Regolamento (UE) 2016/1089
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 21, cioè i prodotti antincrostazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di sicurezza riportate nell’allegato, con particolare attenzione all’esposizione, alle misure di protezione, alla gestione delle emissioni e alla possibile presenza di residui in alimenti e mangimi. Il testo fissa inoltre il grado minimo di purezza valutato, la data di approvazione e la scadenza dell’approvazione.
Approvazione dell’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (prodotti antincrostazione), con specifiche e condizioni di impiego.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 21, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti ossido di dirame quale principio attivo. Incide sugli operatori che immettono sul mercato, autorizzano o utilizzano tali biocidi nell’Unione europea; le condizioni riguardano sia usi professionali/industriali sia, ove autorizzati, usi da parte di utilizzatori non professionali. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con data di approvazione del principio attivo fissata al 1º gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2025.
Approvazione dell’ossido di dirame come principio attivo per biocidi di tipo 21
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 approva l’ossido di dirame quale principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, ossia i prodotti antincrostazione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, richiamando la valutazione dell’autorità competente francese e il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.
Presupposti dell’approvazione
Nei considerando si afferma che l’ossido di dirame è stato oggetto di valutazione per il tipo di prodotto 21 e che, sulla base del parere tecnico-scientifico acquisito, i biocidi contenenti tale sostanza possono ritenersi conformi all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni. La Commissione evidenzia anche la necessità di confermare ulteriormente l’accettabilità dei rischi e l’idoneità delle misure di riduzione del rischio, motivo per cui la scadenza dell’approvazione è allineata a quella degli altri principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti.
Contenuto dell’approvazione e dati identificativi
L’articolo 1 dispone l’approvazione dell’ossido di dirame come principio attivo per i biocidi di tipo 21, rinviando alle specifiche e condizioni contenute nell’allegato. In allegato sono indicati il nome comune "ossido di dirame", la denominazione IUPAC "ossido di rame (I)", il numero CE 215-270-7 e il numero CAS 1317-39-1. È inoltre stabilito un grado minimo di purezza del 94,2 % p/p, precisando tuttavia che il prodotto immesso sul mercato può avere purezza diversa purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Date di approvazione e durata
L’allegato riporta come data di approvazione il 1º gennaio 2018 e come data di scadenza del’approvazione il 31 dicembre 2025. Il testo risponde così alla finalità, evidenziata nei considerando, di consentire in futuro un riesame comparativo dei rischi, dei benefici e delle misure di mitigazione applicate ai principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti.
Condizioni di uso e misure di mitigazione del rischio
Il regolamento impone che, nella valutazione del prodotto, sia prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Se i prodotti contenenti ossido di dirame sono autorizzati per utilizzatori non professionali, il soggetto che li immette sul mercato deve garantire che siano commercializzati con adeguati guanti protettivi.
Per i biocidi destinati a utilizzatori industriali o professionali devono essere predisposte:
- procedure operative sicure;
- misure organizzative idonee;
- uso di dispositivi di protezione individuale qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi.
Etichettatura, istruzioni e tutela dell’ambiente
Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso devono precisare che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a completa asciugatura. Inoltre, le etichette e, ove pertinenti, le schede dei dati di sicurezza devono indicare che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione si svolgano in un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o su suolo coperto da materiale impermeabile, così da prevenire perdite e ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente. Eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possano lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di riduzione del rischio tali da garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’ossido di dirame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato (articolo 1).
Ambito tecnico e valutazione ai fini dell’approvazione
L’approvazione deriva dalla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, sulla base della valutazione della Francia come autorità competente e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA. Il testo richiama che i biocidi di tipo 21 contenenti ossido di dirame possono soddisfare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.
Date di approvazione e durata
Nell’allegato sono indicati come data di approvazione il 1º gennaio 2018 e come scadenza dell’approvazione il 31 dicembre 2025, in coerenza con l’esigenza richiamata nei considerando di allineare la scadenza dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti.
Specifiche del principio attivo
L’allegato fissa il nome comune "ossido di dirame", la denominazione IUPAC "ossido di rame (I)", i numeri di identificazione CE 215-270-7 e CAS 1317-39-1, nonché un grado minimo di purezza del 94,2 % p/p. È precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Condizioni generali di uso e misure di mitigazione
Per la valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Per i prodotti destinati a utilizzatori non professionali, chi li immette sul mercato deve garantire la commercializzazione con adeguati guanti protettivi. Per gli usi industriali o professionali devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative idonee; se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, l’uso deve avvenire con appropriati dispositivi di protezione individuale.
Prescrizioni di etichettatura, istruzioni e gestione delle emissioni
Le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l’uso devono indicare che i bambini siano tenuti lontani dalle superfici trattate fino alla completa asciugatura. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono inoltre specificare che applicazione, manutenzione e riparazione avvengano in un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o su suolo coperto da materiale impermeabile, per prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente; eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di riduzione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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