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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1086

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il DBDCB come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 6, sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi previsti dal regolamento sui biocidi. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni, in particolare a una valutazione attenta di esposizione, rischi ed efficacia per alcuni usi e a una particolare considerazione degli utilizzatori industriali e professionali. È inoltre imposto un obbligo di etichettatura per gli articoli trattati contenenti DBDCB o trattati con tale sostanza. Il principio attivo è approvato dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2027.

Approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fissando condizioni specifiche, data di approvazione e scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 6 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti il principio attivo 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB), nonché agli articoli trattati con tale sostanza o trattati con essa immessi sul mercato nell’Unione. Riguarda gli operatori che richiedono/ottengono l’autorizzazione dei biocidi, con particolare attenzione agli usi industriali e professionali. L’approvazione decorre dal 1º gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Approvazione del 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo per biocidi di tipo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 approva il DBDCB come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del programma di riesame dei principi attivi esistenti, tenendo conto della valutazione tecnica svolta dall’autorità competente ceca e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto regolatorio e presupposti dell’approvazione

Dai considerando emerge che il DBDCB era già incluso nell’elenco dei principi attivi da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione era stata svolta per l’impiego nel tipo di prodotto 6, corrispondente ai "preservanti per prodotti in scatola" nella precedente disciplina della direttiva 98/8/CE e al tipo di prodotto 6 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il parere del 10 dicembre 2015 ha ritenuto lecito presumere che i biocidi contenenti DBDCB possano soddisfare i criteri applicabili, purché rispettino determinate specifiche e condizioni.

Specifiche del principio attivo approvato

L’allegato identifica il principio attivo come 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB), con denominazione IUPAC 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile, numero CE 252-681-0 e numero CAS 35691-65-7. Il grado minimo di purezza considerato per la valutazione è pari a 980 g/kg. È precisato che la purezza commerciale del principio attivo può essere pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Ambito materiale dell’approvazione e durata

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 6. La data di approvazione è fissata al 1º gennaio 2018 e la scadenza al 31 dicembre 2027. Il regolamento non introduce una disciplina generale sui biocidi, ma un provvedimento di approvazione puntuale per questo specifico principio attivo e per tale specifica categoria di prodotto.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi

L’allegato impone che, nella valutazione del prodotto biocida, venga prestata particolare attenzione a:

  • esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi indicati nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione per il principio attivo;
  • rischi individuati per gli usi esaminati, con particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

Tali condizioni incidono sulla fase di autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti DBDCB e orientano l’analisi del rischio da parte delle autorità competenti.

Obblighi di etichettatura per gli articoli trattati

Il regolamento prevede un obbligo specifico per l’immissione sul mercato degli articoli trattati contenenti DBDCB o trattati con tale sostanza. Il soggetto responsabile deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il considerando collega tale obbligo alla circostanza che il DBDCB è classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, rinviando alle specifiche e condizioni indicate nell’allegato.

Base normativa e contesto della valutazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il DBDCB era incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’eventuale approvazione e aveva già formato oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato indica: denominazione IUPAC 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile; numeri di identificazione CE 252-681-0 e CAS 35691-65-7; grado minimo di purezza 980 g/kg. La purezza indicata è quella minima usata per la valutazione, ferma la possibilità di equivalenza tecnica per purezze diverse.

Data di approvazione e scadenza

L’approvazione decorre dal 1º gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027 per il tipo di prodotto 6.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale del principio attivo. Inoltre, per i rischi identificati negli usi esaminati, la valutazione deve porre particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

Etichettatura degli articoli trattati

L’immissione sul mercato di articoli trattati contenenti DBDCB o trattati con tale sostanza è subordinata all’obbligo che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ragioni della misura

Dai considerando risulta che il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, adottato il 10 dicembre 2015, ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti DBDCB possono soddisfare i criteri dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. È inoltre richiamata la classificazione del DBDCB come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale giustificazione dell’obbligo di etichettatura.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturasalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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