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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 422/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2005, una società che erogava prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 presentò istanza di rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti strumentali, sostenendo che l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti, conseguente all’esenzione delle prestazioni, compromettesse la neutralità dell’IVA. Il silenzio-rifiuto fu impugnato senza successo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Parma; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 5 giugno 2017, n. 1757/13/17, rigettò l’appello, ritenendo che chi acquista beni o servizi destinati esclusivamente a operazioni esenti o non imponibili assuma la posizione fiscale di consumatore finale e che la questione fosse già chiarita dalla giurisprudenza unionale. In cassazione la società dedusse, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso decreto: l’indetraibilità avrebbe determinato un’IVA occulta, trasferita sul cliente finale attraverso l’aumento degli onorari. Con il secondo motivo lamentò carenza e illogicità della motivazione sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’Agenzia eccepì preliminarmente l’inammissibilità per mancata impugnazione della statuizione sul difetto di legittimazione attiva all’istanza di rimborso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la qualificazione dell’operatore come consumatore finale era un passaggio logico a sostegno della decisione sull’indetraibilità, non un’autonoma ratio decidendi da impugnare separatamente. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando l’inammissibilità del secondo nella parte in cui, sotto la veste del vizio motivazionale, formulava una generica critica in diritto contro il mancato rinvio pregiudiziale; nel complesso, le censure sono state comunque ritenute infondate. Richiamando la giurisprudenza unionale, la Corte ha affermato che la detrazione è riferibile agli acquisti impiegati per operazioni assoggettate a IVA: se beni o servizi sono destinati a operazioni esenti, non si realizza né imposizione a valle né detrazione a monte. Per chi svolge attività esenti e non esenti, la detrazione è determinata in base al prorata, includendo nel denominatore anche le prestazioni sanitarie esenti. La questione era già stata decisa dalla Corte di giustizia, sicché non occorreva un ulteriore rinvio; risultavano manifestamente irrilevanti anche le censure riferite alla tutela convenzionale del diritto di proprietà. Ricorso rigettato; spese compensate per la relativa novità della questione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972

    Sicchè qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell’imposta a valle, nè detrazione dell’imposta a monte.

    Gli acquisti destinati a operazioni esenti non danno diritto alla detrazione dell’IVA a monte; in relazione a tali operazioni non vi è riscossione dell’imposta a valle.

  • art. 19-bis D.P.R. n. 633/1972

    Per conseguenza il diritto alla detrazione dell’iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev’essere calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell’anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti.

    Per il soggetto passivo che compie operazioni esenti e non esenti, la detrazione va calcolata secondo il prorata: nel denominatore del rapporto rilevano tutte le operazioni dell’anno, comprese quelle sanitarie esenti.

  • art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    Per conseguenza il diritto alla detrazione dell’iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev’essere calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell’anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti.

    Le prestazioni medico-sanitarie esenti concorrono al calcolo del prorata nel denominatore; l’esenzione non attribuisce, per gli acquisti a esse destinati, un diritto alla detrazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono, secondo quanto accertato dalla Corte, i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il soggetto passivo IVA non può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti di beni o servizi impiegati per operazioni esenti, poiché a tali operazioni non corrisponde imposizione a valle.
  • Quando un soggetto passivo svolge sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione va determinato con il prorata, includendo nel denominatore il complesso delle operazioni dell’anno, comprese quelle esenti.
  • La qualificazione dell’operatore che acquista beni o servizi esclusivamente per operazioni esenti come consumatore finale può costituire un passaggio argomentativo della decisione sull’indetraibilità, e non necessariamente un’autonoma ratio decidendi da impugnare separatamente.
  • Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale quando la questione di diritto è già stata decisa dalla Corte di giustizia; una censura che, sotto la deduzione del vizio motivazionale, si risolva in una generica critica giuridica alla decisione sul rinvio è inammissibile.

Come è indicizzato

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