice NC e codice del paese terzo di origine, con il codice ZZ riferito a "altre origini".
Ambito tecnico e base normativa
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono determinati giornalmente, tenendo conto di dati giornalieri variabili, e che la fissazione avviene in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Valori dell'allegato
L'allegato stabilisce valori forfettari per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui alcuni codici NC riferiti a pomodori, arance, uva da tavola, mele, pere e altri prodotti simili, con valori differenziati in base al paese di origine (ad esempio MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US) e all'eventuale origine residuale ZZ.
Come è indicizzato
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