Cassazione Civile, Sentenza n. 448/2020 del 14/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società appaltatrice aveva realizzato per la committente un capannone a Rivoli, consegnato il 12 febbraio 1992. Dopo la denuncia, nell’aprile 1992, di difetti ai pavimenti del piano terreno e del primo piano, l’appaltatrice agì per ottenere il saldo del corrispettivo, pari a lire 34.815.068; la committente contestò i difetti e domandò in via riconvenzionale il risarcimento, convenendo separatamente anche l’architetta incaricata della progettazione e direzione dei lavori. Il Tribunale di Torino respinse la domanda di saldo e riconobbe alla committente lire 137.000.000 di danni, rigettando le domande contro la professionista. In appello, la Corte d’Appello di Torino condannò la committente al saldo e l’appaltatrice a lire 30.000.000 di danni; dichiarò inammissibile l’appello incidentale relativo alla responsabilità della professionista. La Cassazione, con sentenza n. 2829/2013, cassò con rinvio, rilevando che il risarcimento e l’eliminazione dei vizi potevano concorrere e che la decisione doveva considerare i pavimenti di entrambi i piani, oltre a riesaminare l’appello incidentale sulla responsabilità professionale. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1199/2014 depositata il 19 giugno 2014, condannò in solido l’appaltatrice e l’architetta a pagare alla committente Euro 184.190,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e condannò la sola appaltatrice a ulteriori Euro 22.140,00, con gli stessi interessi; rigettò le domande dell’architetta verso l’assicuratrice. L’appaltatrice propose ricorso principale con quattro motivi: i primi due denunciavano violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse esteso il riesame alla quantificazione del danno del piano terreno già definita dalla precedente sentenza d’appello e avesse interpretato erroneamente la pronuncia rescindente quanto alla domanda di rimozione dei vizi; il terzo deduceva nullità per motivazione asseritamente carente sul quantum e sul richiamo alla CTU di primo grado; il quarto denunciava l’omesso esame della concreta utilizzabilità e utilizzazione del pavimento. L’architetta propose ricorso incidentale con due motivi: dedusse che il giudice di rinvio avrebbe dovuto correggere errori di fatto della sentenza di Cassazione mediante revocazione e che non si sarebbe conformato al principio di diritto, perché aveva liquidato il danno in base ai costi di eliminazione dei vizi senza pronunciarsi su una domanda di eliminazione in forma specifica.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e li ha rigettati entrambi. I primi due motivi dell’appaltatrice sono stati rigettati: il giudice del rinvio aveva rispettato i limiti della pronuncia rescindente e poteva liquidare il danno sulla base dei costi di eliminazione dei vizi, essendo la domanda riproposta dalla committente una domanda risarcitoria parametrata a tali costi, non una domanda di condanna alla rimozione dell’opera. Il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza di rinvio rendeva comprensibile il percorso decisionale e la scelta di utilizzare la CTU di primo grado, alla luce del decisum della Cassazione; la doglianza non dimostrava una motivazione apparente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva specificamente indicato tutti gli elementi richiesti per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il primo motivo incidentale dell’architetta è stato rigettato: la mancata proposizione della revocazione per errore di fatto nel termine utile aveva consolidato i presupposti accertati dalla sentenza di Cassazione. Anche il secondo motivo incidentale è stato rigettato, per le stesse ragioni relative ai limiti e alla corretta interpretazione del giudizio di rinvio. Le ricorrenti sono state condannate ciascuna a pagare alla controricorrente Euro 4.200,00 per le spese del giudizio di cassazione, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento.
Le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza devono essere riunite.
art. 384 c.p.c.
nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
Quando la cassazione è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti.
art. 394 c.p.c.
la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: non vi si possono introdurre domande, eccezioni o conclusioni nuove, salvo che siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di rinvio – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
La censura di omesso esame richiede l’indicazione specifica del fatto storico, della fonte da cui risulta, delle modalità e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente sollecitare una diversa valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di rinvio – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Nel denunciare l’omesso esame di un fatto, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli elementi processuali rilevanti, individuando il fatto e i dati che ne consentono la verifica.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di rinvio – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Il ricorso deve rendere verificabile la censura mediante la specifica indicazione degli atti e degli elementi processuali pertinenti, secondo gli oneri richiamati dalla Corte.
art. 391-bis c.p.c.
Ne consegue che la scelta di non proporre ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, ha determinato il consolidamento dei presupposti di fatto e di diritto statuiti dalla Suprema Corte.
La mancata proposizione del rimedio revocatorio per errore di fatto comporta, nel caso esaminato, il consolidamento dei presupposti statuiti dalla precedente sentenza di cassazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che la scelta di non proporre ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, ha determinato il consolidamento dei presupposti di fatto e di diritto statuiti dalla Suprema Corte.
L’errore di fatto della sentenza di cassazione deve essere fatto valere con la revocazione prevista dalla norma; in mancanza, si consolidano i presupposti decisi.
art. 1667 c.c.
in base all’esplicito tenore della sentenza della Suprema Corte, debba ritenersi definitivo l’accertamento, nel caso di specie, della sussistenza di vizi nell’opus realizzato da Immobiliare Bardonecchia, in relazione ai pavimenti del primo piano e del piano terreno, che non integrano l’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c., bensì quella di cui all’art. 1667 c.c.
I vizi accertati nei pavimenti, esclusa la gravità rilevante ai sensi dell’art. 1669 c.c., sono stati ricondotti alla disciplina dei vizi dell’opera di cui all’art. 1667 c.c.
art. 1668 c.c.
la Suprema Corte aveva affermato la concorrenza della domanda di risarcimento del danno con quella diretta all’eliminazione dei vizi, affermandone la cumulabilità.
Nel caso considerato, la domanda risarcitoria e quella di eliminazione dei vizi sono state ritenute cumulabili; il giudice di rinvio ha tuttavia liquidato la domanda risarcitoria effettivamente riproposta, parametrandola ai costi di eliminazione dei vizi.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta, come nella specie, da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
La nullità per motivazione apparente ricorre quando, pur essendovi una motivazione graficamente presente, non è possibile comprenderne il fondamento e il percorso logico seguito dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La riassunzione davanti al giudice di rinvio prosegue il processo conclusosi con la sentenza cassata e non costituisce una nuova impugnazione: restano precluse nuove domande, eccezioni e conclusioni, salvo che siano rese necessarie dalle statuizioni della cassazione.
- I poteri del giudice di rinvio dipendono dal tipo di cassazione: se l’annullamento riguarda violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice deve applicare il principio enunciato senza modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti; se l’annullamento riguarda vizi motivazionali, può rinnovare la valutazione nei limiti delle preclusioni e delle direttive della pronuncia rescindente.
- Per stabilire se il giudice di rinvio si sia uniformato alla sentenza di cassazione, la portata di quest’ultima va ricostruita in rapporto alla questione decisa e al contenuto della domanda concretamente proposta, senza attribuirle un significato incompatibile con tale domanda.
- La censura di omesso esame di un fatto storico decisivo è inammissibile se non identifica specificamente il fatto, il dato testuale o extratestuale che ne dimostra l’esistenza, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali.
- La motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza, solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito; la mera contestazione della soluzione valutativa adottata non integra tale vizio.
- Quando il rimedio per errore di fatto contro la sentenza di cassazione non viene proposto nel termine utile, i presupposti di fatto e di diritto statuiti dalla pronuncia rescindente si consolidano e vincolano il giudizio di rinvio.
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